Sentenza del 28/10/2016 n. 2791 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - applicazione - lavoratore autonomo - compensi al coniuge professionista - autonoma organizzazione - non è tale - naturale rapporto professionale privilegiato - sussiste - imposta - non è dovuta - rimborso - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l’esistenza dell’autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. I compensi corrisposti al coniuge, anche se di importo elevato, non sono stati considerati prova sufficiente del presupposto impositivo. L’IRAP non era quindi dovuta e ne conseguiva il diritto del contribuente al rimborso delle somme versate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’assoggettabilità a IRAP dell’attività professionale. In particolare, il professionista aveva attribuito compensi, anche elevati, al proprio coniuge, anch’egli professionista. L’Amministrazione riteneva che tali compensi dimostrassero l’esistenza di un’autonoma organizzazione, presupposto dell’IRAP. La decisione ha invece ritenuto che il rapporto professionale tra coniugi costituisca, di per sé, un rapporto professionale naturalmente privilegiato dal vincolo coniugale e non sia sufficiente a provare un’autonoma organizzazione.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP è dovuta dal professionista soltanto quando l’attività sia autonomamente organizzata, cioè quando il contribuente si avvalga di una struttura o di fattori produttivi ulteriori rispetto al proprio lavoro personale, con significativa capacità di potenziamento dell’attività.
Massime di principio
- La corresponsione di compensi al coniuge, anche rilevanti, non dimostra automaticamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Per applicare l’IRAP occorre valutare concretamente la struttura dell’attività professionale e il ruolo effettivo dei collaboratori, non il solo dato formale dei compensi pagati.
- Il rapporto professionale con il coniuge può essere considerato espressione di una collaborazione personale e privilegiata, priva di autonoma rilevanza organizzativa, salvo che emergano ulteriori elementi di una struttura organizzata.
- Il contribuente può chiedere il rimborso dell’IRAP versata quando dimostri l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
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