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Sentenza

Sentenza del 15/06/2017 n. 972 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento bancario - Versamenti e prelievi su conti bancari intestati al contribuente - Valenza probatoria (Art. 32 d.P.R. n. 600/1973)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al 2008. L'Ufficio aveva determinato maggiori compensi professionali per 63.760 euro, confrontando l'ammontare dei movimenti e dei saldi bancari del 2008, pari a circa 691.879 euro, con i compensi dichiarati nel quinquennio 2004-2008, pari a 373.078 euro. Secondo l'Ufficio, la differenza costituiva reddito non dichiarato ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente contestava il metodo, rilevando che i dati riguardavano saldi e investimenti, anche su conti cointestati, senza dimostrazione della loro origine e senza un'effettiva riferibilità all'anno d'imposta accertato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'accertamento. Ha ritenuto che il semplice confronto tra saldi iniziali e finali dei conti bancari e redditi dichiarati in anni diversi non dimostrasse l'esistenza di maggiori compensi non dichiarati. L'Ufficio avrebbe dovuto analizzare le singole operazioni, indicarne l'origine e dimostrare l'assenza di giustificazione, distinguendo inoltre le movimentazioni riferibili al contribuente da quelle relative a conti cointestati o ad accumuli precedenti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Consente di ritenere provata l'esistenza di maggiori ricavi o compensi in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate.

    La presunzione bancaria opera in relazione a dati ed elementi concretamente acquisiti mediante l'esame dei rapporti e delle singole operazioni. Non è sufficiente confrontare i saldi complessivi dei conti con i redditi dichiarati, soprattutto quando non sia dimostrata l'origine delle somme, la loro riferibilità all'anno accertato e l'assenza di giustificazione.

  • Artt. 61 e 35 del d.lgs. n. 546/1992

    Disposizioni processuali richiamate dalla Commissione per la decisione sull'appello tributario e per la pronuncia finale.

Massime di principio

  • Nell'accertamento bancario l'Amministrazione deve individuare e valorizzare le singole movimentazioni rilevanti, non limitarsi a un confronto aritmetico tra saldi bancari e redditi dichiarati.
  • La disponibilità di somme sui conti non prova automaticamente che esse costituiscano ricavi o compensi dell'anno accertato: occorre dimostrarne l'origine e la riferibilità temporale.
  • Gli accumuli formatisi in anni precedenti non possono essere imputati automaticamente all'anno oggetto di accertamento.
  • Per i conti cointestati l'Ufficio deve considerare la posizione degli altri intestatari e motivare la quota effettivamente riferibile al contribuente.
  • La presunzione prevista dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non esonera l'Ufficio dall'onere di costruire una ricostruzione analitica, coerente e verificabile delle operazioni contestate.
  • Il contribuente, a sua volta, dovrebbe conservare e produrre documentazione sull'origine delle somme, sui trasferimenti tra conti, sugli investimenti e sulle operazioni riferibili a terzi.

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