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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1913

Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una misura eccezionale a carattere temporaneo relativa alla distillazione di vino in caso di crisi per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in Germania nella campagna di commercializzazione 2026/2027

Normativa europea32026R1913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una misura straordinaria e temporanea di distillazione di crisi per assorbire l’eccesso di offerta di vini rossi e rosati DOP in due aree viticole tedesche particolarmente colpite dalla turbativa del mercato. L’Unione mette a disposizione della Germania 14.160.000 EUR, con un tetto di 59 EUR/ettolitro e un termine di ammissibilità dei pagamenti fissato al 31 maggio 2027. La misura è accompagnata da regole su beneficiari, costi ammissibili, uso dell’alcole, anticipi, controlli e obblighi di notifica alla Commissione.

Misura eccezionale temporanea di distillazione di crisi per vino rosso e rosato DOP nelle regioni tedesche del Württemberg e del Rheinhessen, con sostegno finanziario UE e regole di attuazione e controllo.

Ambito di applicazione

Si applica alla Germania, limitatamente alle regioni viticole del Württemberg e del Rheinhessen, per la campagna di commercializzazione 2026/2027. Riguarda i vini rossi e rosati protetti da denominazione di origine prodotti in tali regioni e destinati alla distillazione di crisi. Sono esclusi dall’uso dell’alcole ottenuto gli impieghi nell’industria alimentare e delle bevande; l’alcole può essere destinato solo a fini industriali o energetici. Il sostegno UE è ammissibile solo per pagamenti effettuati entro il 31 maggio 2027; la Germania deve notificare i dati attuativi entro il 31 luglio 2027.

Distillazione di crisi temporanea per vini rossi e rosati DOP in Germania

Il regolamento istituisce una misura eccezionale, a carattere temporaneo, per affrontare la turbativa del mercato vitivinicolo in alcune aree della Germania, con particolare riferimento alle regioni del Württemberg e del Rheinhessen. La Commissione richiama il forte calo dei consumi, l’aumento dei costi di produzione e la conseguente pressione su vendite, prezzi e scorte, che rischiano di aggravare e prolungare lo squilibrio di mercato nel segmento dei vini rossi e rosati.

Finalità e contesto dell’intervento

La misura è concepita per eliminare dal mercato circa 0,24 milioni di ettolitri di vini in eccesso e prevenire il contagio delle perturbazioni ad altri mercati vitivinicoli dell’Unione. La scelta della distillazione di crisi è motivata dal fatto che altri strumenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono ritenuti insufficienti o non adeguati alla situazione tedesca, anche tenuto conto di un previsto intervento di estirpazione nel piano strategico PAC nazionale.

Sostegno finanziario dell’Unione

L’articolo 1 assegna alla Germania un sostegno finanziario complessivo pari a 14.160.000 EUR. Il finanziamento è subordinato al rispetto di criteri oggettivi e non discriminatori e alla condizione essenziale che i pagamenti relativi alla misura siano effettuati entro il 31 maggio 2027. I pagamenti successivi a tale data non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione.

Ambito materiale della misura

La distillazione di crisi può riguardare soltanto vini rossi e rosati protetti da denominazione di origine, prodotti nelle regioni viticole del Württemberg e del Rheinhessen. L’intervento è quindi territorialmente circoscritto e non si estende all’intero territorio tedesco né ad altre tipologie di vino. L’alcole ricavato deve essere impiegato solo per usi industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, oppure per fini energetici; è escluso l’impiego nell’industria alimentare e delle bevande per evitare distorsioni concorrenziali.

Beneficiari, costi ammissibili e intensità del sostegno

Possono beneficiare del sostegno le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché le organizzazioni di produttori di vino, le cantine cooperative, le associazioni di due o più produttori e i distillatori di prodotti vitivinicoli. Sono ammissibili esclusivamente i costi di conferimento del vino ai distillatori e i costi di distillazione; l’imposta sul valore aggiunto non è finanziabile.

La Germania può fissare criteri di priorità per la selezione delle domande, purché siano oggettivi e non discriminatori. Inoltre, può concedere anticipi fino all’80% del sostegno per ciascuna operazione, a condizione che il beneficiario presti una garanzia bancaria o cauzione equivalente almeno pari all’importo anticipato. Il pagamento finale deve comunque essere effettuato entro il 31 maggio 2027 per restare ammissibile. L’importo del sostegno non può superare 59 EUR per ettolitro.

Procedure nazionali e gestione operativa

La disciplina impone alla Germania di adottare regole procedurali per la presentazione delle domande e il controllo della misura. Tali regole devono indicare almeno:

  • i soggetti legittimati a presentare domanda;
  • i termini per la presentazione, l’esame dell’operazione e la notifica degli esiti;
  • la verifica dei requisiti dei vini e dei costi ammissibili;
  • la selezione delle domande e, se previsti, la ponderazione dei criteri di priorità;
  • le modalità di anticipazione e di costituzione delle cauzioni;
  • il monitoraggio delle operazioni di distillazione, dell’ammissibilità dei vini e dell’uso dell’alcole prodotto.

Notifiche alla Commissione e controlli

Entro il 31 luglio 2027 la Germania deve notificare alla Commissione:

  • i quantitativi di vino esclusi dal mercato per ciascuna regione e per tipologia di vino, distinti per colore;
  • i volumi di alcole ottenuti dal vino conferito e distillato;
  • l’ammontare del sostegno finanziario dell’Unione concesso.

Le notifiche devono essere effettuate secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183. Inoltre, le autorità tedesche devono svolgere controlli amministrativi e in loco ai sensi degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116, per verificare l’ammissibilità dei vini e il rispetto di tutte le condizioni applicabili.

Entrata in vigore e base giuridica procedurale

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È adottato secondo la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in considerazione della necessità di un intervento immediato prima della vendemmia 2026 e della campagna di commercializzazione 2026/2027.

Disposizioni principali

Sostegno finanziario dell’Unione

L’articolo 1 mette a disposizione della Germania un importo complessivo di 14.160.000 EUR per finanziare la misura eccezionale di distillazione di vino in caso di crisi. Il sostegno deve essere ripartito su criteri oggettivi e non discriminatori e non deve provocare distorsioni del mercato o della concorrenza. Sono ammissibili al sostegno dell’Unione solo le spese relative a pagamenti effettuati entro il 31 maggio 2027.

Oggetto e condizioni della distillazione di crisi

L’articolo 2 consente il sostegno per la distillazione di vini rossi e rosati protetti da denominazione di origine prodotti nel Württemberg e nel Rheinhessen. L’alcole ottenuto deve essere impiegato esclusivamente per fini industriali, in particolare per disinfettanti e farmaci, oppure per fini energetici. I beneficiari possono essere aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori di vino, cantine cooperative, associazioni di produttori o distillatori. Sono ammissibili solo i costi di fornitura del vino ai distillatori e della distillazione; l’IVA è esclusa. Il vino deve rispettare i requisiti di commercializzazione nell’Unione. La Germania può fissare criteri di priorità oggettivi e non discriminatori e può erogare anticipi fino all’80% previa garanzia bancaria o cauzione equivalente; il saldo finale deve essere pagato entro il 31 maggio 2027. L’importo del sostegno non può superare 59 EUR per ettolitro.

Procedure nazionali, selezione e controlli operativi

La Germania deve stabilire le norme procedurali per la presentazione e la selezione delle domande, indicando i soggetti legittimati a presentarle, i termini, l’esame dell’adeguatezza delle operazioni, la notifica degli esiti, la verifica dei requisiti dei vini e dei costi ammissibili, i criteri di priorità e la loro ponderazione, le modalità di anticipo e cauzione, nonché il monitoraggio e il controllo delle operazioni e dell’uso dell’alcole prodotto.

Notifiche alla Commissione

L’articolo 3 impone alla Germania di comunicare entro il 31 luglio 2027 i quantitativi di vino esclusi dal mercato per regione e per colore, i volumi di alcole ottenuti e il sostegno finanziario dell’Unione concesso. La notifica deve essere effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183.

Controlli amministrativi e in loco

Le autorità competenti tedesche devono effettuare controlli amministrativi e in loco ai sensi degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116, per verificare l’ammissibilità dei vini e il rispetto di tutte le condizioni e i requisiti applicabili alla misura.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È adottato con procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in ragione della necessità di intervenire rapidamente prima della vendemmia 2026 e della campagna 2026/2027.

Come è indicizzato

Materieorganizzazione comune dei mercati agricolisettore vitivinicolosostegno pubblico in agricolturagestione delle crisi di mercatocontrolli e notifiche alla commissione

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