Regolamento (UE) 2026/149
Regolamento delegato (UE) 2026/149 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico della PAC per coordinare la valutazione della qualità della domanda geospaziale, del sistema di identificazione delle parcelle agricole e del sistema di monitoraggio delle superfici. La principale novità è l’accorpamento delle tre valutazioni in un’unica valutazione di qualità e la concentrazione dei controlli sulle sole condizioni di ammissibilità monitorabili, con l’obiettivo di ridurre gli oneri per gli agricoltori e limitare le visite in azienda. Il testo introduce inoltre precisazioni metodologiche su campionamento, analisi delle immagini, utilizzo di fotografie geolocalizzate e misure correttive in caso di carenze.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 adeguando le regole sulla valutazione della qualità del sistema integrato di gestione e controllo della PAC, con particolare riguardo alla domanda geospaziale e al sistema di monitoraggio delle superfici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’attuazione del sistema integrato di gestione e controllo della politica agricola comune, con riferimento alle valutazioni annuali di qualità previste dall’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116. Incide sugli interventi basati sulle superfici gestiti dal sistema integrato, in particolare quelli che prevedono almeno una condizione di ammissibilità monitorabile; gli interventi che prevedono solo condizioni di ammissibilità non monitorabili restano esclusi dall’esercizio di valutazione della qualità di cui agli articoli modificati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2026.
Regolamento delegato (UE) 2026/149: modifica del regime di valutazione della qualità nel sistema integrato della PAC
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2022/1172, in attuazione dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2021/2116, per adeguare la disciplina della valutazione della qualità nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo della politica agricola comune. Il contesto normativo è segnato dall’introduzione, nel regolamento di base, dell’articolo 70 bis, che ha unificato le verifiche relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole, alla domanda geospaziale e al sistema di monitoraggio delle superfici.
Finalità della modifica
La modifica persegue una duplice finalità: da un lato, coordinare il testo delegato con la nuova struttura unitaria della valutazione di qualità; dall’altro, semplificare gli adempimenti e ridurre l’onere amministrativo per agricoltori e amministrazioni, limitando le visite in azienda e concentrando le verifiche sulle condizioni di ammissibilità monitorabili.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli Stati membri quando effettuano la valutazione annuale della qualità ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità. L’oggetto delle verifiche è costituito dagli interventi basati sulle superfici gestiti dal sistema integrato, ma solo nella misura in cui tali interventi prevedano almeno una condizione di ammissibilità monitorabile. Gli interventi che presentano esclusivamente condizioni non monitorabili non rientrano nell’esercizio di valutazione della qualità disciplinato dalle disposizioni modificate.
Valutazione della qualità della domanda geospaziale
Il nuovo articolo 4 disciplina la qualità della domanda geospaziale. La valutazione annuale deve verificare l’affidabilità delle informazioni contenute nella domanda e la correttezza dei dati impiegati per l’informativa sugli indicatori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2115. In particolare, occorre controllare:
- la completezza e la correttezza delle informazioni precompilate nella domanda geospaziale;
- la completezza e la correttezza delle segnalazioni orientative fornite ai beneficiari durante la procedura di domanda;
- la tracciabilità di tutte le modifiche registrate dopo la presentazione della domanda.
Le verifiche di cui alle lettere a), c) e d) sono effettuate mediante test informatici e riesecuzione della procedura su un campione rappresentativo di domande di aiuto. Per la verifica della superficie dichiarata, invece, si utilizzano immagini dello stesso anno civile, di qualità almeno equivalente a quella richiesta per la valutazione ex articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116, oppure, se necessario, visite in loco. Tale controllo viene effettuato misurando la superficie dichiarata in relazione a un intervento selezionato nel campione destinato alla valutazione del sistema di monitoraggio delle superfici.
Valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici
Il nuovo articolo 5 disciplina la verifica annuale del sistema di monitoraggio delle superfici. La valutazione deve verificare l’affidabilità dell’attuazione del sistema, fornire elementi diagnostici sulle fonti delle decisioni errate e verificare la correttezza delle informazioni utilizzate ai fini dell’informativa sugli indicatori del regolamento (UE) 2021/2115.
La verifica si basa su analisi di immagini del medesimo anno civile, di qualità almeno equivalente quando necessario, o su visite in loco. Queste ultime possono essere svolte in qualsiasi momento dell’anno e, per quanto possibile, devono coprire tutte le condizioni di ammissibilità monitorabili pertinenti per il medesimo beneficiario in un’unica visita. Il regolamento consente l’uso di fotografie geolocalizzate come dati di valore almeno equivalente ai dati Sentinel di Copernicus, anche mediante analisi non automatizzata, a condizione che il risultato sia conclusivo e affidabile.
Contenuto delle verifiche e indicatori richiesti
A livello di interventi, la valutazione deve quantificare due profili essenziali:
- gli errori derivanti da decisioni errate sulle condizioni di ammissibilità monitorabili delle parcelle oggetto di interventi basati sulle superfici, con risultato espresso in ettari;
- il numero di parcelle per le quali il sistema di monitoraggio ha rilevato un’inosservanza delle condizioni di ammissibilità e il numero di parcelle che, dopo il termine ultimo per la modifica delle domande, non soddisfano le condizioni richieste.
Le relazioni da presentare entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio 2027 devono includere anche la verifica che tutte le condizioni di ammissibilità monitorabili siano state sottoposte a sistema di monitoraggio rispettivamente negli anni 2024 e 2026. Dalla valutazione di tali relazioni possono derivare misure correttive.
Campionamento e obblighi degli Stati membri
Il regolamento impone agli Stati membri di includere nel campione tutti gli interventi basati sulle superfici gestiti dal sistema integrato che prevedono almeno una condizione di ammissibilità monitorabile. La valutazione della qualità deve dunque coprire l’intero perimetro degli interventi rilevanti, evitando selezioni parziali che escludano categorie ammissibili al controllo.
In caso di carenze emerse dalla valutazione, gli Stati membri devono proporre misure correttive adeguate. Per le condizioni monitorate in modo non conclusivo, le misure correttive possono comprendere visite in loco. Se le carenze emergono dai risultati dell’anno civile in questione, la relazione dell’anno successivo potrà dover contenere ulteriori dettagli sulle criticità da correggere.
Coordinamento con il sistema di controllo
Per semplificazione, gli Stati membri possono tenere conto della valutazione della qualità disciplinata dagli articoli 4 e 5 ai fini dell’obbligo di istituire un sistema di controllo previsto dall’articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2116. Il regolamento afferma quindi un possibile coordinamento tra la specifica valutazione di qualità e il più ampio sistema di controlli amministrativi e in loco.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2026. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Accorpamento della valutazione della qualità
Riformula l’articolo 1 e l’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1172 per ricomprendere, nell’unica valutazione della qualità di cui all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116, il sistema di identificazione delle parcelle agricole, il sistema di domanda geospaziale e il sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri devono svolgere annualmente tale valutazione per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità.
Valutazione della qualità della domanda geospaziale
Il nuovo articolo 4 stabilisce che la valutazione verifica l’affidabilità delle informazioni nella domanda geospaziale e la correttezza delle informazioni usate per l’informativa sugli indicatori dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono oggetto di verifica la completezza e correttezza dei dati precompilati, delle segnalazioni orientative fornite ai beneficiari e la tracciabilità delle modifiche intervenute dopo la presentazione. I controlli per le verifiche di cui alle lettere a), c) e d) si svolgono tramite test informatici e riesecuzione della procedura su un campione rappresentativo; la verifica della superficie dichiarata per un intervento basato sulle superfici avviene mediante immagini dello stesso anno civile o, se necessario, visite in loco. Sono inclusi nei campioni tutti gli interventi con almeno una condizione di ammissibilità monitorabile; gli interventi con sole condizioni non monitorabili sono esclusi.
Valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici
Il nuovo articolo 5 disciplina la verifica annuale dell’affidabilità del sistema di monitoraggio delle superfici e la sua capacità di fornire informazioni diagnostiche sugli errori relativi a interventi e condizioni di ammissibilità monitorabili. La valutazione si effettua mediante analisi di immagini del medesimo anno civile o, se necessario, mediante visite in loco; queste ultime possono essere svolte in qualsiasi momento dell’anno e, per quanto possibile, devono riguardare tutte le condizioni monitorabili pertinenti per lo stesso beneficiario. È ammesso l’uso di fotografie geolocalizzate, purché di valore almeno equivalente ai dati Sentinel e idonee a risultati conclusivi e affidabili anche tramite analisi non automatizzata.
Contenuto minimo della valutazione del sistema di monitoraggio
A livello di interventi, la valutazione quantifica: a) gli errori dovuti a decisioni errate sulle condizioni di ammissibilità monitorabili, espressi in ettari; b) il numero di parcelle per le quali il sistema ha rilevato un’inosservanza e il numero di parcelle che non soddisfano le condizioni dopo il termine ultimo per la modifica delle domande. Le relazioni da presentare entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio 2027 includono anche la verifica che tutte le condizioni di ammissibilità monitorabili siano state sottoposte a sistema di monitoraggio negli anni 2024 e 2026.
Campionamento, misure correttive e coordinamento con i controlli
Gli Stati membri devono includere nel campione tutti gli interventi basati sulle superfici gestiti dal sistema integrato che prevedono almeno una condizione di ammissibilità monitorabile. Se i risultati evidenziano carenze, devono essere proposte misure correttive adeguate; per condizioni monitorate in modo non conclusivo tali misure possono includere visite in loco. Il regolamento consente inoltre agli Stati membri di tener conto della valutazione di qualità ai fini dell’obbligo di istituire un sistema di controllo ex articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2116.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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