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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/160

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/160 della Commissione, del 21 gennaio 2026, recante misure temporanee di emergenza per l’Ungheria che derogano a una disposizione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da gravi eventi meteorologici avversi

Normativa europea32026R0160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea e circoscritta per consentire all’Ungheria di sostenere più intensamente le organizzazioni di produttori del comparto ortofrutticolo colpite dalle gelate di aprile-maggio 2025. Per il 2025 il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione passa dal 50% al 70% della spesa effettivamente sostenuta, così da permettere una migliore riassegnazione delle risorse dei fondi di esercizio verso interventi urgenti. La Commissione impone tuttavia di evitare qualsiasi sovracompensazione, coordinando questo sostegno con altri aiuti pubblici o privati. La misura è di applicazione immediata ed è limitata nel tempo fino al 22 gennaio 2027.

Misure temporanee di emergenza per l’Ungheria che innalzano al 70% il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione per i programmi operativi ortofrutticoli colpiti da gravi gelate del 2025.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi operativi nel settore della frutta e degli ortofrutticoli attuati da organizzazioni di produttori riconosciute e identificate dall’Ungheria come colpite dai gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nei mesi di aprile e maggio 2025. La misura opera in deroga limitata all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, esclusivamente per la spesa effettivamente sostenuta nel 2025. È applicabile dalla data di entrata in vigore del regolamento fino al 22 gennaio 2027. L’Ungheria deve evitare sovracompensazioni tenendo conto di altri sostegni nazionali, dell’Unione o privati concessi per le stesse perdite.

Misure temporanee di emergenza per l’Ungheria nel settore ortofrutticolo

Il regolamento adotta una misura di emergenza destinata a far fronte ai gravi danni provocati dalle gelate verificatesi in Ungheria nei mesi di aprile e maggio 2025. La Commissione interviene per consentire alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo di riorientare con maggiore flessibilità i programmi operativi e di utilizzare più efficacemente i fondi di esercizio, evitando che gli impegni già assunti non possano essere eseguiti per effetto della crisi produttiva.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la produzione frutticola ungherese è stata fortemente compromessa, con perdite stimate pari a 29,2 milioni di EUR e un calo della resa delle diverse varietà di frutta stimato nel 41%. Il danno ha interessato in particolare ciliegie, mele, albicocche, noci, prugne, pere, pesche e fragole, colpendo circa il 57% dei produttori aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute del comparto. La Commissione evidenzia che, nonostante l’uso di tecniche di difesa come ventilatori antigelo, macchine per la produzione di calore e irrigazione antibrina, le misure ordinarie non sono state sufficienti a contenere l’impatto degli eventi climatici.

Ambito di applicazione

La deroga riguarda i programmi operativi attuati nel 2025 dalle organizzazioni di produttori riconosciute e identificate dall’Ungheria come colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di aprile e maggio 2025. La disciplina incide sul settore ortofrutticolo e opera in relazione alla spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2025. Il regolamento si applica immediatamente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e resta vigente fino al 22 gennaio 2027.

Regola derogatoria sull’aiuto finanziario dell’Unione

L’articolo 1 introduce la deroga centrale: per i programmi operativi del 2025, il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione è elevato al 70% della spesa effettivamente sostenuta, in deroga all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115. La misura è espressamente limitata al settore ortofrutticolo e alle organizzazioni di produttori individuate dall’autorità ungherese come effettivamente danneggiate.

Coordinamento con altri aiuti ed evitare sovracompensazioni

Il regolamento richiede che l’Ungheria tenga conto di ogni altro sostegno concesso, sia nazionale sia dell’Unione, nonché di eventuali regimi privati, per coprire le perdite economiche derivanti dalle gelate. L’obiettivo è evitare che gli aiuti superino il danno subito, preservando così la proporzionalità dell’intervento pubblico.

Entrata in vigore, durata e carattere temporaneo

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è applicabile fino al 22 gennaio 2027. La soluzione è qualificata nei considerando come urgente e strettamente necessaria per attenuare gli effetti negativi immediati della calamità sul settore ortofrutticolo ungherese, nel rispetto del limite temporale previsto per questo tipo di misure.

Disposizioni principali

Deroga temporanea al limite dell’aiuto finanziario dell’Unione

In deroga all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione per i programmi operativi del 2025 è fissato al 70% della spesa effettivamente sostenuta, anziché al 50%, per le organizzazioni di produttori individuate dall’Ungheria come colpite dalle gelate di aprile e maggio 2025.

Prevenzione della sovracompensazione

Nel concedere il sostegno, l’Ungheria deve tenere conto di eventuali altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione, nonché di regimi privati, concessi per coprire le perdite economiche causate dagli eventi meteorologici avversi, al fine di evitare duplicazioni o sovracompensazioni.

Ambito soggettivo e materiale della misura

La misura riguarda le organizzazioni di produttori riconosciute che attuano programmi operativi nel settore della frutta o degli ortofrutticoli e che risultano colpite dai gravi eventi meteorologici avversi verificatisi in Ungheria nei mesi di aprile e maggio 2025.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile fino al 22 gennaio 2027. La misura ha carattere temporaneo e urgente, coerente con il limite massimo di 12 mesi richiamato nei considerando.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comuneorganizzazioni di produttoriaiuti di statogestione delle crisi

Testo integrale

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