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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16675/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione alla dichiarata inammissibilità dell'istanza di restituzione dell'imbarcazione "Samuraj Jack", confiscata con sentenza penale irrevocabile n. 554/2022 per reati in materia di stupefacenti. La ricorrente sosteneva che l'imbarcazione fosse di proprietà della società INFI LTD EOOD, di cui era amministratrice, e non dell'imputato Ivanov, producendo atti di cessione quote (20/05/2021), fatture di manutenzione, certificazione del Ministero della Giustizia bulgaro sulle cariche sociali, contratti di charter e biglietti aerei per dimostrare la limitata disponibilità materiale da parte di Ivanov. Denunciava vizi di motivazione e omissione valutativa da parte del giudice dell'esecuzione rispetto alle produzioni documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, avesse esaminato la documentazione prodotta e motivato il rigetto: a suo avviso non risultava dimostrata la titolarità effettiva del natante in capo alla ricorrente né la sua buona fede, alla luce degli elementi che collegavano l'imbarcazione all'imputato (precedente amministrazione da parte di Ivanov, convivenza con la ricorrente, uso del mezzo per il trasporto di ingenti quantità di stupefacente). La Corte ha richiamato il principio secondo cui il terzo che invoca la tutela deve allegare gli elementi che dimostrano la propria estraneità e la buona fede, e ha ritenuto che le produzioni difensive fossero insufficienti a disinnescare la presunzione di intestazione fittizia e la riferibilità del bene all'imputato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il giudice ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, artt. 73, comma 4 e 80, comma 2

    Norme sostanziali sui reati in materia di stupefacenti in relazione alle quali è stata irrogata la pena e disposta la confisca del bene oggetto della controversia

  • codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Richiamato fra le norme dedotte a censura; attiene ai poteri e alla motivazione del giudice in sede di esecuzione (la Corte valuta le censure motivate ma le dichiara generiche/insufficienti)

  • codice di procedura penale, art. 666

    Norma del rito sulla restituzione dei beni sequestrati/confiscati; impiegata come paradigma procedurale per l'istanza di restituzione

  • codice di procedura penale, art. 667, comma 4

    Riferimento procedurale relativo al procedimento di esecuzione e modalità di impugnazione dei provvedimenti in materia di sequestro/confisca

  • codice di procedura penale, art. 676

    Norma processuale collegata alla trattazione delle opposizioni ed all'istruttoria in sede di giudice dell'esecuzione

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Riferimento alle ragioni di impugnazione presso la Corte di cassazione (vizi di motivazione) dedotte dalla ricorrente

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. Bacherotti n. 9/1999 e Sez. U. Uniland n. 11170/2014

    Principi interpretativi richiamati sul concetto di "terzo" e sullo standard di buona fede richiesto: il terzo deve risultare estraneo al reato e non aver ricavato vantaggi, e l'onere di allegazione grava sul terzo per provare estraneità e buona fede; la buona fede rilevante è più rigorosa rispetto allo standard civile

Massime di principio

  • La titolarità formale del bene (intestazione societaria) può essere superata quando emergono elementi idonei a dimostrare che il bene era effettivamente nella disponibilità e al servizio dell'autore del reato: la valutazione è sostanziale e non solo formale.
  • Il terzo che chiede la restituzione di beni confiscati deve allegare e, se possibile, provare circostanze concrete che dimostrino la propria estraneità al reato e la propria buona fede; l'onere di allegazione è stringente e la mera produzione di documenti contabili o formali può risultare insufficiente.
  • La buona fede rilevante in materia di confisca è più rigorosa rispetto allo standard civile: anche la colposa mancata vigilanza o inosservanza di regole di cautela può escludere la tutela del terzo.
  • Documenti suggestivi o meramente formali (es. fatture, visure, biglietti aerei) devono essere valutati nel contesto probatorio complessivo: singoli elementi non bastano a disinnescare indizi forti di intestazione fittizia o di disponibilità effettiva del bene da parte del condannato.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario circostanziare il vizio di motivazione indicando in quale modo la decisione sia illogica, contraddittoria o omissiva; censure generiche o che non incidono sulla ratio decidendi sono inammissibili.
  • Se il giudice dell'esecuzione, dopo un rinvio per omessa valutazione, esamina le produzioni e motiva il rigetto indicando i profili che rendono insufficiente la prova della terza, la Cassazione tende a dichiarare il ricorso inammissibile quando la critica non confuta specificamente quella motivazione.

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