L.R. Calabria 40/2024
Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce in Calabria le cooperative di comunità e ne disciplina requisiti, registro regionale, rapporti con gli enti pubblici e misure di sostegno. Prevede l’iscrizione biennale al registro, procedure stabilite dalla Giunta entro 90 giorni e l’adeguamento, entro 6 mesi, delle cooperative già esistenti che vogliano continuare a usare la qualifica.
Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità in Calabria
Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità in Calabria
La legge regionale disciplina il riconoscimento delle cooperative di comunità nel territorio della Calabria, valorizzandole come strumento di sviluppo sociale ed economico, di tutela delle risorse territoriali e di contrasto allo spopolamento e al declino delle aree più fragili.
Finalità e funzione sociale
La Regione riconosce il ruolo delle cooperative di comunità quale forma di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale. L’obiettivo è favorire solidarietà sociale, sviluppo sostenibile, crescita economica e qualità della vita attraverso:
- produzione di beni e servizi;
- gestione di beni comuni e servizi di pubblica utilità;
- valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali;
- promozione di opportunità di lavoro e di reddito.
Requisiti per il riconoscimento come cooperativa di comunità
La qualifica è riservata alle società cooperative costituite secondo il codice civile e iscritte all’Albo delle cooperative, purché lo statuto preveda espressamente:
- l’assunzione della qualifica di cooperativa di comunità e l’ambito territoriale di operatività;
- il perseguimento, oltre allo scopo mutualistico, di finalità come il contrasto allo spopolamento e al degrado, il soddisfacimento sostenibile dei bisogni della comunità e il rafforzamento del tessuto sociale ed economico;
- un oggetto sociale coerente con le tipiche attività della cooperazione di comunità, tra cui valorizzazione dei beni comuni, servizi sociali, tutela delle tradizioni, formazione, servizi di prossimità, riqualificazione del patrimonio, sviluppo turistico, autoproduzione energetica e servizi digitali;
- la definizione della comunità locale di riferimento e del relativo territorio;
- la sede sociale nello stesso territorio;
- forme adeguate di coinvolgimento dei non soci appartenenti alla comunità;
- la possibilità di nominare in consiglio di amministrazione anche soggetti non soci della comunità, nel rispetto del codice civile.
Sono inoltre richiesti:
- una compagine sociale composta per almeno l’80% da soggetti appartenenti alla comunità locale di riferimento;
- un numero di soci persone fisiche non inferiore allo 0,3% della popolazione residente nello specifico territorio, con obbligo di reintegro entro un anno se il numero scende sotto soglia, pena cancellazione dal registro;
- la dimostrazione documentale dell’effettivo rispetto delle previsioni statutarie, anche nel bilancio;
- una relazione almeno annuale alla comunità sugli obiettivi, sulle attività programmate e sui risultati dell’anno precedente.
Comunità locale di riferimento e ambito territoriale
La comunità locale di riferimento può comprendere persone fisiche e giuridiche, enti pubblici, imprese, professionisti, enti del Terzo settore, enti e organizzazioni che risiedano, abbiano sede, operino non occasionalmente o fruiscano dei servizi nello specifico territorio individuato. L’ambito territoriale può ricadere:
- in aree montane, interne, a rischio spopolamento o caratterizzate da difficoltà socio-economiche e criticità ambientali;
- in aree metropolitane o periferie urbane con minore accessibilità sociale, economica e di mercato;
- in contesti urbani o rurali interessati da transizioni economiche, sociali e ambientali, dove vi siano bisogni comunitari ancora insoddisfatti. Il territorio di riferimento può coincidere con un intero comune, con parte di esso o avere natura intercomunale, sempre nel perimetro della Calabria.
Registro regionale delle cooperative di comunità
Presso il dipartimento regionale competente in materia di cooperazione è istituito il Registro regionale delle cooperative di comunità. Vi si iscrivono, su istanza, le cooperative in possesso dei requisiti di legge. Nel Registro sono annotati gli elementi essenziali della cooperativa, la descrizione sintetica dell’oggetto sociale, la sede, l’anno di costituzione, i nominativi delle cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e cancellazione. L’iscrizione ha durata biennale e si rinnova su richiesta, previa verifica della permanenza dei requisiti. La Giunta regionale deve disciplinare con deliberazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, le procedure di iscrizione e cancellazione e le modalità di tenuta e aggiornamento del Registro.
Rapporti con le pubbliche amministrazioni
La Regione può disciplinare forme di raccordo tra le attività delle cooperative di comunità e quelle delle pubbliche amministrazioni, anche mediante conferenze di servizi. Può inoltre favorire:
- la partecipazione della cooperazione di comunità all’esercizio di funzioni pubbliche;
- il coinvolgimento delle cooperative nella produzione di beni e servizi;
- criteri e modalità di affidamento, convenzionamento e conferimento di lavori o servizi, su richiesta della cooperativa e d’intesa con le amministrazioni interessate;
- la messa a disposizione di edifici o aree regionali non utilizzate, nel rispetto della normativa vigente;
- la co-programmazione, la co-progettazione e l’accreditamento previsti dal Codice del terzo settore.
È previsto un divieto di rapporti con una determinata pubblica amministrazione quando un componente del consiglio di amministrazione della cooperativa, o il suo coniuge, convivente, parente o affine entro il primo grado, sia amministratore o abbia incarichi di qualunque natura presso quella stessa amministrazione.
Misure di sostegno e regime per le cooperative già esistenti
Le misure di agevolazione e sostegno previste negli atti di programmazione regionale sono riservate alle cooperative iscritte nel Registro regionale. Tali misure devono comunque rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le cooperative già costituite in Calabria alla data di entrata in vigore della legge, che già si qualificavano come cooperative di comunità, possono continuare a usare tale qualificazione solo se adeguano statuto, attività e caratteristiche alla nuova disciplina entro 6 mesi dall’entrata in vigore e chiedono l’iscrizione al Registro.
Aspetti finanziari
La legge dichiara che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
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