L.R. Toscana 73/2017
Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Toscana, schedario viticolo, registro delle autorizzazioni, procedure di impianto/reimpianto, controlli e sanzioni sul potenziale viticolo. Esclude le superfici vitate fino a 2 are per conduttore destinate al solo consumo familiare. Restano previsti termini puntuali per comunicazioni e istanze; alcune disposizioni transitorie sono state superate e il testo è oggi in parte coordinato con la disciplina statale e UE.
Disciplina della gestione e del controllo del potenziale viticolo in Toscana
Disciplina del potenziale viticolo in Toscana
La legge regola la gestione e il controllo del potenziale viticolo nel territorio della Regione Toscana, in coerenza con la normativa europea e nazionale. La disciplina incide su schedario viticolo, autorizzazioni all’impianto, procedure di reimpianto, gestione delle produzioni a denominazione e sanzioni, con esclusione delle superfici vitate fino a 2 are per conduttore destinate esclusivamente al consumo familiare.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica alle superfici vitate soggette a controllo del potenziale viticolo. Non si applica alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore, purché le produzioni siano destinate esclusivamente al consumo familiare.
Ai fini della legge:
- per DO si intendono unitariamente DOP e IGP;
- la superficie vitata è definita secondo il perimetro esterno dei ceppi di vite con fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari, ed è registrata nello schedario viticolo come poligono;
- l’autorizzazione all’impianto deriva da conversione di diritti di impianto, estirpazione equivalente o rilascio di autorizzazione per nuovi impianti.
Schedario viticolo e registri informatici
Ogni superficie vitata deve essere iscritta nello schedario viticolo, che costituisce il presupposto per:
- effettuare interventi sul potenziale viticolo;
- accedere alle misure strutturali e di mercato in materia agricola;
- presentare la dichiarazione di raccolta delle uve;
- rivendicare le produzioni.
Lo schedario viticolo:
- è tenuto da ARTEA;
- fa parte dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e del sistema informativo agricolo regionale;
- è dotato di sistema di identificazione geografica.
Il conduttore aggiorna lo schedario tramite le comunicazioni e richieste previste dalla legge e tramite la registrazione degli atti di trasferimento della titolarità o conduzione delle superfici vitate. Sulle superfici iscritte, ARTEA attribuisce le idoneità alla produzione di uve atte a produrre vini a DO.
È inoltre istituito presso ARTEA il registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, parte integrante dell’anagrafe regionale, aggiornato sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle strutture regionali competenti e delle comunicazioni di utilizzo delle autorizzazioni.
Procedimenti amministrativi per la gestione del potenziale viticolo
La Giunta regionale deve definire con deliberazione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità tecnico-operative dei procedimenti di gestione del potenziale viticolo.
La disciplina copre, tra gli altri, i seguenti procedimenti e termini:
- variazione dell’autorizzazione all’impianto per subentro dell’intestatario o variazione della scadenza, tramite DUA, con decisione regionale entro 60 giorni;
- variazione della regione di riferimento per impiantare in Toscana o fuori Toscana, con necessità del nulla osta dell’amministrazione di origine o della regione di destinazione e decisione entro 60 giorni dal relativo ricevimento;
- iscrizione della menzione vigna nello schedario viticolo, tramite DUA;
- estirpazione e richiesta di autorizzazione al reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva all’estirpazione, con decisione entro 60 giorni;
- revisione della cartografia delle zone di produzione dei vini a DO, con decisione entro 60 giorni;
- classificazione o cancellazione di varietà di vite idonea o in osservazione, con decisione entro 60 giorni;
- autorizzazione al reimpianto anticipato con garanzia fideiussoria, con decisione entro 60 giorni;
- variazione dell’autorizzazione al reimpianto concessa per estirpazioni dal 1° gennaio 2016, da presentare almeno 60 giorni prima dei lavori;
- comunicazioni di reimpianto e di modifica della densità di impianto, da presentare entro 60 giorni dall’intervento;
- comunicazione di avvenuta estirpazione a seguito di reimpianto anticipato, con svincolo della garanzia entro 60 giorni;
- comunicazione di variazione della superficie oggetto di estirpazione successiva, entro 60 giorni antecedenti l’estirpazione;
- comunicazione di avvenuto sovrainnesto, entro 60 giorni;
- comunicazione preventiva di nuovo impianto per piante madri marze e sperimentazione, almeno 60 giorni prima dell’impianto;
- comunicazione di nuovo impianto destinato a piante madri marze, sperimentazione, collezioni varietali per conservazione delle risorse genetiche, consumo familiare e reimpianto a seguito di esproprio per pubblica utilità, entro 60 giorni dalla realizzazione;
- comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione, entro la fine della campagna viticola in cui avviene l’estirpazione o termina il periodo di produzione/sperimentazione;
- comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici destinate a piante madri marze, consumo familiare o sperimentazione, entro la fine della campagna viticola di cessazione del relativo regime;
- richiesta di registrazione della superficie rivendicabile, entro 90 giorni dalla presentazione dell’atto di trasferimento della titolarità o conduzione all’Agenzia delle entrate.
Gestione delle produzioni e superfici rivendicabili
In attuazione della disciplina statale sui vini, la Giunta regionale, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, può intervenire sulle produzioni a DO per finalità di equilibrio di mercato.
In particolare, per i vini a DOP può:
- destinare a riserva vendemmiale l’esubero massimo di resa del 20%, per compensare carenze produttive in annate successive;
- ridurre le rese massime di uva e vino nelle annate climaticamente sfavorevoli, fino al limite reale dell’annata;
- ridurre la resa massima di vino di una denominazione, e se necessario anche la resa di uva per ettaro e la resa di trasformazione, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione; è ammesso l’adempimento anche mediante declassamento di vino della stessa denominazione o tipologia prodotto nelle tre annate precedenti;
- stabilire sistemi di regolamentazione della raccolta dell’uva e dello stoccaggio dei vini per gestire volumi e squilibri congiunturali.
La Giunta può inoltre disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle DO, determinando:
- la superficie iscrivibile, detta superficie rivendicabile;
- i criteri di assegnazione della superficie rivendicabile a livello aziendale.
Questa disciplina non può durare oltre tre anni. La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e può essere trasferita solo:
- tramite trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata almeno equivalente;
- insieme a un’autorizzazione all’impianto di superficie almeno equivalente, nei casi consentiti di subentro.
Controlli e aggiornamento dei dati
Le funzioni di controllo sull’osservanza della legge spettano alle strutture competenti della Giunta regionale. Le linee guida per i controlli sono definite con atto della struttura competente.
Se nel controllo emerge una difformità tra situazione reale e schedario viticolo, la struttura regionale comunica al conduttore un termine, commisurato alla complessità dell’aggiornamento, entro il quale deve provvedere all’adeguamento.
Sanzioni amministrative
Le violazioni sono sanzionate, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale richiamata.
Sono previste, in sintesi:
- sanzione di 90 euro per decara o frazione di decara per la mancata o tardiva presentazione delle comunicazioni e richieste relative a reimpianto, variazioni, sovrainnesto, estirpazioni, impianti per piante madri marze, consumo familiare e trasformazioni; la sanzione è ridotta a un terzo se il ritardo non supera 30 giorni;
- sanzione da 50 a 300 euro per la mancata o tardiva presentazione delle richieste di variazione dell’autorizzazione al reimpianto e di registrazione della superficie rivendicabile;
- sanzione da 100 a 600 euro per il mancato aggiornamento dello schedario nel termine assegnato a seguito di difformità rilevata in controllo, salvo il caso in cui la difformità riguardi l’idoneità produttiva, per cui si applica la sanzione statale richiamata.
Per accertamento e contestazione si applicano la legge n. 689/1981 e la legge regionale toscana sulle sanzioni amministrative. Alle sanzioni comminate in misura fissa non si applica il pagamento in misura ridotta.
Disposizioni transitorie
Nelle more della deliberazione regionale attuativa prevista per la gestione del potenziale viticolo continuano ad applicarsi le precedenti deliberazioni regionali del 2015 e del 2017.
Le commissioni di degustazione in carica alla data di entrata in vigore della legge restano in carica fino al riconoscimento delle commissioni previste dalla legge statale sul vino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga o mantiene abrogate numerose disposizioni della precedente legge regionale toscana n. 68/2012, in particolare gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 24, oltre all’articolo 76 della legge regionale n. 14/2016.
Nel testo consolidato sono inoltre richiamati gli aggiornamenti del 2023 che hanno sostituito alcune definizioni e aggiornato il riferimento al registro delle autorizzazioni, oltre ad abrogare una lettera dell’elenco procedurale.
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