Regolamento (UE) 2026/1897
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1897 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per quanto riguarda il contenuto dei piani strategici della PAC al fine di introdurre un nuovo tipo di intervento in risposta all’aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il formato dei piani strategici della PAC per consentire l’inserimento del nuovo tipo di intervento introdotto dall’articolo 78 ter del regolamento (UE) 2021/2115. La modifica serve a far sì che gli Stati membri indichino nelle proprie strategie le informazioni necessarie per valutare il sostegno agli agricoltori colpiti dall’aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente. L’intervento è di natura tecnica e mira a garantire tempestività, uniformità delle informazioni e certezza del diritto nella gestione delle modifiche dei piani strategici.
Modifica delle regole di presentazione dei piani strategici PAC per includere le informazioni sul nuovo intervento di sostegno agli agricoltori colpiti dall’aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nella predisposizione, presentazione e modifica dei piani strategici della PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, con riferimento specifico al contenuto informativo richiesto per il nuovo intervento di cui all’articolo 78 ter di tale regolamento. Rileva per i piani strategici finanziati dal FEAGA e dal FEASR e, in concreto, incide sulle informazioni che devono essere inserite nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289. Si applica a decorrere dal 22 luglio 2026, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del contenuto dei piani strategici PAC per il nuovo intervento sui concimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1897 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per adeguare il contenuto dei piani strategici della PAC al nuovo intervento introdotto dall’articolo 78 ter del regolamento (UE) 2021/2115. La finalità è rendere possibile, in modo uniforme e tempestivo, la presentazione e la valutazione delle modifiche strategiche necessarie a finanziare il sostegno agli agricoltori colpiti dall’aumento dei prezzi dei concimi connesso alla crisi in Medio Oriente.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro della politica agricola comune e interviene su una disciplina di mero coordinamento tecnico-documentale. Il considerando richiama il regolamento (UE) 2026/1768, che ha introdotto il nuovo tipo di intervento nello sviluppo rurale, e spiega che occorre integrare nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 le informazioni specifiche da inserire nei piani strategici. La Commissione evidenzia inoltre l’esigenza di assicurare parità di condizioni e certezza del diritto per Stati membri, agricoltori e altri portatori di interessi.
Ambito della modifica
L’articolo 1 non introduce obblighi sostanziali nuovi per gli agricoltori, ma aggiorna le regole di compilazione dei piani strategici della PAC. In particolare, viene modificata la sezione 5, lettera f), punto ii), dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289, inserendo una voce specifica per gli interventi di cui all’articolo 78 ter del regolamento (UE) 2021/2115.
Informazioni aggiuntive da inserire nei piani strategici
Per il nuovo intervento, gli Stati membri devono indicare nei piani strategici:
- il metodo di calcolo dei costi aggiuntivi dei concimi e, se del caso, del consumo medio annuo di concimi per superficie;
- una descrizione delle misure previste per evitare la sovracompensazione.
Queste informazioni servono a rendere controllabile e verificabile la struttura del sostegno e a garantire che l’aiuto sia commisurato ai costi effettivamente sopportati.
Entrata in vigore, applicazione e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 22 luglio 2026. La scelta di un’applicazione anticipata rispetto alla pubblicazione mira a consentire agli Stati membri di presentare quanto prima domande di modifica strategica corredate di tutti gli elementi richiesti. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti che assistono amministrazioni o beneficiari nel settore agricolo, il regolamento rileva soprattutto sul piano documentale e procedurale. Gli Stati membri devono adeguare i contenuti dei piani strategici affinché la Commissione possa esaminare le modifiche legate al nuovo intervento senza ritardi e con una base informativa completa. In pratica, il focus è sulla corretta quantificazione del costo dei concimi e sulla prevenzione di aiuti eccedenti rispetto al fabbisogno effettivo.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. La modifica riguarda la sezione 5, lettera f), punto ii), del contenuto dei piani strategici della PAC.
Nuove informazioni richieste per gli interventi ex articolo 78 ter del regolamento (UE) 2021/2115
Per gli interventi introdotti dall’articolo 78 ter del regolamento (UE) 2021/2115, i piani strategici devono includere: un’indicazione del metodo di calcolo dei costi aggiuntivi dei concimi e del consumo medio annuo di concimi per superficie, se del caso; una descrizione delle disposizioni per evitare la sovracompensazione.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 22 luglio 2026. È direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Ragioni e finalità della modifica
La modifica è resa necessaria dal regolamento (UE) 2026/1768, che ha introdotto il nuovo articolo 78 ter nel regolamento (UE) 2021/2115 per sostenere gli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente. L’obiettivo è consentire agli Stati membri di presentare rapidamente domande di modifica strategica complete e permettere alla Commissione di valutarle entro i termini dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115.
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