R.R. Lombardia 1/2012
Disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 31/2008 e dell'articolo 2 della l.r. 25/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina nel Lazio l’elezione del consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica, la designazione dei rappresentanti di comuni, province e Regione, nonché l’elezione del presidente e del comitato esecutivo. Prevede elettorato, liste, seggi, voto per fasce o distretti, deleghe e norme transitorie per le prime elezioni. Abroga i precedenti regolamenti regionali del 2004 e 2008.
Disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica
Disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica
Il regolamento, applicabile ai consorzi di bonifica del Lazio, definisce in modo organico le regole per il rinnovo degli organi consortili e per la partecipazione al voto dei consorziati, oltre alle designazioni di competenza degli enti locali e della Regione.
Oggetto e ambito di applicazione
La disciplina riguarda:
- il procedimento elettorale per l’elezione del consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica;
- la designazione dei rappresentanti di comuni, province e Regione nel consiglio di amministrazione;
- l’elezione del presidente del consiglio di amministrazione;
- l’elezione del comitato esecutivo.
Elettorato attivo e soggetti aventi diritto al voto
Hanno diritto al voto, per l’elezione del consiglio di amministrazione, i proprietari di immobili situati nel comprensorio consortile e iscritti nel catasto del consorzio, se tenuti al pagamento dei contributi consortili, nonché i titolari di diritti reali e i conduttori, singoli o associati, tenuti per legge o contratto al pagamento del contributo di bonifica o di irrigazione.
Sono previste regole specifiche per persone giuridiche, comunioni e soggetti collettivi:
- il diritto di voto e l’elettorato passivo spettano ai soggetti aventi titolo;
- i rappresentanti votano sia per gli immobili dell’ente o soggetto rappresentato sia per quelli di proprietà personale;
- ciascun soggetto è iscritto una sola volta nell’elenco degli aventi diritto, con cumulo dei contributi riferiti a più immobili, anche se ubicati in comuni diversi del medesimo comprensorio;
- il voto si esercita nel seggio relativo al comune in cui il consorziato è soggetto a maggior contribuzione.
Per comunioni, il cumulo è normalmente intestato al primo intestatario; in alcuni casi di cumulo fra ditte individuali e plurintestate, l’iscrizione avviene come ditta individuale. Per persone giuridiche e soggetti collettivi il cumulo riguarda tutti gli immobili intestati all’ente, con esclusione dei beni personali del rappresentante. Il voto può essere espresso dai soggetti previsti dal codice civile per gli organismi associativi, oppure dai rappresentanti legali; per minori, interdetti, falliti e soggetti sottoposti ad amministrazione giudiziaria votano tutori, curatori o amministratori.
Elenco degli aventi diritto al voto
L’elenco provvisorio è formato dal direttore del consorzio sulla base degli avvisi di pagamento o di altri strumenti di riscossione dei contributi relativi all’esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni.
L’elenco deve essere:
- depositato presso la sede del consorzio;
- pubblicato sul sito istituzionale almeno 120 giorni prima del primo giorno di voto;
- mantenuto pubblicato per 30 giorni consecutivi;
- reso noto agli interessati anche tramite sito del consorzio e stampa locale.
Gli interessati possono chiedere la rettifica entro 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, tramite raccomandata o PEC. Il consiglio di amministrazione decide sui reclami e approva l’elenco definitivo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; l’esito viene comunicato entro 5 giorni.
Convocazione, calendario elettorale e informazione agli elettori
Il presidente del consorzio, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, entro il 30 giugno dell’anno di scadenza degli organi ordinari fissa la data delle votazioni, che devono svolgersi per almeno due giorni, anche non consecutivi, tra il 15 novembre e il 15 dicembre.
La convocazione e la formazione delle liste devono essere diffuse in modo ampio tramite:
- sito del consorzio;
- sito istituzionale della Regione;
- albo informatico di province e comuni compresi nel comprensorio;
- quotidiani a rilevanza locale;
- altri mezzi idonei.
Successivamente, e comunque non oltre 30 giorni prima delle elezioni, il consorzio comunica per iscritto e personalmente agli aventi diritto le date, le candidature presentate e i seggi. Se il numero degli aventi diritto rende tale comunicazione troppo onerosa e pregiudizievole per l’interesse pubblico, è consentita la sola comunicazione tramite le forme generali di pubblicità. Il direttore individua inoltre il responsabile della sicurezza e della trasparenza dell’intero procedimento; in mancanza, la responsabilità è del direttore stesso.
Deleghe di voto
Le persone fisiche aventi diritto al voto, con esclusione dei rappresentanti delegati della comunione, dei tutori e dei curatori, possono farsi sostituire da altro consorziato avente diritto e appartenente alla medesima fascia o distretto.
La delega deve essere conferita con atto sottoscritto e autenticato da notaio, segretario comunale, funzionario incaricato dal sindaco o funzionario del consorzio appositamente incaricato. Può essere consegnata al presidente del seggio al momento del voto oppure al consorzio fino a 8 giorni prima delle elezioni.
Ogni soggetto può ricevere al massimo due deleghe. Non possono essere delegati i componenti degli organi in carica e i dipendenti del consorzio.
Sistema di votazione, fasce e distretti
Se lo statuto del consorzio non prevede distretti funzionali o territoriali ai fini elettorali, gli aventi diritto sono ripartiti in tre fasce di contribuenza. La ripartizione deve garantire una rappresentanza proporzionale al carico contributivo complessivo di ciascuna fascia e assicurare almeno due rappresentanti per fascia nel consiglio di amministrazione. Nelle prime due fasce un seggio è comunque attribuito alla minoranza; nella terza fascia i seggi sono ripartiti per due terzi alla lista più votata e per un terzo alla lista immediatamente seguente.
Nessuna fascia può eleggere più della metà dei componenti del consiglio di amministrazione; gli eventuali seggi eccedenti sono redistribuiti tra le altre fasce in modo proporzionale.
Se il consorzio istituisce distretti funzionali o territoriali ai fini elettorali, gestionali e amministrativi, il regolamento elettorale consortile disciplina le ulteriori procedure nel rispetto della legge e del regolamento regionale. In tale ipotesi:
- se nel distretto esistono più fasce, la ripartizione deve comunque garantire la presenza delle minoranze nel consiglio di amministrazione;
- il regolamento consortile stabilisce i seggi spettanti a ciascun distretto;
- se non si usano fasce, le minoranze devono essere garantite nel complesso del consiglio.
La contribuenza totale e il numero complessivo delle ditte consorziate si ricavano dagli avvisi di pagamento o dagli altri strumenti di riscossione.
Presentazione delle liste dei candidati
Le liste devono essere presentate entro le ore 12 del 30 settembre dell’anno di scadenza degli organi ordinari da un numero di consorziati iscritti nelle liste elettorali pari almeno al 6 per cento degli appartenenti alla medesima fascia o, se non vi sono fasce, degli aventi diritto del distretto. In alternativa, bastano 50 firme di presentatori per ogni fascia o per il distretto.
Ogni lista deve contenere un numero di candidati almeno pari e comunque non superiore al doppio dei consiglieri da eleggere. Le candidature devono essere accettate dai candidati stessi; firme di candidati e presentatori devono essere accompagnate da copia non autenticata di un documento di identità valido. Le liste possono contenere contrassegni e motti distintivi; i candidati devono essere indicati con dati anagrafici completi e ordine progressivo.
Candidati e presentatori non possono comparire in più di una lista. In caso di firme duplicate, vale la firma apposta nella lista presentata per prima. Non sono candidabili, oltre ai casi previsti dalla normativa nazionale e regionale, coloro che abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali, lite pendente o contratti di fornitura/appalto con il consorzio, oppure esercitino funzioni di vigilanza e controllo sul consorzio.
Verifica e pubblicazione delle liste
Le liste si depositano in unico originale presso la sede del consorzio. Il funzionario incaricato dal direttore rilascia ricevuta con giorno e ora di presentazione.
Il consiglio di amministrazione decide motivatamente sull’ammissione delle liste entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione; il direttore comunica l’esito al primo sottoscrittore entro i 5 giorni successivi. Se una lista supera il numero massimo di candidati ammessi, essa viene ridotta eliminando i nominativi eccedenti in ordine di lista.
Terminate le verifiche, il direttore attribuisce a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione e pubblica le liste mediante manifesto all’albo del consorzio almeno 15 giorni prima del voto; le liste sono affisse anche presso i seggi.
Seggi elettorali e operazioni di voto
Per favorire la partecipazione, il consiglio di amministrazione istituisce più seggi elettorali; deve esserne garantito almeno uno per ogni distretto elettorale. I seggi sono collocati nei comuni del comprensorio; in alternativa, possono essere istituiti presso la sede del consorzio, con eventuale spostamento in sedi periferiche o altre sedi nel comprensorio nei giorni preventivamente stabiliti e pubblicizzati.
Il seggio è composto al massimo da cinque persone: presidente, segretario e da uno a tre scrutatori, uno dei quali può svolgere le funzioni di vice-presidente. Il consiglio di amministrazione nomina i componenti e può dettare disposizioni integrative. Durante voto e scrutinio devono essere presenti almeno tre componenti.
È ammessa la presenza di un rappresentante per ciascuna lista. Tra apertura e chiusura giornaliera delle votazioni devono intercorrere almeno 6 ore; chi sia presente nella sala alla chiusura è comunque ammesso a votare.
Espressione del voto, validità e spoglio
L’elettore vota la lista della propria fascia o del proprio distretto; può esprimere una preferenza per un candidato della lista votata, che vale anche come voto di lista. Le votazioni sono valide a prescindere dal numero dei votanti.
Lo spoglio avviene a elezioni ultimate e separatamente per ciascuna fascia, se più fasce sono costituite. Il seggio decide a maggioranza sulle contestazioni e sui voti nulli.
Proclamazione degli eletti e accettazione della carica
Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio comunica i risultati all’ufficio elettorale consortile e riconsegna il materiale elettorale.
I seggi sono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; all’interno della lista più votata sono eletti i candidati con più preferenze fino a coprire i seggi spettanti, salva l’ulteriore attribuzione prevista per la lista immediatamente meno votata secondo il meccanismo di riparto della fascia. In caso di parità di preferenze o assenza di preferenze, sono eletti i candidati secondo l’ordine di lista. Se vi è una sola lista, essa ottiene tutti i seggi della fascia o del distretto, purché sia stata votata.
La proclamazione avviene entro 5 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione. L’elezione si perfeziona con l’accettazione scritta da comunicare al consorzio entro 8 giorni dal ricevimento dell’avviso di risultato, inviato agli eletti entro 3 giorni dalla proclamazione. In mancanza di accettazione, l’eletto è considerato rinunciatario e subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Al momento dell’accettazione l’eletto deve dimostrare il pagamento dei contributi consortili scaduti.
Designazione dei rappresentanti degli enti locali e della Regione
Entro il 30 ottobre dell’ultimo anno di mandato del consiglio di amministrazione, il presidente della provincia sede del consorzio, su invito del presidente del consorzio trasmesso nei 30 giorni precedenti, convoca l’assemblea dei sindaci dei comuni interessati dal comprensorio. I sindaci possono partecipare anche tramite assessore o consigliere delegato. L’assemblea designa il rappresentante dei comuni; ciascun rappresentante vota per un solo nominativo ed è eletto il candidato comunale più votato. Sono eleggibili sindaci, assessori e consiglieri dei comuni interessati.
Il presidente della provincia sede del consorzio comunica al consorzio, entro 10 giorni dalla designazione, il nominativo del rappresentante dei comuni e la relativa accettazione.
Entro il 30 novembre dell’ultimo anno di mandato, la provincia nel cui territorio ricade la maggiore superficie comprensoriale designa il proprio rappresentante e ne comunica al consorzio il nominativo e l’accettazione entro 10 giorni.
La Giunta regionale designa il rappresentante regionale entro il 15 dicembre secondo le modalità previste dalla l.r. 32/2008.
Entrata in carica e funzionamento del consiglio
Sia gli eletti sia i designati dagli enti locali e dalla Regione entrano in carica il 1° gennaio successivo alle elezioni o designazioni. Se elezioni o designazioni avvengono dopo il 1° gennaio, l’ingresso in carica è immediato.
Se, dopo tale data, le designazioni di enti locali o Regione non sono ancora pervenute, il consiglio di amministrazione può comunque deliberare validamente.
Elezione del presidente e del comitato esecutivo
Per eleggere presidente e comitato esecutivo, il consigliere più anziano convoca il consiglio entro il 31 dicembre e presiede la prima seduta, che deve tenersi entro il 15 gennaio.
Nei primi due scrutini è necessaria la maggioranza dei consiglieri componenti, compresi i rappresentanti degli enti locali e della Regione se già designati; dal terzo scrutinio basta la maggioranza dei presenti. Possono essere eletti solo i componenti eletti del consiglio di amministrazione.
Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da due consiglieri eletti con le stesse modalità.
Consorzi di bonifica di secondo grado
Le linee guida regionali per gli statuti dei consorzi di bonifica di secondo grado devono indicare specifici criteri per:
- la nomina della maggioranza dei consiglieri da parte dei consorzi di primo grado;
- l’elezione degli ulteriori consiglieri da parte delle assemblee degli altri soggetti pubblici e privati aderenti.
Tali criteri devono rispettare la legge e il regolamento.
Consorzi commissariati
Nei consorzi di bonifica commissariati, le competenze degli organi consortili sono esercitate dal commissario regionale. Il commissario stabilisce il calendario elettorale nel rispetto dei termini procedurali del regolamento; gli organi così costituiti entrano in carica immediatamente.
Regolamento elettorale consortile e disposizioni integrative
Per quanto non disciplinato dal regolamento regionale, il regolamento elettorale consortile può prevedere procedure e misure integrative, che devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.
Norme transitorie per la prima applicazione
Nella prima attuazione, per i comprensori di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 25/2011:
- il catasto consortile è formato dai catasti degli enti che costituiscono il consorzio e il contributo consortile è riferito ai contributi imposti per l’esercizio finanziario in corso da tali enti;
- per l’elezione del primo consiglio di amministrazione, a ciascun distretto corrispondente a un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado è attribuito un numero di rappresentanti definito nel regolamento consortile, tenendo conto dell’estensione territoriale e delle opere esistenti; il numero di consiglieri per distretto non può essere inferiore a 3;
- per l’elezione dei rappresentanti di distretto, il diritto di voto spetta ai legali rappresentanti dei consorzi elementari associati, secondo le regole statutarie del consorzio di secondo grado.
L’organismo collegiale previsto dalla l.r. 25/2011 può approvare il regolamento consortile di cui all’articolo 22. Per le prime elezioni dalla data di entrata in vigore del regolamento, le liste dei candidati devono essere presentate entro le ore 12 del 31 ottobre.
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati il regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7, e il regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 3, relativi al precedente procedimento elettorale dei consorzi di bonifica.
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