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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/848

Regolamento (UE) 2024/848 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2024

Normativa europea32024R0848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, in aumento, gli importi dei diritti dovuti all’Agenzia europea per i medicinali ai sensi del regolamento (CE) n. 297/95, adeguandoli al tasso d’inflazione dell’Unione per il 2023, pari al 3,4%. Gli importi sono arrotondati al centinaio di euro più vicino. Le nuove tariffe si applicano dal 1° aprile 2024 e non incidono sulle domande valide pendenti a tale data.

Adeguamento al tasso d’inflazione 2023 dei diritti dovuti all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) tramite modifica del regolamento (CE) n. 297/95, con applicazione dal 1° aprile 2024

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle tariffe e ai diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali disciplinati dal regolamento (CE) n. 297/95, quindi ai soggetti che presentano domande o usufruiscono delle procedure tariffate presso l’EMA nel quadro delle attività previste dalla normativa sui medicinali. L’intervento ha portata generale negli Stati membri ed è direttamente applicabile, ma non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2024. Le nuove tariffe si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Adeguamento dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali

Il regolamento (UE) 2024/848 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, che disciplina le categorie e gli importi dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali (EMA). L’intervento è motivato dall’esigenza di aggiornare le tariffe in base all’inflazione registrata nell’Unione nel 2023, pari al 3,4%, con arrotondamento al centinaio di euro più vicino. La Commissione richiama inoltre l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004, che indica tra le entrate dell’EMA i contributi dell’Unione e le tariffe pagate dalle imprese.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel quadro della disciplina europea delle autorizzazioni e della sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa infatti i diritti dovuti all’EMA, mentre il presente atto si limita ad aggiornarne gli importi senza modificare la struttura del sistema tariffario. Il considerando evidenzia anche l’esigenza di certezza del diritto: le nuove tariffe non devono applicarsi alle domande valide già pendenti al 1° aprile 2024.

Ambito oggettivo e soggetti interessati

L’intervento riguarda esclusivamente i diritti e le tariffe previsti dal regolamento (CE) n. 297/95, applicabili nell’ambito delle procedure e attività tariffate presso l’EMA. Non vengono introdotti nuovi obblighi sostanziali per i medicinali, ma viene aggiornato il costo economico delle procedure già previste dalla normativa vigente. Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Modifiche agli importi dei diritti

L’articolo 1 apporta una serie di sostituzioni puntuali agli importi contenuti negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 297/95. Le modifiche riguardano molteplici valori monetari, ad esempio importi che passano da 345 800 EUR a 357 600 EUR, da 173 000 EUR a 178 900 EUR, da 86 000 EUR a 88 900 EUR, da 51 800 EUR a 53 600 EUR, da 26 200 EUR a 27 100 EUR, da 8 600 EUR a 8 900 EUR e numerose altre combinazioni previste nelle singole disposizioni. In termini pratici, il regolamento comporta un incremento generalizzato delle tariffe EMA coerente con l’adeguamento inflattivo.

Esclusione delle domande già pendenti

L’articolo 2 prevede espressamente che il regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2024. Questa clausola transitoria evita che l’aggiornamento tariffario incida su procedimenti già in corso alla data di decorrenza delle nuove tariffe.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° aprile 2024. La scelta di un’entrata in vigore immediata risponde all’esigenza di consentire l’applicazione tempestiva dell’adeguamento tariffario. Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 14 marzo 2024 ed è firmato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Disposizioni principali

Aggiornamento tariffario per inflazione

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 297/95 per adeguare i diritti dell’EMA al tasso d’inflazione 2023 pubblicato da Eurostat (3,4%), con arrotondamento al centinaio di euro più vicino.

Modifiche agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 297/95

Sono aggiornati numerosi importi di diritti e tariffe previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 297/95, con incrementi puntuali delle somme in euro per varie categorie di procedure e servizi. Il testo non introduce nuove categorie, ma sostituisce esclusivamente importi esistenti con importi rivalutati.

Esclusione delle domande pendenti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2024, in coerenza con l’esigenza di certezza del diritto.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 1° aprile 2024. Il considerando richiama l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 come base per l’aggiornamento con effetto da tale data.

Come è indicizzato

Materiediritto farmaceuticoagenzia europea per i medicinalitariffe e dirittimercato internoregolazione dei medicinali

Testo integrale

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