Regolamento (UE) 2026/1906
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1906 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all’aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea alle regole di comunicazione e dichiarazione delle spese FEAGA per gli anticipi sui pagamenti diretti nell’anno di domanda 2026. La misura si rende necessaria per coordinare le nuove regole più flessibili sugli anticipi, adottate in risposta all’aumento dei prezzi dei concimi legato alla crisi in Medio Oriente, consentendo di trattare come versati nel mese di novembre gli anticipi pagati prima del 16 ottobre 2026. In tal modo, gli importi possono essere dichiarati e rimborsati nell’esercizio successivo, con maggiore coerenza contabile e certezza del diritto.
Modifica le regole di esecuzione sul FEAGA per consentire, per l’anno di domanda 2026, la dichiarazione e la contabilizzazione nel mese di novembre degli anticipi sui pagamenti diretti versati prima del 16 ottobre 2026.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, agli organismi pagatori e, indirettamente, ai beneficiari degli interventi sotto forma di pagamenti diretti e degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013. Incide sulla comunicazione delle dichiarazioni di spesa e sulla dichiarazione mensile delle spese FEAGA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, limitatamente all’anno di domanda 2026 e agli anticipi versati prima del 16 ottobre 2026. È applicabile in tutti gli Stati membri e non introduce esclusioni territoriali specifiche.
Modifica delle regole sugli anticipi FEAGA per l’anno di domanda 2026
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1906 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per allinearne le regole di comunicazione e dichiarazione delle spese alle nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2026/1768 in materia di anticipi sui pagamenti diretti. La finalità è consentire una corretta imputazione contabile e il successivo rimborso a carico del bilancio dell’anno successivo, in un contesto eccezionale legato all’aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Il regolamento richiama il quadro del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 92, lettera a), punti i) e v), quale base per le regole di esecuzione sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. Considera che il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 disciplina, tra l’altro, la comunicazione delle informazioni e le dichiarazioni di spesa relative alle operazioni finanziate dal FEAGA, e che la nuova flessibilità sugli anticipi richiede un adeguamento tecnico delle regole di dichiarazione mensile.
Ambito materiale della deroga
La deroga riguarda esclusivamente l’anno di domanda 2026 e si applica agli anticipi versati prima del 16 ottobre 2026 per:
- interventi sotto forma di pagamenti diretti;
- aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013;
- aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.
Modifica dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2022/128
L’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 disciplina forma, contenuto e termine per la trasmissione alla Commissione delle dichiarazioni di spesa FEAGA. Il nuovo paragrafo 4 prevede che, in deroga alle regole ordinarie:
- gli anticipi versati prima del 16 ottobre 2026 si considerano versati nel mese di novembre;
- tali importi sono comunicati e dichiarati dagli Stati membri nella dichiarazione relativa a novembre.
Questa soluzione consente di superare il meccanismo ordinario che avrebbe collocato tali spese nella finestra del mese di ottobre, assicurando invece il loro rimborso all’inizio del 2027.
Modifica dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/128
L’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce la regola generale secondo cui le spese dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti effettivamente effettuati in quel mese. Il nuovo paragrafo 5 introduce una deroga speculare a quella dell’articolo 10: per l’anno di domanda 2026, la spesa relativa agli anticipi versati prima del 16 ottobre 2026 si considera effettuata nel mese di novembre ai fini della dichiarazione mensile.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 22 luglio 2026. La scelta di una decorrenza retroattiva è giustificata, nel preambolo, dall’esigenza di garantire certezza del diritto e coerenza con l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, come modificato dal regolamento (UE) 2026/1768.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli Stati membri e gli organismi pagatori, l’effetto principale è la necessità di imputare e dichiarare nella mensilità di novembre 2026 gli anticipi corrisposti prima del 16 ottobre 2026, anziché nella finestra ordinaria di ottobre. Per i professionisti che assistono enti pubblici e operatori della PAC, il regolamento rileva soprattutto sotto il profilo della corretta contabilizzazione, della tempestiva comunicazione alla Commissione e della gestione dei flussi di rimborso FEAGA.
Disposizioni principali
Deroga alla dichiarazione delle spese FEAGA per gli anticipi 2026
All’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è aggiunto un paragrafo 4 che, in deroga al termine ordinario di comunicazione delle spese effettuate tra il 1° e il 15 ottobre e alla regola secondo cui la dichiarazione riguarda il mese precedente, prevede che per l’anno di domanda 2026 gli anticipi versati prima del 16 ottobre 2026 per i pagamenti diretti e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti ai sensi del capo IV dei regolamenti (UE) n. 228/2013 e n. 229/2013 siano considerati versati nel mese di novembre e siano comunicati e dichiarati nella dichiarazione relativa a tale mese.
Deroga alla regola generale di imputazione mensile della spesa
All’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è aggiunto un paragrafo 5 che stabilisce, in deroga alla regola per cui le spese dichiarate corrispondono ai pagamenti effettivamente effettuati nel corso del mese, che per l’anno di domanda 2026 la spesa relativa agli anticipi versati dall’organismo pagatore prima del 16 ottobre 2026 si considera, ai fini della dichiarazione mensile, effettuata nel mese di novembre.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 22 luglio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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