Regolamento (UE) 2026/148
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/148 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo nella PAC, adeguando il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2025/2649. In particolare, unifica in una sola relazione la valutazione della qualità di tre sistemi e sopprime un obbligo informativo considerato ridondante in materia di uso dei prodotti fitosanitari. Le modifiche mirano a semplificare gli adempimenti per Stati membri e agricoltori, mantenendo il presidio della Commissione sulle carenze rilevate e sulle eventuali misure correttive.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 sulla domanda geospaziale e sulla valutazione della qualità nel sistema integrato di gestione e di controllo della PAC, con semplificazioni sugli adempimenti relativi ai prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, in via indiretta, agli agricoltori e agli altri beneficiari degli interventi basati sulle superfici nell’ambito dei piani strategici della PAC. Riguarda la trasmissione alla Commissione della relazione di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici, nonché la disciplina del contenuto della domanda geospaziale. Si applica nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2026. È escluso l’obbligo informativo sui prodotti fitosanitari previsto in precedenza dall’articolo 8, paragrafo 3, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, che viene soppresso.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/148 della Commissione
Il regolamento interviene sul quadro applicativo del sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. L’obiettivo dichiarato è adeguare la disciplina alle innovazioni introdotte dal regolamento (UE) 2025/2649 e ridurre alcuni oneri amministrativi considerati non necessari.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sull’articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2116, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della PAC. I considerando evidenziano due esigenze principali: da un lato, recepire l’accorpamento in un’unica valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici; dall’altro, semplificare la domanda geospaziale eliminando un’informazione sui prodotti fitosanitari ritenuta ridondante rispetto agli obblighi già previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifica dell’oggetto del regolamento di esecuzione 2022/1173
La prima modifica riguarda l’articolo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. La disposizione viene riscritta per chiarire che il regolamento disciplina la forma, il contenuto e le modalità di trasmissione alla Commissione della relazione di valutazione della qualità e delle misure correttive collegate all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116.
Relazione di valutazione della qualità
Il nuovo articolo 2 stabilisce che gli Stati membri trasmettono alla Commissione la valutazione della qualità mediante sistemi elettronici di scambio di informazioni, documenti e dati giustificativi. La relazione deve contenere:
- informazioni sul lavoro svolto nel quadro della valutazione della qualità;
- risultati delle visite in loco e/o delle analisi delle immagini, purché affidabili e conclusive sulla situazione effettiva sul campo;
- quantificazione delle carenze riscontrate.
I risultati della valutazione devono essere combinati in modo da quantificare l’errore relativo al numero di ettari o alla ripartizione delle superfici riportato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
Misure correttive e intervento della Commissione
Quando emergono carenze, lo Stato membro deve indicare chiaramente nella relazione le misure correttive da adottare. La Commissione può chiedere un piano d’azione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116 se ritiene insufficienti i progressi compiuti nell’attuazione delle misure correttive proposte nell’anno precedente.
Per le carenze ricorrenti, la Commissione deve richiedere un piano d’azione se:
- le stesse carenze si verificano senza miglioramenti nel secondo anno consecutivo;
- le carenze sono considerate gravi ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116.
Contenuto rafforzato delle relazioni per il 2024 e il 2026
Per gli anni 2024 e 2026, la relazione di valutazione della qualità deve includere tutte le condizioni di ammissibilità relative a tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici, oltre alle informazioni sulle fonti di dati impiegate per l’analisi. Si tratta di un’integrazione specifica del contenuto documentale richiesto in quelle annualità.
Semplificazione della domanda geospaziale e prodotti fitosanitari
Il regolamento sopprime l’articolo 8, paragrafo 3, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. Viene così eliminato l’obbligo di indicare, nella domanda geospaziale, informazioni sull’utilizzo di prodotti fitosanitari per le parcelle interessate da interventi per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi. La scelta è motivata dal fatto che gli agricoltori sono già tenuti a registrare tali dati ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2026. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’oggetto del regolamento di esecuzione 2022/1173
L’articolo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 viene sostituito per precisare che le disposizioni riguardano la forma, il contenuto e le modalità di trasmissione alla Commissione della relazione di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici, nonché delle misure correttive di cui all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116.
Nuova disciplina della relazione di valutazione della qualità
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 è sostituito. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione la valutazione della qualità di cui all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116 mediante sistemi informatici elettronici per lo scambio di informazioni, documenti e dati giustificativi. La relazione deve descrivere il lavoro svolto, in particolare i risultati delle visite in loco e/o delle analisi di immagini affidabili e conclusive, e quantificare le carenze rilevate. I risultati devono essere combinati per quantificare l’errore relativo al numero di ettari o alla ripartizione delle superfici indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
Misure correttive e piani d’azione
Se la valutazione della qualità evidenzia carenze, lo Stato membro deve indicare chiaramente nella relazione le misure correttive per affrontarle. Se la Commissione ritiene insufficienti i progressi nell’attuazione delle misure correttive proposte nell’anno precedente, può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d’azione a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116. Per carenze ricorrenti, la Commissione deve chiedere un piano d’azione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, se le stesse carenze persistono senza miglioramenti per il secondo anno consecutivo e sono considerate gravi ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116.
Contenuto specifico delle relazioni per il 2024 e il 2026
La relazione di valutazione della qualità trasmessa per gli anni 2024 e 2026 deve contenere tutte le condizioni di ammissibilità per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici, nonché informazioni sulle fonti di dati utilizzate per l’analisi.
Soppressione dell’obbligo informativo sui prodotti fitosanitari
L’articolo 8, paragrafo 3, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 è soppresso. Viene quindi eliminato l’obbligo, per la domanda geospaziale, di includere informazioni sull’utilizzo di prodotti fitosanitari per le parcelle interessate da interventi per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, in ragione della duplicazione con l’obbligo di tenuta dei registri previsto dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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