Regolamento (UE) 2026/1920
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1920 della Commissione, del 31 luglio 2026, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta Romagna a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/1920 della Commissione approva una modifica dell’Unione del disciplinare della DOP "Romagna". La decisione interviene nel quadro del nuovo regolamento (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche, applicando la procedura prevista per le modifiche dell’Unione ai disciplinari dei prodotti agricoli e vitivinicoli. Poiché non sono state presentate opposizioni, la Commissione dispone l’approvazione e stabilisce l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.
Approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della DOP "Romagna".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Romagna" nel settore vitivinicolo e riguarda l’approvazione, a livello اتحione, di una modifica del relativo disciplinare. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; la modifica interessa la domanda presentata dall’Italia e già pubblicata in Gazzetta ufficiale prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Non risultano esclusioni specifiche nel testo.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Romagna"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1920 della Commissione approva una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta "Romagna". L’intervento si colloca nel nuovo quadro normativo del regolamento (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche, che disciplina anche le procedure relative alle modifiche dei disciplinari.
Contesto normativo e procedura seguita
La Commissione richiama come base giuridica l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Romagna" era stata presentata dall’Italia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per tale ragione la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea secondo il meccanismo previsto dalla normativa richiamata.
Assenza di opposizioni
La Commissione constata che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione resa applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. L’assenza di opposizioni consente l’approvazione della modifica senza ulteriori passaggi contenziosi o istruttori.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla DOP "Romagna". Il regolamento non dettaglia nel testo riportato il contenuto sostanziale della modifica, limitandosi a recepirne l’approvazione a livello unionale.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di prassi per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e quadro procedurale
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare della DOP "Romagna" era stata presentata dall’Italia e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per effetto del rinvio operato dal nuovo regime, la domanda è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione di origine protetta "Romagna" (DOP).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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