Sentenza del 15/06/2017 n. 468 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 3, paragrafo 1 - Finanziamento del Fondo di coesione - Progetto di sviluppo di un sistema regionale di gestione dei rifiuti - Irregolarità - Nozione di "programma pluriennale"- Nozione di "Chiusura definitiva" del programma pluriennale- Irregolarità "permanente o ripetuta" - Termini di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di una parte dei finanziamenti europei concessi per la realizzazione del sistema regionale di gestione dei rifiuti di Alytus. L'autorità aveva rilevato irregolarità nella giustificazione di alcuni acquisti e aveva adottato nel marzo 2013 provvedimenti di recupero. L'impresa beneficiaria contestava tali provvedimenti sostenendo che il termine quadriennale di prescrizione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 fosse già decorso. Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di giustizia se il progetto costituisse un "programma pluriennale" e da quale momento dovesse decorrere la prescrizione.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che un progetto finanziato dall'Unione, attuato nell'arco di più anni, rientra nella nozione ampia di "programma pluriennale", anche se la normativa settoriale lo definisce semplicemente come progetto o misura. Tuttavia, la prescrizione decorre normalmente dalla data di esecuzione dell'irregolarità; se l'irregolarità è permanente o ripetuta, decorre dalla cessazione dell'irregolarità o dall'ultima operazione che la compone. La chiusura definitiva del programma coincide con la data prevista dalla decisione della Commissione per il completamento dei lavori e per l'esecuzione dei pagamenti delle spese ammissibili, salvo proroga formalmente concessa. Nel caso concreto, tale data era il 31 dicembre 2008. La regola sulla chiusura definitiva può estendere, ma non abbreviare, il termine di prescrizione. La Corte non ha deciso direttamente la controversia nazionale né disposto il rimborso: ha fornito i criteri interpretativi vincolanti, lasciando al giudice lituano l'applicazione concreta. In primo grado l'impresa beneficiaria aveva ottenuto l'annullamento dei provvedimenti per prescrizione; il giudizio di impugnazione doveva essere deciso sulla base dei criteri indicati dalla Corte.
Norme richiamate
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 1
Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti.
La nozione di irregolarità comprende violazioni del diritto dell'Unione imputabili a un operatore economico, purché producano o possano produrre un danno al bilancio dell'Unione.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 3, paragrafo 1
Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità. Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.
La prescrizione ordinaria è quadriennale e decorre dall'irregolarità; per condotte permanenti o ripetute decorre dalla cessazione o dall'ultima operazione. Nei programmi pluriennali, la chiusura definitiva costituisce il limite temporale rilevante e può soltanto prorogare la possibilità di perseguire l'irregolarità, non ridurre il termine già maturato.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 3, paragrafo 1, terzo comma
La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità.
Un atto istruttorio o di perseguimento dell'irregolarità interrompe la prescrizione soltanto se portato a conoscenza dell'interessato; dopo ogni interruzione il termine ricomincia a decorrere.
Regolamento (CE) n. 1164/94, articolo 10, paragrafo 6
Le decisioni della Commissione recanti approvazione di progetti [...] precisano l'ammontare del contributo finanziario, il piano di finanziamento e tutte le disposizioni e condizioni necessarie per la realizzazione dei progetti.
La decisione della Commissione individua gli elementi essenziali del progetto, compresi i termini di attuazione e di pagamento rilevanti per determinare la chiusura definitiva.
Regolamento (CE) n. 1164/94, Allegato II, articolo D
Il saldo [...] è pagato se [...] il progetto [...] è stato realizzato conformemente agli obiettivi e [...] è presentata alla Commissione una domanda di pagamento nei sei mesi successivi al termine per il completamento dei lavori e dei pagamenti indicato nella decisione.
Il termine fissato nella decisione di concessione per completare i lavori e pagare le spese ammissibili è il riferimento principale per stabilire quando il programma è definitivamente chiuso.
Regolamento (CE) n. 16/2003, articoli 5 e 8
Il termine di scadenza dell'ammissibilità riguarda i pagamenti eseguiti dall'organismo responsabile dell'esecuzione. Esso è indicato nella decisione della Commissione.
La decisione della Commissione stabilisce anche il termine finale di ammissibilità delle spese; tale termine concorre a individuare la data di chiusura definitiva del programma.
Massime di principio
- Un progetto finanziato dall'Unione e attuato su più anni può essere qualificato come programma pluriennale anche se la normativa settoriale lo chiama progetto, misura o fase di progetto.
- Per verificare la prescrizione bisogna individuare la data concreta dell'irregolarità, oppure, in caso di condotta permanente o ripetuta, la data della sua cessazione o dell'ultima operazione irregolare.
- La data di chiusura definitiva non coincide necessariamente con la data dell'ultimo controllo o dell'ultima decisione di recupero: occorre fare riferimento ai termini fissati nell'atto di approvazione del programma, comprese eventuali proroghe formalmente adottate.
- La clausola sui programmi pluriennali impedisce che la prescrizione maturi prima della chiusura del programma quando l'irregolarità è ancora perseguibile, ma non consente di riaprire termini già definitivamente scaduti per irregolarità cessate da oltre quattro anni.
- Gli atti dell'autorità possono interrompere la prescrizione solo se hanno natura istruttoria o persecutoria e sono portati a conoscenza del beneficiario; è quindi essenziale verificare sia il contenuto sia la data di comunicazione dell'atto.
- In controversie analoghe occorre ricostruire una cronologia completa: esecuzione dell'irregolarità, eventuale cessazione, atti interruttivi, termine finale del programma, proroghe e data dell'atto di recupero.
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