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Legge

L.R. Calabria 39/2024

Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante.

Normativa regionaleL.R. Calabria 39/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Calabria l’elenco regionale degli esercenti lo spettacolo viaggiante e prevede possibili interventi di sostegno per innovazione, giovani operatori, iniziative culturali e acquisto/adeguamento di attrazioni e impianti. Istituisce inoltre un Osservatorio regionale con funzioni di supporto e monitoraggio. Nessun nuovo onere per la finanza regionale.

Interventi regionali a sostegno dello spettacolo viaggiante in Calabria

Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante in Calabria

La legge riconosce il valore culturale, sociale ed economico delle attività di spettacolo viaggiante e ne promuove lo sviluppo nel territorio della Regione Calabria. La disciplina riguarda le attività spettacolari e i trattenimenti allestiti con attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, individuati ai sensi della legge n. 337 del 1968.

Ambito di applicazione e riconoscimento dell’attività

La Regione considera lo spettacolo viaggiante una componente della cultura popolare e dell’aggregazione sociale e ne riconosce formalmente la rilevanza. La nozione di attività rilevante ai fini della legge coincide con quella prevista dalla normativa statale di settore, con riferimento alle attrazioni e ai trattenimenti individuati dall’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Elenco regionale degli esercenti

Presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo è istituito l’elenco regionale degli operatori che esercitano nel territorio calabrese le attività di spettacolo viaggiante e che rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La tenuta dell’elenco avviene secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. L’elenco è aggiornato annualmente e le relative risultanze sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Interventi di sostegno economico e promozionale

La Regione può sostenere, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili e nel rispetto della normativa europea e dei principi di concertazione e sussidiarietà, gli esercenti iscritti nell’elenco regionale. Gli interventi possono riguardare:

  • attività innovative, ricerca e sperimentazione di nuove tecniche di intrattenimento;
  • sostegno ai giovani operatori dello spettacolo viaggiante;
  • iniziative di carattere culturale, come conferenze, mostre, convegni e interventi coordinati con il mondo della scuola;
  • acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali ricompresi nell’elenco della legge n. 337 del 1968;
  • adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Regione definisce, per tali misure, le spese ammissibili, i criteri di assegnazione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la rendicontazione.

Osservatorio sulle attività di spettacolo viaggiante

È istituito un Osservatorio regionale quale organismo di supporto per la promozione e la definizione delle politiche regionali in materia di spettacolo viaggiante. L’Osservatorio è costituito con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, resta in carica per tre anni ed opera a titolo gratuito, senza rimborsi spese per i componenti.

L’Osservatorio svolge funzioni di sensibilizzazione della popolazione, analisi delle criticità del settore, promozione di progetti per uniformare le procedure di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo, monitoraggio di esperienze significative nel territorio regionale, studio di misure per prevenire l’abbandono dell’attività e iniziative per l’effettività del diritto-dovere all’istruzione dei figli degli attrazionisti viaggianti.

La composizione comprende:

  • i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive, cultura e spettacolo, che svolgono funzioni di presidenza;
  • il rappresentante segretario regionale della maggiore associazione di categoria, individuabile tramite la presentazione delle iscrizioni.

Alle riunioni possono essere invitati esperti delle materie trattate, sempre a titolo gratuito e senza diritto a rimborso spese. Le funzioni di segreteria sono affidate a un funzionario della struttura regionale competente in materia di spettacolo. In sede di prima applicazione, l’Osservatorio va costituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Regime finanziario

L’attuazione della legge deve avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Aggiornamenti successivi

Nel testo coordinato è richiamata una modifica del 2025 che ha sostituito una parte della lettera relativa alle iniziative per il diritto allo studio dei figli degli attrazionisti viaggianti, senza alterare l’impianto complessivo della disciplina.

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