Sentenza del 18/10/2016 n. 5360 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - ACCERTAMENTO - Atto misto di scioglimento, comunione e donazione bene - Applicazione art. 25 T.U. n. 131/1986 agli atti in parte onerosi e in parte gratuiti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che l'art. 25 del T.U. n. 131/1986 si applica agli atti fiscalmente misti, in parte onerosi e in parte gratuiti. Pertanto, l'eccedenza rispetto alla quota di spettanza non deve essere automaticamente tassata come vendita quando risulta attribuita per liberalità: in tale parte trova applicazione la disciplina dell'imposta sulle donazioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, di un atto misto avente ad oggetto lo scioglimento della comunione, la divisione dei beni e la donazione di un'eccedenza. In base all'art. 34 del T.U. n. 131/1986, l'assegnazione a un condividente di beni di valore superiore alla quota spettante è normalmente considerata una vendita per l'eccedenza. Tuttavia, quando l'eccedenza è trasferita a titolo gratuito e per liberalità, viene meno la presunzione di onerosità e si applica la disciplina propria delle donazioni, secondo l'art. 25 del medesimo Testo Unico.
Norme richiamate
Art. 34 del Testo Unico dell'imposta di registro, D.P.R. n. 131/1986
Nel caso di divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore superiore a quello a lui spettante, l'eccedenza è da considerarsi vendita ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.
La norma introduce una presunzione di onerosità per l'eccedenza attribuita a un condividente oltre il valore della sua quota, assoggettandola in via ordinaria al trattamento fiscale della vendita.
Art. 25 del Testo Unico dell'imposta di registro, D.P.R. n. 131/1986
Applicazione agli atti in parte onerosi e in parte gratuiti.
Quando un atto contiene componenti onerose e componenti gratuite, la parte trasferita per liberalità non è automaticamente trattata come vendita; se l'eccedenza deriva da una donazione, si applica la disciplina fiscale delle donazioni.
Massime di principio
- Nelle divisioni o negli scioglimenti di comunione, l'attribuzione di beni superiore alla quota spettante è normalmente trattata come trasferimento oneroso e tassata come vendita.
- La presunzione di onerosità può essere superata quando dal contenuto dell'atto e dalle circostanze risulta che l'eccedenza è stata trasferita gratuitamente per liberalità.
- Gli atti negoziali con componenti sia onerose sia gratuite devono essere analizzati secondo la loro effettiva causa e scomposti fiscalmente nelle rispettive parti, applicando a ciascuna la disciplina propria.
- La qualificazione come donazione richiede che la gratuità e l'intento liberale siano effettivamente riconoscibili; la semplice eccedenza di valore, da sola, non dimostra necessariamente una liberalità.
- In situazioni analoghe è quindi necessario distinguere tra conguaglio o trasferimento oneroso e attribuzione gratuita, verificando il testo dell'atto, i rapporti tra le parti e l'eventuale indicazione espressa della liberalità.
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