Sentenza del 15/06/2017 n. 136 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento IRPEF - Nullità per difetto di prova - Validità dell'atto emesso - Fondamento- Componenti negativi di reddito ritenuti indeducibili - Spese idoneamente documentate ed inerenti all'attività - Idoneità probatoria a dimostrare la deducibilità dei costi sostenuti - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la contestazione dell'indebita detrazione IVA e della deduzione ai fini delle imposte sui redditi di costi risultanti da fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti. Il contribuente sosteneva la validità delle spese e la loro deducibilità, anche sulla base della documentazione contabile e dei pagamenti effettuati, mentre l'Amministrazione contestava la realtà delle operazioni e, conseguentemente, la legittimità delle detrazioni e dei costi.
La decisione
La sentenza afferma che l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'inesistenza dell'operazione fatturata e, quando rilevante, della conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo e la propria estraneità, o non consapevolezza, rispetto all'operazione fraudolenta. La mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti non è sufficiente, poiché tali elementi possono essere agevolmente falsificati. La validità dell'accertamento dipende quindi dalla concreta idoneità degli elementi probatori raccolti e dalla successiva prova fornita dal contribuente.
Norme richiamate
Disciplina IVA e imposte sui redditi in materia di operazioni inesistenti
In caso di contestazione di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione mediante elementi anche indiziari; il contribuente deve invece dimostrare la legittimità della detrazione o della deduzione e, ove necessario, la propria mancata consapevolezza della frode.
Regole sull'onere della prova nel processo tributario
L'onere probatorio è ripartito tra Amministrazione e contribuente: la prima deve fondare adeguatamente la contestazione, mentre il secondo deve fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto alla detrazione o deduzione. La sola documentazione formale non è decisiva se non è supportata da elementi sostanziali.
Massime di principio
- Quando il Fisco contesta operazioni inesistenti, non è sufficiente una contestazione generica: deve indicare elementi concreti, anche presuntivi, che rendano plausibile l'inesistenza delle operazioni e, se contestato, la conoscenza o conoscibilità della frode.
- Il contribuente non può difendersi soltanto producendo fatture formalmente corrette, registrazioni contabili o prove di pagamento; deve dimostrare l'effettività dell'operazione, la sua inerenza all'attività e la legittimità del costo o della detrazione.
- La presenza di documentazione commerciale sostanziale, contratti, ordini, consegne, prestazioni comprovate e collegamento con l'attività economica rafforza la prova del contribuente, ma deve essere valutata insieme agli altri elementi del caso.
- Per negare la detrazione IVA, può assumere rilievo anche la consapevolezza o conoscibilità della frode: il contribuente deve adottare una normale diligenza commerciale e dimostrare di non aver partecipato consapevolmente all'operazione fraudolenta.
- In situazioni analoghe, la decisione dipende dalla valutazione complessiva degli indizi e della documentazione sostanziale, non dalla sola regolarità formale delle scritture.
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