L.R. Calabria 38/2024
Norme per il riconoscimento e la certificazione dei borghi marinari calabresi, la
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Calabria 2024 n. 38 promuove tutela delle identità marinare, valorizzazione dei borghi marini, della pesca e dei prodotti ittici, istituendo il registro RE.BO.MAR. Calabria e la rete di coordinamento dei borghi marinari. Il regolamento attuativo va emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore. Sono previsti sostegni promozionali e una copertura finanziaria limitata al 2024-2026.
Riconoscimento e certificazione dei borghi marinari calabresi e istituzione del registro RE.BO.MAR. Calabria
Riconoscimento e promozione dei borghi marinari calabresi
La legge disciplina, nel territorio della Regione Calabria, attività di promozione e tutela delle identità marinare, della storia e cultura dei borghi marinari, della pesca e dei prodotti ittici. L’obiettivo è creare una rete sinergica per riconoscere e valorizzare le potenzialità economiche e produttive dei paesi con cultura del mare, anche ai fini formativi, turistico-gastronomici e di salvaguardia della biodiversità marina autoctona.
Finalità e obiettivi regionali
La Regione persegue, in particolare, la tutela delle culture marinare e delle identità territoriali, la promozione della pesca mediterranea in chiave sostenibile, la salvaguardia delle tradizioni del mondo della pesca e del loro valore antropologico e pedagogico, nonché la conservazione del patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle feluche e delle altre forme storiche di pesca. È inoltre prevista la valorizzazione dei prodotti ittici calabresi, il sostegno al turismo ittico o pescaturismo, alle attività didattiche sulla cultura del mare e l’istituzione di un registro dedicato ai borghi marinari.
Definizione di borgo marinaro
Ai fini della legge, è considerato borgo marinaro il Comune che presenti una o più caratteristiche legate alla prossimità al mare o ad acque navigabili, alla presenza di patrimonio architettonico e paesaggistico con segni delle tradizioni marinare, all’accessibilità terrestre e marina, alla presenza di porto o molo per imbarcazioni da pesca e turistiche con tradizione storica di pesca, a itinerari costieri, eventi legati al mare e alla pesca e agli ulteriori requisiti stabiliti dal regolamento attuativo. Il borgo riconosciuto e iscritto nel registro è contraddistinto da un logo iconografico disciplinato dal regolamento.
Registro RE.BO.MAR. Calabria
È istituito il Registro delle identità dei borghi marinari calabresi (RE.BO.MAR. Calabria), finalizzato alla tutela delle tradizioni culturali della pesca e delle realtà marinare e alla valorizzazione turistica e culturale dei borghi iscritti. Il registro è tenuto in modalità telematica, consultabile per finalità didattiche e divulgative, gestito dal dipartimento regionale competente e disciplinato dal regolamento regionale. La sua impostazione deve essere coerente con le indicazioni UNESCO sul patrimonio culturale immateriale.
Contenuti del registro e funzioni di tutela
Il RE.BO.MAR. Calabria raccoglie e classifica saperi e conoscenze marinare, tradizioni orali, misure tecniche degli attrezzi da pesca tradizionale e specifiche sezioni dedicate al censimento dei borghi marinari, dei siti di interesse turistico legati alla cultura del mare, degli opifici di trasformazione e conservazione dei prodotti ittici, delle tecniche e dei metodi di cattura nel Mediterraneo, delle fonti storiche e bibliotecarie sulla pesca, dei maestri d’ascia e delle tonnare fisse. In una sezione dedicata sono indicate anche le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro e per la promozione della libera ittica mediterranea.
Rete di coordinamento dei borghi marinari calabresi
Presso il dipartimento regionale competente in materia di turismo è istituita la Rete di coordinamento dei borghi marinari calabresi, con le risorse disponibili a legislazione vigente. La Giunta regionale ne definisce, tramite regolamento, requisiti e modalità di adesione. La Rete concorre alla definizione e attuazione delle politiche regionali di sviluppo della cultura marinara, ittica e gastronomica, con attenzione alla formazione professionale e permanente, all’acquisizione di nuove competenze, alla valorizzazione degli ecosistemi marini e allo sviluppo del pescaturismo, oltre che ai collegamenti in rete e allo scambio di buone pratiche, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili nella programmazione regionale.
Regolamento attuativo e procedura di riconoscimento
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve emanare, previo parere della commissione consiliare competente, il regolamento attuativo delle disposizioni sui borghi marinari e sulla rete di coordinamento. Il regolamento disciplina la tenuta e l’articolazione del registro, i requisiti per l’iscrizione da cui deriva la certificazione dei borghi marinari e i criteri per il logo distintivo. Dopo l’approvazione del regolamento, i sindaci dei Comuni interessati, previa deliberazione della Giunta comunale, possono chiedere l’inserimento dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti sul territorio nelle sezioni del registro per ottenere il riconoscimento.
Valorizzazione dei borghi iscritti
I borghi marinari iscritti nel RE.BO.MAR. Calabria sono considerati testimonianza del territorio calabrese da valorizzare mediante indicazioni geografiche tipiche, attività artigianali marinare, produzioni locali e manifestazioni. Il dipartimento regionale competente assicura sostegno e visibilità ai Comuni iscritti con azioni di marketing, politiche di valorizzazione, strumenti informativi e digitali e rappresentazioni tridimensionali dei luoghi per aumentarne l’attrattività turistica.
Aspetti finanziari
Per il 2024 gli oneri della legge sono quantificati entro il limite massimo di 6.909 euro, coperti mediante riduzione del Fondo speciale per le leggi di parte corrente per 5.109 euro e del Fondo speciale per le leggi di parte capitale per 1.800 euro. Per il 2025 e il 2026 gli oneri sono stimati entro il limite massimo di 20.109 euro annui, con copertura a valere sul Fondo speciale per le leggi di parte corrente. Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alle risorse autonome previste dalla legge di bilancio. La Giunta è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio necessarie.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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