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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1867

Regolamento (UE) 2026/1867 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

Normativa europea32026R1867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro delle misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran, modificando l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 267/2012. La novità principale consiste nella possibilità per le autorità competenti di autorizzare talune operazioni, entro limiti rigorosi, per finalità umanitarie e per le esigenze operative delle rappresentanze diplomatiche UE e degli Stati membri in Iran. Il testo coordina inoltre tali deroghe con le regole sui beni a duplice uso e con i controlli di non proliferazione. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regime sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran, introducendo/precisando deroghe autorizzabili per beni, tecnologie, assistenza e intermediazione destinati a fini umanitari o a rappresentanze diplomatiche UE e degli Stati membri in Iran.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutte le operazioni rientranti nell’articolo 2, paragrafo 1, e ai servizi di assistenza o intermediazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 267/2012, quando coinvolgono beni, tecnologie, assistenza tecnica/finanziaria o servizi di intermediazione destinati all’Iran. Riguarda in particolare gli operatori dell’Unione soggetti al regime restrittivo iraniano e le autorità competenti degli Stati membri chiamate a rilasciare eventuali autorizzazioni. La deroga è circoscritta a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, nonché ai beni e alle tecnologie a duplice uso e all’assistenza correlata necessari alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi ufficiali in Iran. Restano fermi, ove applicabili, gli obblighi e le condizioni previsti dal regolamento (UE) 2021/821 e l’intervento del comitato sanzioni nei casi previsti.

Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran

Il regolamento interviene sul regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran, aggiornando il regolamento (UE) n. 267/2012 in coerenza con la decisione (PESC) 2026/1866 del Consiglio del 30 luglio 2026. Il provvedimento si colloca nel quadro della reintroduzione delle sanzioni ONU in materia nucleare richiamata nei considerando, dopo la decisione (PESC) 2025/1972 che aveva già reintrodotto le sanzioni UE sospese o revocate nel contesto del JCPOA.

Ambito della modifica normativa

Il regolamento non riscrive l’intero impianto sanzionatorio, ma sostituisce l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 267/2012, cioè la disciplina delle autorizzazioni/deroghe. Il rinvio è alle transazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e alla prestazione di assistenza o di servizi di intermediazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento madre.

Deroghe autorizzabili: finalità umanitarie

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, operazioni aventi ad oggetto beni e tecnologie, assistenza o servizi di intermediazione quando tali elementi siano destinati a:

  • scopi alimentari;
  • scopi agricoli;
  • scopi medici;
  • altri scopi umanitari.

La previsione conferma dunque una finestra di flessibilità per attività non sensibili, mantenendo però la necessità di un’autorizzazione preventiva caso per caso.

Deroga per esigenze diplomatiche

Una seconda ipotesi di autorizzazione riguarda i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I, nonché l’assistenza tecnica o finanziaria relativa a tali beni e tecnologie, quando essi siano necessari alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi ufficiali in Iran.

Il considerando n. 3 chiarisce la ratio della modifica: consentire l’esportazione, il trasferimento, la vendita o la fornitura di taluni beni e software necessari alle rappresentanze diplomatiche, in particolare per il trattamento delle domande di visto.

Condizioni e limiti per la concessione della deroga

La nuova formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1 bis, introduce limiti specifici alla concessione delle deroghe:

  • se la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni deve aver accertato preventivamente, caso per caso, che l’operazione non contribuisca allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione, né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;
  • per i beni e le tecnologie a duplice uso rientranti nel regolamento (UE) 2021/821, restano fermi gli obblighi di autorizzazione previsti da tale regolamento.

Ne deriva un doppio livello di controllo: controllo sanzionatorio UE e, ove applicabile, controllo export control sui dual use.

Obblighi di comunicazione tra Stati membri e Commissione

Lo Stato membro che concede l’autorizzazione deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane da tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 7. La previsione rafforza il coordinamento tra amministrazioni nazionali e livello unionale.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 267/2012

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 7 del regolamento sanzionatorio sull’Iran, disciplinando le ipotesi in cui le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, transazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o la prestazione di assistenza o servizi di intermediazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

Deroghe per finalità umanitarie

Le autorizzazioni possono riguardare beni, tecnologie, assistenza o servizi di intermediazione destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

Deroga per rappresentanze diplomatiche UE e Stati membri

È consentita l’autorizzazione per beni e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I, o per assistenza tecnica o finanziaria relativa a tali beni e tecnologie, quando necessari alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi ufficiali in Iran.

Condizioni aggiuntive per la concessione della deroga

La deroga può essere concessa solo: a) se, nei casi relativi a beni o tecnologie inclusi negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia preventivamente accertato caso per caso che la transazione non contribuirà allo sviluppo di tecnologie a sostegno di attività nucleari iraniane sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; b) per i beni e le tecnologie a duplice uso disciplinati dal regolamento (UE) 2021/821, fatti salvi gli obblighi di autorizzazione previsti da tale regolamento.

Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione

Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 7.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittiverelazioni esternecontrollo dei beni a duplice usonon proliferazione nuclearediritto delle sanzioni ue

Testo integrale

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