Regolamento (UE) 2026/1905
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1905 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 per quanto riguarda la modifica e il ritiro delle domande di aiuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 per riallineare il termine di modifica o ritiro delle domande di aiuto alla nuova disciplina sugli anticipi introdotta per il 2026. La Commissione interviene per assicurare ai beneficiari un tempo sufficiente per correggere o ritirare le domande, svincolando il termine dal solo pagamento di anticipi. Restano ferme le limitazioni legate ai controlli amministrativi e ai controlli in loco, nonché alle condizioni di ammissibilità non monitorabili.
Modifica le regole UE sul termine e sulle condizioni per modificare o ritirare le domande di aiuto nell’ambito della PAC, adeguandole alla possibilità di anticipi più flessibili per il 2026.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e ai beneficiari che presentano domande di aiuto per interventi della politica agricola comune gestiti tramite il sistema integrato di gestione e di controllo, in particolare per gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici, per gli interventi basati sugli animali relativi a bovini, ovini e caprini, e per gli altri interventi disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. La modifica opera nell’ambito dei piani strategici della PAC e incide sul termine per modificare o ritirare le domande prima del pagamento della prima rata; non introduce un nuovo regime materiale di aiuti, ma adegua una regola procedurale già esistente.
Modifica del termine per la modifica e il ritiro delle domande di aiuto
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1905 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 per adattare la disciplina sulla modifica e sul ritiro delle domande di aiuto alla nuova flessibilità prevista per gli anticipi nel 2026. La ratio è evitare che la possibilità di anticipi prima del 16 ottobre 2026 riduca eccessivamente il tempo a disposizione dei beneficiari per correggere le domande, garantendo così un equilibrio tra semplificazione amministrativa e certezza dei controlli.
Contesto normativo e finalità
Il considerando richiama l’articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116, che impone l’uso del modulo di domanda geospaziale per gli aiuti agli interventi basati sulle superfici nell’ambito dei piani strategici della PAC. Viene inoltre richiamato l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, che disciplinava già la possibilità di modificare o ritirare la domanda prima della scadenza fissata dallo Stato membro, collegata ai pagamenti anticipati. Il nuovo intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2026/1768, che ha introdotto per l’anno di domanda 2026 regole più flessibili sugli anticipi in risposta all’aumento dei prezzi dei concimi.
Modifica dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173
L’articolo 1 sostituisce integralmente il paragrafo 1 dell’articolo 7. Il nuovo testo mantiene il principio per cui il beneficiario può modificare o ritirare la domanda, in tutto o in parte, ma precisa che la scadenza nazionale deve essere fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti la data di versamento della prima rata ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. In questo modo il termine non è più agganciato ai soli anticipi, ma alla prima rata del pagamento.
Interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici
Per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, le modifiche e i ritiri restano possibili fino al termine fissato dallo Stato membro. Tuttavia, non sono ammessi se riguardano inosservanze di condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate con strumenti diversi dal sistema di monitoraggio o dai controlli amministrativi, né dopo che lo Stato membro ha informato il beneficiario dell’intenzione di effettuare controlli in loco. La norma preserva quindi la funzione probatoria del sistema di monitoraggio e dei controlli amministrativi.
Interventi basati sugli animali
Per gli interventi basati sugli animali di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115, limitatamente a bovini, ovini e caprini, il beneficiario può modificare o ritirare la domanda fino alla scadenza fissata dallo Stato membro entro i 15 giorni precedenti la prima rata. Con riguardo alla condizione di ammissibilità relativa all’identificazione e registrazione degli animali, la modifica o il ritiro sono consentiti solo entro il termine stabilito dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/2115 e purché non sia già scaduto il termine generale. Anche qui opera un divieto successivo all’avviso di controlli in loco o alla conoscenza di un’inosservanza emersa da un controllo senza preavviso. È però possibile intervenire sulla parte della domanda non interessata dall’inosservanza rilevata.
Altri interventi
Per gli altri interventi, la domanda può essere modificata o ritirata fino alla scadenza nazionale fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti la data di versamento della prima rata. Il divieto scatta quando lo Stato membro informa il beneficiario dell’intenzione di svolgere un controllo in loco o quando il beneficiario viene a conoscenza di un’inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva. Resta salva la possibilità di modificare o ritirare la sola parte della domanda non interessata dall’inosservanza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Rettifica del termine per modificare o ritirare le domande
L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 1 dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. Le domande di aiuto possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, entro la scadenza fissata dallo Stato membro, che deve cadere entro i 15 giorni di calendario precedenti la data di versamento della prima rata ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116.
Regime per gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici
Per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, modifiche e ritiri sono ammessi fino alla scadenza nazionale sopra indicata. Non sono però consentiti quando riguardano inosservanze di condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio o dai controlli amministrativi, né dopo che lo Stato membro ha informato il beneficiario della propria intenzione di svolgere controlli in loco.
Regime per gli interventi basati sugli animali
Per gli interventi basati sugli animali di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115, limitatamente a bovini, ovini e caprini, le modifiche o i ritiri sono consentiti fino alla scadenza nazionale fissata entro i 15 giorni precedenti la prima rata. Per la condizione di ammissibilità relativa all’identificazione e registrazione degli animali, tali modifiche sono ammesse solo entro il termine stabilito dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/2115 e se non è già scaduto il termine generale. È inoltre esclusa la possibilità di modificare o ritirare la domanda dopo l’avviso di un controllo in loco o quando l’inosservanza emerge da un controllo in loco senza preavviso; resta però possibile intervenire sulla parte della domanda non interessata dall’inosservanza.
Regime per gli altri interventi
Per tutti gli altri interventi, la modifica o il ritiro sono consentiti fino alla scadenza fissata dallo Stato membro, sempre entro i 15 giorni di calendario precedenti la data di versamento della prima rata. Non sono consentiti dopo la comunicazione dell’intenzione di effettuare un controllo in loco o quando il beneficiario apprende di un’inosservanza emersa da un controllo in loco senza preavviso; resta comunque possibile modificare o ritirare la parte della domanda non toccata dall’inosservanza rilevata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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