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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 27130 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa a un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa, divenuto definitivo per mancata impugnazione. Ha contestato principalmente l'irregolarità della notificazione dell'avviso prodromico e la carenza di motivazione della cartella, con particolare riferimento alle aliquote e agli interessi applicati. In Cassazione ha articolato cinque motivi, denunciando violazioni delle norme sulla motivazione degli atti, sulla notificazione alle persone giuridiche e sulla necessità di inviare la raccomandata informativa dopo il deposito dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e difetto di specificità, poiché confondevano violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: in caso di irreperibilità assoluta del contribuente presso il domicilio fiscale si applica la procedura speciale prevista dall'art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600/1973. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una valutazione di merito già compiuta dal giudice d'appello. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: nella situazione di irreperibilità assoluta, la notificazione si perfeziona dopo otto giorni dall'affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale, senza necessità di una raccomandata informativa. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.500 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lettera e)

    In caso di irreperibilità assoluta del contribuente nel domicilio fiscale, l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale è comunicato mediante affissione all'albo del Comune.

    La disposizione introduce una procedura speciale e semplificata per la notificazione degli atti tributari quando il contribuente è assolutamente irreperibile presso il domicilio fiscale. In tale ipotesi, la notificazione si perfeziona decorsi otto giorni dall'affissione dell'avviso all'albo comunale, senza necessità della raccomandata informativa prevista per le ordinarie ipotesi di irreperibilità relativa.

  • Codice di procedura civile, art. 145

    Disciplina la notificazione degli atti alle persone giuridiche. Tuttavia, quando ricorre l'irreperibilità assoluta presso il domicilio fiscale, prevale la procedura speciale prevista dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    La procedura ordinaria di deposito e di avviso in caso di irreperibilità non si applica integralmente quando la normativa tributaria prevede la speciale modalità semplificata per l'irreperibilità assoluta.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione adeguata. Nel caso concreto, le censure relative alla motivazione sono state comunque dichiarate inammissibili per la loro formulazione generica e promiscua.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: ogni motivo deve indicare con precisione il vizio denunciato e ricondurlo a una delle categorie tassative previste dalla norma. Non è ammissibile una censura indistintamente formulata come violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti tributari. La sentenza non ha accolto le contestazioni della società sulla sufficienza della motivazione della cartella e degli interessi, anche per la genericità dei motivi proposti.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario deve essere notificato a una società, occorre distinguere tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta. Solo nel secondo caso, accertata l'assenza effettiva dell'impresa o di una sede rintracciabile nel domicilio fiscale, può operare la procedura speciale dell'art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600/1973.
  • In caso di irreperibilità assoluta, l'affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale può essere sufficiente a perfezionare la notificazione dopo otto giorni; non è necessariamente richiesta la successiva raccomandata informativa.
  • La contestazione della notificazione deve indicare concretamente quale adempimento sia stato omesso e perché la situazione non integrasse irreperibilità assoluta. Una critica generica o meramente alternativa rispetto agli accertamenti del giudice di merito rischia di essere dichiarata inammissibile.
  • Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve essere tecnicamente specifico: non si possono cumulare indistintamente violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale senza distinguere le singole censure e indicare le parti precise della sentenza contestate.
  • Una cartella fondata su un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione non può normalmente essere utilizzata per rimettere in discussione il merito dell'accertamento; le contestazioni successive devono riguardare vizi propri della cartella o della notificazione dell'atto presupposto, nei limiti ammessi.
  • La valutazione circa l'effettiva irreperibilità del destinatario è normalmente una questione di fatto riservata ai giudici di merito e non può essere riesaminata in Cassazione se adeguatamente motivata e contestata soltanto in modo generico.

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