Sentenza del 28/10/2016 n. 21837 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli che aveva ritenuto legittimo l'avviso di mora notificato nel febbraio 2005 per l'INVIM decennale complementare, nonostante la mancata previa notificazione della cartella di pagamento. I motivi principali riguardavano: l'iscrizione a ruolo dell'intero importo durante la pendenza del giudizio di primo grado, anziché nella misura frazionata prevista dalla legge; la dedotta nullità dell'avviso di mora per omessa notificazione della cartella; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa decisione su ulteriori eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla debenza dell'intero tributo avesse reso incontestabile sia l'an sia il quantum della pretesa e avesse sanato l'eventuale iscrizione a ruolo dell'intero importo effettuata durante il giudizio. L'avviso di mora non presentava quindi un vizio proprio, poiché si fondava su una pretesa definitivamente accertata con sentenza. La mancata notificazione della cartella non ha comportato nullità, in quanto la contribuente conosceva già pienamente la pretesa e l'avviso di mora costituiva atto esecutivo di un credito certo, liquido ed esigibile fondato sul giudicato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e carenza di autosufficienza. La società è stata inoltre condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56
Disciplina il pagamento e l'iscrizione a ruolo frazionata del tributo durante la pendenza del giudizio. Tuttavia, secondo la Corte, il successivo giudicato di integrale debenza rende incontestabile l'importo complessivo e supera l'eventuale irregolarità dell'iscrizione integrale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68
Regola la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio. La sua eventuale violazione non consente di rimettere in discussione una pretesa ormai definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Riguarda la notificazione della cartella di pagamento. La Corte ha escluso che la sua mancata notificazione determini automaticamente la nullità dell'avviso di mora quando il credito tributario sia già stato conosciuto e definitivamente accertato in giudizio.
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 21
Norma richiamata in relazione alla disciplina dell'INVIM e alla riscossione del tributo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Consente di impugnare l'atto notificato deducendo l'omessa notificazione dell'atto presupposto oppure contestando la pretesa. Nel caso concreto, tale tutela non ha portato all'annullamento perché la pretesa era già stata definitivamente accertata.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La censura è stata ritenuta inammissibile perché la società non aveva specificato quali eccezioni fossero state omesse.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 6
Impone l'autosufficienza del ricorso per cassazione. Il motivo relativo alle eccezioni non esaminate è stato dichiarato inammissibile perché non indicava con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007
La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale e consente al contribuente di impugnare l'avviso di mora.
Il principio generale sull'obbligo di notificare la cartella prima dell'avviso di mora non opera nello stesso modo quando l'avviso riguarda un credito già definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria è stata definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato, non è più possibile contestare successivamente l'esistenza o l'ammontare del tributo, salvo vizi propri dell'atto successivo.
- L'eventuale iscrizione a ruolo dell'intero importo durante la pendenza del giudizio può perdere rilevanza pratica se, nel frattempo, interviene un giudicato che conferma integralmente la debenza.
- La mancata notificazione della cartella di pagamento può costituire un vizio dell'avviso di mora, ma la sua rilevanza è ridotta quando il contribuente conosceva già la pretesa e l'ha contestata in giudizio, ottenendo una decisione definitiva.
- Dopo il giudicato, la riscossione si colloca principalmente sul piano esecutivo: il titolo dell'azione non è più soltanto l'atto impositivo originario, ma la sentenza definitiva che ha accertato il credito.
- In cassazione, una censura relativa all'omessa pronuncia deve indicare con precisione quali domande o eccezioni siano state proposte, in quali atti e in quale fase processuale; doglianze generiche sono inammissibili.
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