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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 2789 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - avviso di liquidazione - decadenza da agevolazione richiesta o accettata dal contribuente - preclusione per altro beneficio - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decadenza dall'agevolazione originariamente applicata comporta l'impossibilità di ottenere un diverso trattamento agevolato. L'Amministrazione non è tenuta a riesaminare l'atto alla luce di un'altra agevolazione, né il contribuente può farla valere successivamente, anche se l'aveva formulata in via subordinata. L'avviso di liquidazione fondato sulla decadenza dal beneficio resta quindi efficace nei limiti indicati dal principio affermato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità, per il contribuente decaduto dall'agevolazione applicata all'atto, di invocare successivamente un diverso beneficio fiscale, anche se quest'ultimo era stato richiesto sin dall'origine in via subordinata. La tesi accolta è che, una volta sottoposto l'atto a tassazione secondo il regime agevolato richiesto o accettato dal contribuente, l'attività di accertamento e valutazione dell'imposta si esaurisce. Pertanto, la successiva decadenza dal beneficio non consente di riaprire la valutazione per applicare un'altra agevolazione fondata su presupposti normativi o fattuali differenti.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    La sottoposizione di un atto a una determinata tassazione con il trattamento agevolato richiesto o accettato dal contribuente comporta, in caso di decadenza, la preclusione di altre agevolazioni.

    La scelta del regime fiscale e la conseguente tassazione dell'atto esauriscono i poteri di accertamento e valutazione dell'Amministrazione per quella fattispecie; la decadenza successiva non consente di applicare un diverso beneficio.

  • Cassazione civile, sentenza n. 6159/1990

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui, una volta applicato il regime fiscale richiesto o accettato, non è possibile riaprire la valutazione per riconoscere un'altra agevolazione dopo la decadenza.

  • Cassazione civile, sentenza n. 8409/2013

    Conferma la preclusione alla richiesta di un diverso beneficio fiscale quando l'atto è già stato sottoposto a tassazione sulla base di un'agevolazione originaria.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1259/2014

    Ribadisce che la decadenza dall'agevolazione inizialmente applicata non fa rivivere i poteri di accertamento per esaminare altri presupposti agevolativi.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'imposta di registro, la scelta o accettazione di un determinato regime agevolato produce una stabilizzazione della qualificazione fiscale dell'atto.
  • Se il contribuente decade dall'agevolazione originaria, non può normalmente sostituirla con un'altra agevolazione, nemmeno se l'aveva indicata in via subordinata.
  • Le richieste di agevolazione devono essere formulate correttamente e supportate dai relativi presupposti già al momento della registrazione, perché la successiva decadenza non consente di riaprire l'istruttoria fiscale.
  • La preclusione riguarda il passaggio a benefici fondati su presupposti diversi; non equivale necessariamente a una rinuncia a contestare l'effettiva sussistenza dei presupposti della decadenza originaria.
  • In casi analoghi occorre verificare il contenuto della dichiarazione resa in sede di registrazione, l'eventuale accettazione del regime applicato, la tempestività delle richieste e la specifica disciplina dell'agevolazione invocata.

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