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Sentenza

Sentenza del 15/06/2017 n. 874 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - società di persone e soci - verifica della Guardia di Finanza ordinata nell'ambito di un diverso processo civile - fondamento della pretesa impositiva - legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti contestavano la legittimità degli accertamenti perché fondati su indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza non nell'ambito di un procedimento fiscale, ma in esecuzione di un ordine del Tribunale civile, durante una causa di divorzio tra i soci. In tale causa era stato chiesto il rendiconto della gestione societaria e la corresponsione degli utili non percepiti. La Guardia di Finanza aveva rilevato maggiori redditi d'impresa non dichiarati, utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per accertare maggiori imposte nei confronti della società e dei soci.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli dell'Ufficio, riformando le sentenze di primo grado che avevano annullato gli accertamenti. Ha ritenuto legittima l'acquisizione dei dati bancari, poiché disposta dal giudice civile nell'ambito di un'attività legittima, e ha affermato che l'Amministrazione finanziaria può utilizzare qualsiasi elemento di prova legittimamente acquisito, salvo il caso di inutilizzabilità prevista da una specifica norma tributaria o di violazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Gli accertamenti sono stati quindi confermati sia nei confronti della società sia nei confronti dei soci, in applicazione del principio di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 5 del DPR 917/1986 (TUIR)

    I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

    Il reddito prodotto da una società di persone viene attribuito fiscalmente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, anche se gli utili non sono stati materialmente percepiti.

  • DPR 600/1973, artt. 36, 37, comma 1, 38, comma 3, 39, comma 2, 41, commi 1 e 2, e 41-bis

    Le disposizioni richiamate disciplinano i poteri e le modalità dell'accertamento delle imposte sui redditi e consentono all'Amministrazione di determinare il reddito imponibile sulla base degli elementi raccolti secondo legge.

  • DPR 633/1972, artt. 54, comma 5, e 55

    Le norme richiamate regolano l'accertamento dell'IVA e la ricostruzione dell'imponibile sulla base degli elementi legittimamente acquisiti.

  • Cassazione, sentenze n. 4001/2009 e n. 4987/2003

    L'Amministrazione finanziaria può utilizzare qualsiasi elemento probatorio legittimamente acquisito, anche se proveniente da un procedimento diverso da quello tributario, salvo specifiche cause legali di inutilizzabilità o la violazione di diritti fondamentali.

Massime di principio

  • Gli elementi acquisiti legittimamente dalla Guardia di Finanza o da altri organi pubblici nell'ambito di un procedimento civile possono essere utilizzati anche per finalità fiscali, pur se l'indagine originaria non era stata avviata per accertare imposte.
  • La provenienza non tributaria della prova non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità: occorre verificare se l'acquisizione sia stata legittima e se siano stati violati diritti fondamentali o specifici divieti normativi.
  • Per le società di persone, il maggior reddito accertato in capo alla società può essere imputato direttamente ai soci in proporzione alle rispettive quote, indipendentemente dalla prova dell'effettiva distribuzione o percezione degli utili.
  • Un ordine dell'autorità giudiziaria civile può costituire valido fondamento per l'acquisizione di documentazione bancaria e contabile successivamente valorizzata in sede tributaria.
  • La contestazione dell'accertamento deve concentrarsi non solo sull'origine della prova, ma anche sulla sua concreta attendibilità, sulla corretta ricostruzione del reddito e sull'eventuale esistenza di specifiche violazioni procedurali o costituzionali.

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