L.R. Toscana 75/2017
Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rafforza in Toscana la partecipazione dei cittadini al servizio sanitario regionale, istituendo il Consiglio dei cittadini per la salute, i comitati aziendali di partecipazione e i comitati di zona-distretto/società della salute. Prevede funzioni consultive, propositive e di monitoraggio, disciplina nomine e funzionamento, fissa avvio entro il 2018 e stanzia risorse per il 2018-2019.
Partecipazione e tutela dell’utenza nel servizio sanitario toscano
Partecipazione e tutela dell’utenza nel servizio sanitario regionale toscano
La legge interviene sulla disciplina del servizio sanitario regionale della Toscana per rafforzare la partecipazione dei cittadini, il monitoraggio della qualità dei servizi e la tutela dell’utenza. La riforma integra gli organismi partecipativi a livello regionale, aziendale e territoriale, con decorrenze operative fissate nel 2018.
Finalità e coordinamento degli organismi di partecipazione
La disciplina regionale amplia le funzioni della partecipazione nel sistema sanitario, prevedendo che essa promuova la conoscenza dei diritti dei cittadini e assicuri l’integrazione tra organismi di livello regionale e locale. Vengono quindi coordinati tre livelli di partecipazione: regionale, aziendale e di zona-distretto/società della salute.
Consiglio dei cittadini per la salute
Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è istituito il Consiglio dei cittadini per la salute, con funzioni consultive e propositive su tutela del diritto alla salute, equità di accesso, qualità e sicurezza dei servizi sanitari e socio-sanitari. Il Consiglio:
- contribuisce alla predisposizione degli atti di programmazione regionali o di area vasta;
- fornisce contributi, anche all’Organismo toscano per il governo clinico, per i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, in particolare quelli delle reti cliniche regionali;
- collabora alla costruzione di strumenti di rilevazione della qualità dei servizi dal punto di vista del cittadino;
- propone iniziative culturali, di studio e di ricerca.
Svolge inoltre funzione di supporto e coordinamento dei comitati aziendali di partecipazione e riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in occasione delle audizioni dei direttori generali.
Composizione, nomina e funzionamento del Consiglio
Il Consiglio è presieduto dall’assessore regionale competente in materia di diritto alla salute ed è composto da 23 membri. La composizione è definita tramite designazioni provenienti dai comitati aziendali di partecipazione delle aziende sanitarie, dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti e dagli organismi di partecipazione istituiti presso la direzione competente per specifiche tematiche sanitarie e socio-sanitarie. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Consiglio, che dura in carica per la legislatura regionale. La nomina può avvenire non appena sia pervenuta la maggioranza delle designazioni previste. La Giunta regionale disciplina con deliberazione il funzionamento del Consiglio e i rimborsi spese dei componenti, commisurati alla misura prevista per i dirigenti regionali.
Comitato aziendale di partecipazione
Presso ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale è istituito il comitato aziendale di partecipazione, con funzioni di consultazione e proposta a supporto della direzione aziendale sulla qualità dei servizi, con particolare attenzione all’equità di accesso e di fruizione. Il comitato:
- contribuisce alla programmazione aziendale per il rispetto del diritto alla salute e per la qualità dei servizi;
- monitora il rispetto della carta dei servizi, in particolare su accesso e fruibilità, utilizzando strumenti di ascolto, valutazione partecipata e indicatori di qualità;
- partecipa ai processi informativi e comunicativi tra azienda e cittadini;
- propone incontri con i cittadini per facilitare l’accesso ai servizi, la prevenzione e l’uso appropriato delle prestazioni.
Nei territori delle aziende unità sanitarie locali, il comitato è formato da membri designati dai comitati di partecipazione di zona-distretto; nelle aziende ospedaliero-universitarie e negli altri enti del servizio sanitario regionale, da rappresentanti delle associazioni dell’utenza e dell’associazionismo di tutela, promozione e sostegno attivo che abbiano sottoscritto il protocollo d’intesa previsto dalla disciplina generale. La nomina spetta al direttore generale dell’azienda o ente.
Comitati di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative
In ciascuna zona-distretto o società della salute, ove costituita, è istituito il comitato di partecipazione con funzioni di consultazione e proposta sull’organizzazione e l’erogazione dei servizi. Il comitato è composto da rappresentanti delle associazioni dell’utenza e dell’associazionismo di tutela, promozione e sostegno attivo operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e aderenti al protocollo d’intesa richiesto dalla disciplina generale. Ogni associazione designa un proprio rappresentante.
Le funzioni includono:
- definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento;
- contributo alla programmazione e progettazione dei servizi, anche in relazione al piano integrato di salute;
- monitoraggio delle garanzie e degli impegni della carta dei servizi;
- espressione di pareri su qualità e quantità delle prestazioni e sulla loro rispondenza ai bisogni dell’utenza;
- monitoraggio dell’informazione agli utenti e delle altre tematiche attinenti ai diritti dei cittadini;
- proposta di progetti di miglioramento;
- promozione di stili di vita corretti e dell’uso appropriato dei servizi.
Il comitato può accedere, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività utili al quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali territoriali. La zona-distretto o la società della salute mette a disposizione locali idonei per le attività ordinarie e per incontri pubblici, convegni e seminari.
Consulta del terzo settore e incontri pubblici
Nelle società della salute è istituita la consulta del terzo settore, composta dalle organizzazioni del volontariato e del terzo settore presenti in modo rilevante nel territorio e operanti in ambito sanitario e sociale. La consulta elegge il proprio presidente ed esprime proposte progettuali per il piano integrato di salute.
Per favorire il confronto diretto con la popolazione, zone-distretto e società della salute devono promuovere almeno due incontri pubblici all’anno, con la presenza dell’assessore regionale competente, dei direttori generali delle aziende sanitarie interessate, del direttore della programmazione di area vasta e della conferenza zonale integrata.
Norme di prima applicazione
I comitati di partecipazione di zona-distretto devono essere costituiti o adeguati alla nuova disciplina entro il 30 marzo 2018. Il Consiglio dei cittadini per la salute e i comitati aziendali di partecipazione iniziano a operare dall’anno 2018 e comunque non oltre il 30 giugno 2018.
Disposizioni finanziarie
Per il Consiglio dei cittadini per la salute sono previsti oneri stimati in 48.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, coperti con le risorse della Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 e 2019. Gli oneri successivi saranno coperti con la legge di bilancio. Le altre disposizioni non comportano maggiori oneri per il bilancio regionale. I rimborsi spese dei componenti dei comitati aziendali di partecipazione restano a carico delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli 64 ter e 71 undecies della legge regionale 40/2005, con soppressione delle precedenti disposizioni incompatibili o superate sulla partecipazione nel servizio sanitario regionale.
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