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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34190/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento con contestuale irrogazione di sanzioni relativi alla tassa automobilistica per l’anno 2017, emessi per due veicoli distinti. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in relazione a uno dei due atti; in appello la decisione era stata sfavorevole al contribuente, con rigetto del gravame e compensazione delle spese. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, senza ricondurlo espressamente ad uno specifico vizio ex art. 360 c.p.c., denunciando omessa valutazione di documenti e violazione/falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Sostiene che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto indimostrato l’errore di trascrizione della massa rimorchiabile sulla nuova carta di circolazione del veicolo tassato, trascurando il contenuto dei documenti prodotti e, in particolare, la carta di circolazione originaria che riportava un diverso dato nel riquadro relativo alla massa rimorchiabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato, da un lato, che il giudice di merito non aveva omesso l’esame dei documenti, ma aveva valutato che la sola difformità tra la carta di circolazione originaria e quella successiva non bastasse a provare l’asserito errore di trascrizione, anche perché non era stata richiesta alcuna rettifica. Ha inoltre rilevato che, nella nuova carta, risultavano un peso complessivo di 140 quintali e una massa rimorchiabile di 18.000 chili, senza indicazione di inibizione al traino, sicché la tassa era stata correttamente liquidata su tale base. Dall’altro lato, la censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e priva della specifica indicazione degli elementi decisivi richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; inoltre, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è stata reputata impropria, poiché mirava in realtà a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio. Spese non liquidate per mancata costituzione della Regione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorrente non ha inquadrato la censura in uno specifico vizio di legittimità, profilo richiamato dalla Corte per evidenziare la genericità del motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; è rilevante solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, oppure abbia attribuito forza di prova legale a elementi non aventi tale valore.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione il diverso apprezzamento di credibilità o forza persuasiva delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo l’ipotesi di utilizzo di prove legali in modo erroneo.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    impone l’onere di specifica indicazione dei motivi di ricorso e degli elementi di fatto e documentali su cui essi si fondano; il motivo è inammissibile se non coglie e confuta la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a chiedere una nuova valutazione delle prove, mascherandola come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; tali norme sono violate solo in presenza di uso di prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge o attribuzione di efficacia probatoria non consentita.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico, deve individuare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il rinvio generico al giudizio di merito non soddisfa l’onere imposto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • La mera difformità tra un documento originario e un documento successivo non basta, di per sé, a dimostrare un errore materiale di trascrizione, quando il giudice di merito abbia motivatamente valorizzato il contenuto del documento vigente e l’assenza di una formale richiesta di rettifica.
  • L’accertamento della base imponibile o del presupposto tributario fondato su dati documentali va contestato con una critica puntuale delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito, non con affermazioni assertive sulla maggiore attendibilità di un diverso documento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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