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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/163

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/163 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per quanto riguarda il contenuto dei piani strategici della PAC

Normativa europea32026R0163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per allineare il contenuto dei piani strategici della PAC alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2025/2649 al quadro della PAC. Le principali novità riguardano l’informazione che gli Stati membri devono inserire sui requisiti BCAA per i quali sono effettuati pagamenti, sulla definizione di prato permanente e sul nuovo intervento per pagamenti in caso di crisi ex articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115. Viene inoltre soppresso l’obbligo di descrivere i controlli semplificati per i piccoli agricoltori, coerentemente con l’esenzione dal sistema di condizionalità.

Modifica le regole di presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC per adeguarle alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2025/2649.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nella predisposizione, modifica e notifica dei piani strategici della PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, con effetto sul contenuto informativo richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289. Incide in particolare sulle informazioni da inserire in relazione a BCAA 2 e 9, alla definizione di prato permanente, agli interventi di sviluppo rurale, ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali e ai pagamenti in caso di crisi ex articolo 78 bis; sopprime inoltre un obbligo informativo relativo ai piccoli agricoltori esentati dalla condizionalità. Si applica dal 1o gennaio 2026, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica del contenuto dei piani strategici della PAC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/163 aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 in conseguenza delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2025/2649 al quadro della PAC. L’obiettivo è assicurare che i piani strategici della PAC contengano informazioni complete e comparabili sulle nuove o modificate condizioni normative relative a BCAA, prato permanente, interventi di sviluppo rurale e nuovi pagamenti in caso di crisi.

Contesto normativo e finalità

Il testo si fonda sul regolamento (UE) 2021/2115, che disciplina i piani strategici della PAC, e interviene sulle modalità di presentazione del loro contenuto previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289. I considerando chiariscono che le modifiche servono anche a riflettere l’adeguamento delle norme sulla condizionalità, sulle BCAA e su nuovi tipi di intervento, oltre a garantire che la Commissione disponga delle informazioni necessarie per valutare le modifiche strategiche ai sensi dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano gli Stati membri nella redazione e aggiornamento dei piani strategici della PAC finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Sul piano materiale, incidono su: informazioni relative alle norme BCAA 2 e 9; definizione di prato permanente; contenuto informativo degli interventi ex articoli 31, 70 e 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115; e soppressione di una previsione relativa ai piccoli agricoltori, in coerenza con l’esenzione dal sistema di condizionalità.

Informazioni sulle BCAA e sui pagamenti collegati

La sottosezione 3.1 dell’allegato I viene rafforzata per richiedere, quando gli Stati membri effettuano pagamenti nell’ambito di interventi connessi alle norme BCAA, l’indicazione dei requisiti coperti dai pagamenti. Per la BCAA 9 occorre inoltre specificare gli elementi utili a designare un prato permanente sensibile sotto il profilo ambientale e il relativo numero indicativo di ettari. Viene anche eliminato il riferimento ai nuovi requisiti del diritto nazionale che andavano oltre il diritto dell’Unione e al limite temporale massimo di 24 mesi, non più previsti dagli articoli modificati.

Definizione di prato permanente

In materia di prato permanente, il regolamento impone agli Stati membri di descrivere nel piano strategico gli elementi concreti utilizzati per la definizione, tra cui il periodo minimo di utilizzazione continua per erba o altre piante erbacee da foraggio, l’assenza di inclusione nella rotazione, la lavorazione del terreno, l’aratura, la risemina con specie diverse o le pratiche locali tradizionali. È inoltre richiesto un richiamo alla decisione prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 per mantenere la classificazione di taluni terreni che erano seminativi al 1o gennaio 2026.

Interventi per il clima, l’ambiente, il benessere animale e lo sviluppo rurale

Per i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, il piano strategico deve indicare i settori di intervento coperti ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, e specificare se l’intervento contribuisce al rispetto di requisiti obbligatori nazionali più stringenti del diritto UE. Per gli interventi di sviluppo rurale di cui all’articolo 70, devono essere descritti il tipo di superficie ammissibile, la natura degli impegni (basati sui risultati, sulla gestione o ibridi), il meccanismo di attuazione, la durata dei contratti e l’eventuale collegamento a requisiti nazionali ulteriori.

Nuovo intervento per pagamenti in caso di crisi

Una modifica rilevante riguarda i pagamenti in caso di crisi introdotti dall’articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, destinati agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. I piani strategici dovranno indicare il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione, oltre a descrivere la copertura delle perdite e le misure adottate per evitare la sovracompensazione.

Soppressione di un obbligo relativo ai piccoli agricoltori

Poiché il regolamento (UE) 2021/2115, come modificato, esenta dal sistema di condizionalità i beneficiari dei pagamenti di cui all’articolo 28, viene eliminato l’obbligo di descrivere nei piani strategici i controlli semplificati per i requisiti di condizionalità applicabili ai piccoli agricoltori. La soppressione allinea il contenuto informativo del piano alla nuova disciplina sostanziale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2026. La scelta è giustificata dall’esigenza di garantire tempestività nella presentazione delle modifiche strategiche e certezza del diritto per Stati membri, agricoltori e altri portatori di interessi.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/2289

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 secondo l’allegato del nuovo regolamento, al fine di adeguare il contenuto dei piani strategici della PAC alle modifiche normative intervenute nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115.

Informazioni sui requisiti BCAA per i quali sono effettuati pagamenti

Nella sottosezione 3.1, lettera e), secondo comma, sono richieste informazioni più puntuali sui requisiti delle norme BCAA per cui sono effettuati pagamenti nell’ambito degli interventi di cui agli articoli 31, 70 o 72 del regolamento (UE) 2021/2115. Per la BCAA 9 devono essere indicati anche gli elementi per designare un prato permanente sensibile sotto il profilo ambientale e il corrispondente numero indicativo di ettari, nonché i requisiti della norma BCAA per cui sono effettuati pagamenti nell’ambito degli articoli 31 o 70.

Definizione di prato permanente

Nella sottosezione 4.1, lettera b), secondo comma, punto iv), gli Stati membri devono descrivere gli elementi utilizzati per definire i prati permanenti, inclusi il periodo minimo di utilizzo continuativo per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, la mancata inclusione nella rotazione, la lavorazione del terreno, l’aratura, la risemina con specie diverse o le pratiche locali tradizionali. In alternativa o in aggiunta, deve essere richiamata la decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 per mantenere la classificazione dei terreni che erano seminativi al 1o gennaio 2026.

Contenuto dei piani per i regimi clima-ambiente-benessere e per gli interventi di sviluppo rurale

Nella sezione 5, lettera f), punto i), per i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali va indicato quali settori di intervento di cui all’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 sono coperti dall’intervento e se i regimi contribuiscono al rispetto di requisiti obbligatori nazionali che vanno oltre il diritto dell’Unione. Per gli interventi di cui all’articolo 70 devono essere descritti: tipo di superficie ammissibile, tipo di impegni (basati sui risultati, sulla gestione o ibridi), meccanismo di attuazione, durata dei contratti e eventuale contributo al rispetto di requisiti nazionali più stringenti.

Nuovo contenuto informativo per i pagamenti in caso di crisi ex articolo 78 bis

Alla sezione 5 è aggiunto l’obbligo di indicare, per gli interventi di cui all’articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione, nonché una descrizione della copertura delle perdite e delle misure per evitare la sovracompensazione.

Soppressione dell’obbligo informativo per i piccoli agricoltori

Alla sottosezione 7.3, lettera c), il punto v) è soppresso. La modifica è coerente con l’esenzione dal sistema di condizionalità dei beneficiari dei pagamenti di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026. Il considerando evidenzia la necessità di consentire la tempestiva presentazione delle domande di modifica strategica e delle altre notifiche e di garantire certezza del diritto e parità di condizioni.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunesviluppo ruralecondizionalitàaiuti e pagamenti agricolicontrolli e gestione amministrativa

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