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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/858

Regolamento (UE) 2024/858 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dei nanomateriali copolimero stirene/acrilati, copolimero stirene/acrilati di sodio, rame, rame colloidale, idrossiapatite, oro, oro colloidale, oro tioetilammino acido ialuronico, acetil eptapeptide-9 oro colloidale, platino, platino colloidale, acetil tetrapeptide-17 platino colloidale e argento colloidale nei prodotti cosmetici

Normativa europea32024R0858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati II e III del regolamento cosmetici per rispondere ai pareri scientifici del CSSC su alcuni nanomateriali. Per diversi ingredienti nanometrici, ritenuti non valutabili in sicurezza o potenzialmente rischiosi, viene previsto l’inserimento nell’elenco delle sostanze vietate; per l’idrossiapatite (nano) viene invece introdotta una restrizione con limiti di concentrazione e condizioni d’uso. Sono inoltre fissati periodi transitori fino al 1º febbraio 2025 e al 1º novembre 2025 per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione dei prodotti interessati.

Modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per vietare o limitare l’uso di specifici nanomateriali e per introdurre restrizioni sull’idrossiapatite (nano).

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’Unione europea e, per effetto della diretta applicabilità del regolamento, in tutti gli Stati membri. Riguarda gli operatori economici del settore cosmetico che impiegano nanomateriali quali copolimero stirene/acrilati (nano), copolimero stirene/acrilati di sodio (nano), rame (nano), rame colloidale (nano), argento colloidale (nano), oro (nano), oro colloidale (nano), oro tioetilammino acido ialuronico (nano), acetil eptapeptide-9 oro colloidale (nano), platino (nano), platino colloidale (nano), acetil tetrapeptide-17 platino colloidale (nano) e idrossiapatite (nano). Sono previste esclusioni/limitazioni sostanziali per l’uso dell’idrossiapatite (nano) in applicazioni con possibile inalazione e per i prodotti non conformi alle restrizioni, con date di divieto di immissione sul mercato e di messa a disposizione sul mercato.

Regolamento (UE) 2024/858 della Commissione: nanomateriali nei prodotti cosmetici

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 per adeguare la disciplina dei prodotti cosmetici alla luce dei pareri del CSSC su diversi nanomateriali. La Commissione considera insufficiente il quadro conoscitivo per alcuni ingredienti e, per l’idrossiapatite (nano), definisce invece un perimetro di uso consentito con limiti quantitativi e condizioni tecniche stringenti.

Contesto e base giuridica

La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento cosmetici. I considerando richiamano l’obiettivo di assicurare un livello elevato di protezione della salute umana per i prodotti contenenti nanomateriali e spiegano che la Commissione ha fatto affidamento sui pareri scientifici del CSSC del 2021 e del 2023. Per più sostanze, il CSSC ha rilevato mancanza o insufficienza di dati; per l’idrossiapatite (nano) ha individuato condizioni di sicurezza limitate a specifiche concentrazioni e morfologie delle particelle.

Sostanze vietate: inserimento nell’allegato II

Il regolamento aggiunge all’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 le voci 1725-1729. Le sostanze interessate sono:

  • Styrene/Acrylates copolymer (nano) e Sodium Styrene/Acrylates copolymer (nano);
  • Copper (nano) e Colloidal Copper (nano);
  • Colloidal silver (nano);
  • Gold (nano), Colloidal Gold (nano), Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid (nano) e Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold (nano);
  • Platinum (nano), Colloidal Platinum (nano) e Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum (nano).

Per tali nanomateriali, la Commissione recepisce la conclusione secondo cui non vi sono dati sufficienti per dimostrarne la sicurezza nei cosmetici, con conseguente collocazione tra le sostanze vietate.

Restrizioni specifiche per l’idrossiapatite (nano)

All’allegato III è introdotta la voce 372 per Hydroxyapatite (nano). L’uso è autorizzato solo:

  • nei dentifrici, fino al 10%;
  • nei collutori, fino allo 0,465%.

La sostanza non deve essere utilizzata in applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni del consumatore/utilizzatore finale per inalazione. Inoltre, sono ammessi solo nanomateriali con caratteristiche molto precise: particelle a forma di bastoncello, almeno il 95,8% con rapporto dimensionale inferiore a 3, il restante 4,2% con rapporto dimensionale non superiore a 4,9, e particelle non rivestite né modificate in superficie.

Periodi transitori e applicazione pratica

Per le sostanze contrassegnate con la nota (*1), i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze non possono essere immessi sul mercato dell’Unione dal 1º febbraio 2025 e non possono più essere messi a disposizione sul mercato dal 1º novembre 2025. La stessa scansione temporale si applica ai prodotti contenenti idrossiapatite (nano) non conformi alle nuove restrizioni.

In pratica, gli operatori del settore cosmetico devono verificare formulazioni, dossier tecnici, etichettatura e canali di commercializzazione, al fine di assicurare la conformità ai nuovi divieti e limiti prima delle scadenze indicate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinvio ai pareri del CSSC e ratio della modifica

La Commissione si fonda sui pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) che hanno evidenziato, per vari nanomateriali, insufficienza di dati per una valutazione di sicurezza o un potenziale rischio per la salute umana. Per l’idrossiapatite (nano), invece, il CSSC ha ritenuto sicuro l’uso solo entro specifiche concentrazioni e in presenza di determinate caratteristiche delle particelle, escludendo i prodotti spray per il rischio di inalazione.

Inserimento di sostanze vietate nell’allegato II

Sono aggiunte all’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 le voci 1725-1729, relative a Styrene/Acrylates copolymer (nano), Sodium Styrene/Acrylates copolymer (nano), Copper (nano) e Colloidal Copper (nano), Colloidal silver (nano), Gold (nano) e Colloidal Gold (nano), Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid (nano), Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold (nano), Platinum (nano) e Colloidal Platinum (nano), Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum (nano). L’effetto è il divieto di utilizzo di tali sostanze nei prodotti cosmetici, secondo la disciplina dell’allegato II.

Restrizioni sull’idrossiapatite (nano) nell’allegato III

È aggiunta nell’allegato III la voce 372 relativa a Hydroxyapatite (nano), consentita solo in dentifrici fino al 10% e in collutori fino allo 0,465%. L’uso è vietato in applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. Sono consentiti solo nanomateriali costituiti da particelle a forma di bastoncello, con almeno il 95,8% delle particelle aventi rapporto dimensionale inferiore a 3 e il restante 4,2% con rapporto dimensionale non superiore a 4,9, non rivestite e non modificate in superficie.

Termini transitori per immissione sul mercato e messa a disposizione

Per le sostanze indicate con nota (*1) nell’allegato, i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze non possono essere immessi sul mercato dell’Unione dal 1º febbraio 2025 e non possono essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione dal 1º novembre 2025. Per l’idrossiapatite (nano), i prodotti non conformi alle restrizioni non possono essere immessi sul mercato dal 1º febbraio 2025 e non possono essere messi a disposizione sul mercato dal 1º novembre 2025.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisostanze chimichenanomaterialitutela della salutemercato interno

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