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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/159

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/159 della Commissione, del 21 gennaio 2026, recante misure temporanee di emergenza per l’Ungheria che derogano a una disposizione del regolamento delegato (UE) 2017/891 per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da gravi eventi meteorologici avversi

Normativa europea32026R0159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea e mirata per l’Ungheria nel settore ortofrutticolo, al fine di attenuare gli effetti delle gelate di aprile e maggio 2025 sulla produzione frutticola. In deroga a un requisito del regolamento delegato (UE) 2017/891, le organizzazioni di produttori colpite possono, nel 2025, vendere prodotti di non soci senza dover rispettare il limite ordinario basato sul rapporto con il valore della produzione commercializzata. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con applicazione immediata e durata massima di 12 mesi.

Misura temporanea di emergenza per l’Ungheria che deroga, per il 2025, a un requisito del regolamento delegato (UE) 2017/891 nel settore ortofrutticolo a seguito di gravi eventi meteorologici avversi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica esclusivamente all’Ungheria e, in particolare, alle organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo identificate dallo Stato membro come colpite dalle gelate di aprile e maggio 2025. La deroga riguarda l’attività di vendita dei prodotti di produttori non soci di organizzazioni di produttori e opera solo per il 2025, con applicazione dal giorno di entrata in vigore fino al 22 gennaio 2027. Non ha portata generale per tutti gli Stati membri né per tutti i comparti agricoli, ma è limitata al problema specifico causato dai gravi eventi meteorologici avversi in Ungheria.

Misure temporanee di emergenza per l’Ungheria nel settore ortofrutticolo

Il regolamento introduce una deroga temporanea e circoscritta per far fronte ai danni causati dalle gelate di aprile e maggio 2025 in Ungheria, che hanno colpito in modo significativo la produzione frutticola. La misura interviene sul funzionamento delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, riconoscendo la necessità di un adattamento urgente per attenuare l’impatto economico sugli operatori interessati.

Contesto fattuale e motivazione dell’intervento

Il preambolo evidenzia che le gelate hanno danneggiato in modo rilevante la raccolta frutticola del 2025, con effetti su ciliegie, mele, albicocche, noci, prugne, pere, pesche e fragole. Le perdite stimate ammontano a 29,2 milioni di EUR; il 57 % dei produttori aderenti a organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo risulterebbe interessato e il calo medio della resa è stimato nel 41 %.

La Commissione osserva inoltre che tecniche di protezione come ventilatori antigelo, macchine per la produzione di calore e irrigazione antibrina si sono rivelate inefficaci. Tali circostanze giustificano un intervento urgente e temporaneo a sostegno delle organizzazioni di produttori colpite.

Base giuridica e qualificazione del problema

La misura è adottata sulla base dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente misure specifiche in presenza di un problema che non può essere affrontato prontamente con gli strumenti previsti dagli articoli 219 o 220. La Commissione precisa che la situazione non è collegata a una particolare turbativa del mercato, né a una minaccia specifica di turbativa, né a misure relative a malattie animali o rischi per la salute pubblica, animale o delle piante.

Deroga al requisito del regolamento delegato (UE) 2017/891

L’articolo 1 stabilisce che, in deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, nel 2025 un’organizzazione di produttori identificata dall’Ungheria come colpita dagli eventi meteorologici avversi può vendere prodotti di produttori non soci indipendentemente dal valore economico di tale attività rispetto al valore della propria produzione commercializzata.

In condizioni ordinarie, il citato articolo 11, paragrafo 2, impone un limite al valore economico delle vendite di prodotti di non soci rispetto alla produzione commercializzata dell’organizzazione. La deroga elimina tale vincolo per il solo anno 2025 e per le organizzazioni interessate dalla calamità.

Controllo da parte dell’autorità nazionale

Per beneficiare della deroga, l’organizzazione di produttori deve dimostrare all’autorità competente ungherese che le condizioni previste per l’applicazione della misura sono soddisfatte. Il regolamento non dettaglia la procedura probatoria, ma lascia alla verifica dell’autorità nazionale il compito di accertare il nesso con gli eventi meteorologici e l’ammissibilità della singola organizzazione.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata. In base al richiamo all’articolo 221, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la misura si applica fino al 22 gennaio 2027, quindi per un periodo massimo di 12 mesi.

Portata pratica per gli operatori

Per gli operatori interessati, la misura consente di gestire in modo più flessibile l’approvvigionamento e la vendita di prodotti di non soci nel 2025, senza incorrere nel limite quantitativo/valoriale ordinario. La deroga è tuttavia strettamente condizionata al riconoscimento da parte dell’Ungheria della specifica situazione di danno e alla prova delle condizioni richieste presso l’autorità competente.

Disposizioni principali

Contesto e presupposti della misura

La Commissione fonda l’intervento sui gravi eventi meteorologici avversi verificatisi in Ungheria nei mesi di aprile e maggio 2025, che hanno causato danni rilevanti alla frutticoltura. Il preambolo quantifica perdite stimate pari a 29,2 milioni di EUR, un impatto sul 57 % dei produttori aderenti a organizzazioni di produttori riconosciute del settore e una riduzione stimata della resa del 41 % per l’anno 2025.

Base giuridica e natura del problema specifico

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione qualifica la situazione come "problema specifico" non affrontabile prontamente con misure ex articoli 219 o 220 del medesimo regolamento, né collegato a una turbativa del mercato o a rischi per salute pubblica, animale o vegetale.

Deroga temporanea all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891

Nel 2025, un’organizzazione di produttori identificata dall’Ungheria come colpita dagli eventi avversi può vendere prodotti di produttori non soci indipendentemente dal valore economico di tale attività rispetto al valore della propria produzione commercializzata. Viene quindi sospesa, per questa fattispecie e per l’anno 2025, la regola ordinaria secondo cui il valore economico delle vendite di prodotti di non soci deve restare inferiore al valore della produzione commercializzata dell’organizzazione.

Obbligo di dimostrazione all’autorità competente

L’organizzazione di produttori che beneficia della deroga deve dimostrare all’autorità competente dell’Ungheria che sono soddisfatte le condizioni previste dal paragrafo 1 dell’articolo 1. Il regolamento non specifica ulteriori modalità procedurali o documentali, rimettendo alla verifica dell’autorità nazionale competente.

Entrata in vigore e durata di applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In coerenza con l’articolo 221, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applica fino al 22 gennaio 2027, cioè per 12 mesi dalla data di entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiortofruttamisure di emergenzaaiuti/deroghe settoriali

Testo integrale

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