Sentenza del 28/10/2016 n. 6552 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Lavoratori assunti da società cartiere - Consapevolezza del cessionario del carattere fraudolento delle operazioni - Deducibilità costi - d.l. n. 16/2012- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi documentati da fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello. L'Amministrazione sosteneva che la consapevolezza del cessionario circa la natura fraudolenta delle operazioni impedisse la deduzione dei costi.
La decisione
È stato affermato che, in base all'articolo 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, come modificato dall'articolo 8 del d.l. n. 16/2012, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati effettivamente sostenuti, anche quando l'acquirente era consapevole della frode. La deduzione resta esclusa soltanto se i costi violano i requisiti ordinari di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti dal TUIR.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993
I costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, salvo che si tratti di costi che a norma del testo unico delle imposte sui redditi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
La norma consente la deduzione dei costi effettivamente sostenuti anche se il fornitore indicato in fattura non è il reale soggetto che ha eseguito l'operazione e anche se il cessionario conosceva la natura fraudolenta dell'operazione, purché siano rispettati i requisiti sostanziali di deducibilità.
Art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012
La disposizione ha modificato la disciplina delle componenti negative derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti, separando la questione della deducibilità dei costi da quella della consapevolezza della frode o dell'illecito fiscale.
Testo unico delle imposte sui redditi
I costi restano deducibili solo se effettivi, inerenti all'attività, di competenza dell'esercizio e certi, determinati o determinabili.
Massime di principio
- La consapevolezza del contribuente di partecipare a un'operazione fraudolenta non esclude automaticamente la deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi.
- Per negare la deduzione, l'Amministrazione deve dimostrare non soltanto l'inesistenza soggettiva del fornitore o la frode, ma anche che il costo non è stato effettivamente sostenuto oppure che manca uno dei requisiti di inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
- La presenza di società cartiere o di lavoratori formalmente assunti da soggetti diversi dal reale prestatore può incidere sulla ricostruzione dell'operazione, ma non elimina di per sé la deducibilità del costo realmente sostenuto.
- La disciplina della deducibilità dei costi deve essere distinta da quella relativa alla detraibilità dell'IVA, che può seguire presupposti e conseguenze differenti.
- In casi analoghi è quindi necessario verificare separatamente l'effettività economica della spesa, la sua inerenza all'attività d'impresa e la corretta imputazione temporale, senza considerare decisiva, da sola, la consapevolezza della frode.
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