Sentenza del 15/06/2017 n. 30159 - Corte di Cassazione
Reati fiscali - Cessione totalità quote sociali - Occultamento di scritture contabili - Fatture per operazioni inesistenti - Responsabilità cedente - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
V.F. era stato assolto in primo grado dai reati di occultamento o distruzione delle scritture contabili e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma la Corte d'appello lo aveva condannato ritenendolo responsabile. Il ricorrente ha contestato la motivazione della condanna, sostenendo: che, con la cessione della totalità delle quote e la cessazione dalla carica di amministratore, le scritture contabili erano state consegnate al cessionario, come indicato nell'atto di cessione; che la sostituzione del nominativo del cessionario non dimostrava il suo coinvolgimento nell'occultamento; e che le fatture contestate erano state registrate dal cliente e pagate con modalità tracciabili. Ha inoltre spiegato l'assenza dei documenti di trasporto con la consegna diretta dei rottami ferrosi all'acquirente finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato la sentenza di condanna, rinviando il procedimento ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per un nuovo esame. Ha ritenuto illogica la motivazione della Corte d'appello, sia perché aveva trascurato la massima di esperienza secondo cui, salvo elementi contrari, alla cessione della totalità delle quote segue la consegna delle scritture contabili, sia perché aveva posto sull'imputato un indebito onere di provare la consegna. Quanto alle fatture, la registrazione nella contabilità del cliente e il pagamento regolare erano elementi contrari alla loro inesistenza oggettiva, non adeguatamente valutati. Le irregolarità fiscali e contabili della società, da sole, non dimostrano l'inesistenza delle operazioni.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Occultamento o distruzione delle scritture contabili
La responsabilità per occultamento o distruzione delle scritture contabili richiede la prova positiva della condotta e del relativo dolo; non può essere desunta dalla sola mancata dimostrazione, da parte dell'imputato, di aver consegnato i documenti al cessionario.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Emissione di fatture per operazioni inesistenti
L'inesistenza oggettiva delle operazioni deve essere dimostrata mediante una valutazione complessiva degli elementi disponibili. Irregolarità contabili, omessi versamenti o mancata presentazione delle dichiarazioni non provano automaticamente che le operazioni fatturate non siano state eseguite.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12
Le pene accessorie applicate in conseguenza dei reati tributari presuppongono l'accertamento della responsabilità per il reato principale.
Art. 192 c.p.p., commi 1 e 2
Valutazione della prova e degli indizi
Gli indizi devono essere valutati secondo criteri di precisione, gravità e concordanza e la motivazione deve spiegare razionalmente il peso attribuito agli elementi probatori, senza trascurare quelli di segno contrario.
Art. 533 c.p.p., comma 1
Condanna dell'imputato solo oltre ogni ragionevole dubbio
La condanna richiede la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; l'assenza di una prova liberatoria dell'imputato non può sostituire la prova positiva dell'accusa.
Massime di principio
- Nella cessione della totalità delle quote sociali, la consegna delle scritture contabili costituisce normalmente un adempimento naturale e necessario per consentire al nuovo titolare di amministrare la società e adempiere agli obblighi fiscali. Per attribuire al cedente l'occultamento o la distruzione dei documenti servono elementi concreti contrari, non mere supposizioni.
- L'onere della prova della condotta criminosa resta a carico dell'accusa: il fatto che l'imputato non dimostri una circostanza favorevole non equivale alla prova della sua responsabilità.
- La registrazione delle fatture da parte del cliente e il loro pagamento tracciabile sono elementi rilevanti a favore dell'effettività dell'operazione e devono essere adeguatamente confrontati con gli eventuali indizi di inesistenza.
- Irregolarità fiscali o contabili della società, mancata presentazione delle dichiarazioni, omessi versamenti e assenza di contratti o documenti di trasporto non dimostrano automaticamente l'inesistenza delle operazioni; occorre verificare concretamente se beni o servizi siano stati effettivamente forniti.
- Quando una sentenza d'appello ribalta integralmente un'assoluzione, deve fornire una motivazione rafforzata, spiegando in modo rigoroso perché le valutazioni del primo giudice siano logicamente o giuridicamente insostenibili e perché gli elementi contrari debbano essere esclusi.
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