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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/880

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/880 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32024R0880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone canadesi e statunitensi abilitate all’export verso l’Unione di determinate partite avicole e di prodotti avicoli, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e delle misure di contenimento adottate nei due paesi. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche e le garanzie fornite, modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere o reintrodurre l’autorizzazione all’ingresso da specifiche zone. L’atto mira a tutelare lo stato sanitario dell’Unione e, al contempo, a limitare perturbazioni inutili degli scambi.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare gli elenchi delle zone del Canada e degli Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, provenienti dal Canada e dagli Stati Uniti. L’intervento riguarda specificamente le zone territoriali elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con riferimento alle restrizioni correlate a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli elenchi UE per importazioni avicole da Canada e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/880 della Commissione aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contengono gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. L’intervento è adottato alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) segnalati in Canada e negli Stati Uniti e delle misure di contenimento adottate dalle autorità competenti dei due paesi.

Contesto normativo

Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi previsti dall’articolo 230. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce poi le condizioni sanitarie che tali partite devono soddisfare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 reca gli elenchi operativi e le relative regole generali.

Ragioni dell’intervento

I considerando indicano che:

  • il Canada ha notificato un focolaio di HPAI nel pollame in Alberta, confermato il 21 febbraio 2024;
  • gli Stati Uniti hanno notificato un focolaio in Massachusetts, confermato il 7 marzo 2024;
  • in entrambi i casi le autorità veterinarie hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e adottato una politica di abbattimento totale;
  • Canada e Stati Uniti hanno trasmesso alla Commissione informazioni epidemiologiche aggiornate e sulle misure adottate per evitare l’ulteriore diffusione della malattia.

La Commissione, valutate tali informazioni, ritiene opportuno sospendere o adeguare l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione per le partite provenienti dalle zone interessate, al fine di proteggere lo stato sanitario dell’Unione. Al contempo, per evitare inutili perturbazioni degli scambi, le modifiche devono produrre effetti con urgenza.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

L’allegato V del regolamento 2021/404 è modificato per quanto riguarda la parte 1, sezione B, relativa alle zone ammesse per il pollame e il materiale germinale di pollame. In sintesi:

  • per il Canada, sono aggiornate le voci relative alle zone CA-2.214 e CA-2.230; viene inoltre aggiunta la nuova zona CA-2.235;
  • per gli Stati Uniti, sono aggiornate le voci relative alle zone US-2.546, US-2.584, US-2.613, US-2.614, US-2.615, US-2.616 e US-2.619; viene inoltre aggiunta la nuova zona US-2.631.

Nella parte 2 dell’allegato V sono inserite le descrizioni territoriali delle nuove zone:

  • CA-2.235: Alberta, con riferimento alle coordinate Latitude 51.78, Longitude -113.87, e ai comuni coinvolti nelle aree di protezione e sorveglianza;
  • US-2.631: Stato del Massachusetts, Essex County, con zona circolare di raggio 10 km a partire da un punto di coordinate GPS specificato.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV del regolamento 2021/404 è aggiornato in modo speculare per le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna. Le modifiche riguardano le stesse zone del Canada e degli Stati Uniti già menzionate per l’allegato V, con sostituzione delle righe esistenti e aggiunta delle nuove zone CA-2.235 e US-2.631.

Le voci riportano, tra l’altro, i codici di zona, le categorie interessate e le date rilevanti connesse ai focolai e alle successive misure restrittive e di ripristino. Per alcune zone statunitensi e canadesi compaiono anche i riferimenti alla voce GBM e alle relative date di applicazione.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore agroalimentare e per gli importatori, il regolamento comporta un aggiornamento immediato delle zone ammesse per l’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli provenienti da Canada e Stati Uniti. La conformità va verificata non solo rispetto al paese di origine, ma anche rispetto alla specifica zona di provenienza indicata negli allegati del regolamento 2021/404, come modificati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione lo adotta il 14 marzo 2024, con pubblicazione in GUUE il 15 marzo 2024.

Disposizioni principali

Modifica degli elenchi di origine autorizzata

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento, aggiornando le zone del Canada e degli Stati Uniti autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Aggiornamento dell’allegato V: pollame e materiale germinale

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, vengono sostituite o inserite le righe relative alle zone canadesi CA-2.214, CA-2.230 e CA-2.235, nonché alle zone statunitensi US-2.546, US-2.584, US-2.613, US-2.614, US-2.615, US-2.616, US-2.619 e US-2.631. Nell’allegato V, parte 2, sono aggiunte le descrizioni territoriali delle nuove zone CA-2.235 (Alberta) e US-2.631 (Massachusetts) con l’indicazione delle aree interessate e delle zone di protezione/sorveglianza.

Aggiornamento dell’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiornate le voci relative alle medesime zone canadesi e statunitensi, con conseguente ridefinizione delle autorizzazioni per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna provenienti da tali territori.

Motivazione sanitaria e ripristino parziale delle autorizzazioni

I considerando chiariscono che i recenti focolai di HPAI in Alberta e Massachusetts, nonché gli ulteriori focolai segnalati in altre province e Stati, hanno portato all’istituzione di zone soggette a restrizioni e a politiche di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni epidemiologiche e delle misure di contenimento adottate, la Commissione ritiene che alcune zone non rappresentino più una minaccia tale da giustificare la sospensione dell’ingresso nell’Unione e che le liste debbano essere aggiornate di conseguenza.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti agroalimentarisicurezza alimentareimportazioni da paesi terzi

Testo integrale

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