L.R. Toscana 70/2017
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna numerose norme regionali toscane in materia di trasparenza, personale, ambiente, cultura, sanità, mobilità, urbanistica, caccia e sanzioni amministrative. Introduce nuovi obblighi di pubblicazione, adegua organi e procedure, modifica termini e competenze, e abroga disposizioni superate. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURT del 13 dicembre 2017.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale toscano 2017
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale toscano 2017
La legge interviene in modo diffuso su numerosi testi normativi della Regione Toscana, aggiornandone definizioni, competenze, procedimenti, termini e assetti organizzativi. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio toscano e, per varie disposizioni, coordina norme regionali già esistenti con sopravvenute fonti statali o con esigenze di riordino interno.
Trasparenza di consiglieri regionali, Presidente della Giunta e assessori
La disciplina sulla pubblicità degli emolumenti e delle situazioni patrimoniali viene riformulata, sostituendo la nozione di “dichiarazione di cui all’articolo 7” con quella di “dichiarazione sugli investimenti”. I dati da pubblicare sono ridefiniti e scanditi da termini più precisi.
Per i consiglieri regionali devono essere pubblicati:
- la dichiarazione sugli investimenti;
- la sintesi del rendiconto dei contributi, servizi e spese elettorali;
- gli ulteriori dati previsti dalla legge regionale sulla trasparenza.
I termini di pubblicazione sono:
- entro tre mesi dall’elezione del Consiglio per la dichiarazione sugli investimenti;
- entro quattro mesi dall’elezione per la sintesi del rendiconto;
- con la massima tempestività per i dati soggetti a pubblicazione immediata;
- al momento dell’erogazione per i dati relativi a benefici o somme corrisposte;
- entro tre mesi dalle elezioni per gli altri dati indicati.
Per Presidente della Giunta e assessori si applica una disciplina analoga, con pubblicazione:
- entro tre mesi dall’elezione o nomina della dichiarazione sugli investimenti;
- entro quattro mesi dall’elezione per la sintesi del rendiconto elettorale, nei casi previsti;
- con massima tempestività o al momento dell’erogazione per gli altri dati.
La permanenza online dei dati è fissata, in generale, per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione. Fa eccezione la dichiarazione sugli investimenti, che resta pubblicata fino alla ricezione della successiva dichiarazione prevista alla cessazione della carica. È confermato anche l’obbligo di aggiornamento annuale entro il 31 dicembre e la pubblicazione della dichiarazione post-carica con massima tempestività, per tre anni.
Sono adeguate anche le disposizioni su diffida e sanzioni, riferendole al mancato deposito delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti.
Nomine regionali, incarichi e limiti di cumulo
In materia di nomine e designazioni regionali viene ampliata l’incompatibilità per chi sia titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile presso soggetti del gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana e presso gli enti del servizio sanitario regionale.
Viene inoltre precisato che:
- per alcuni incarichi il limite di esercizio può arrivare a nove anni nel caso di amministratori unici con funzioni di direzione;
- una causa di decadenza/revoca viene abrogata.
Qualità della normazione e finanza pubblica locale
La disciplina sulla qualità della normazione viene aggiornata coordinando i riferimenti alla nuova legge regionale di programmazione economica e finanziaria del 2015.
Nell’ambito del sistema delle autonomie locali viene riformulata la rubrica del capo dedicato al mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, confermando il rilievo del coordinamento finanziario regionale.
Organizzazione del personale del Consiglio regionale
Le norme sul personale di supporto agli organi politici del Consiglio regionale vengono allineate alle esigenze di continuità amministrativa alla scadenza dell’Ufficio di presidenza. In particolare, i contratti di lavoro del personale confermato possono essere prorogati per una durata non superiore a quella in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell’Ufficio di presidenza e del Portavoce dell’opposizione.
Per il personale addetto al Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale si applica la disciplina statale sul limite di durata dei contratti a termine prevista dal d.l. 78/2010.
Viene anche precisato il regime delle segreterie dei gruppi consiliari, collegandone la dotazione organica alla deliberazione prevista per il personale del Consiglio, e viene abrogata una disposizione precedente non più coerente.
Indennità e rimborsi dei consiglieri e componenti della Giunta
Per la decorrenza delle indennità e dei rimborsi spese si chiarisce che il riferimento temporale è l’“entrata in carica” e non più la sola elezione, rendendo il criterio più aderente all’effettivo inizio dell’esercizio delle funzioni.
Tributo per il deposito in discarica e rifiuti
La disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica viene modificata nella destinazione del gettito:
- il Fondo per la minore produzione di rifiuti è alimentato dall’ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte riferita ai fanghi di risulta;
- il Fondo per investimenti di tipo ambientale è alimentato dalla parte del tributo riferita ai fanghi di risulta.
È inoltre ridefinita la misura del tributo dovuto per specifiche tipologie di rifiuti, prevedendo il pagamento nella misura del 20% per rifiuti smaltiti in incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti e sovvalli di alcuni impianti e per i fanghi, anche palabili.
Rifiuti e partecipazione ai procedimenti ambientali
Nel testo regionale sui rifiuti si aggiorna il richiamo alla normativa toscana sulla partecipazione, sostituendo il riferimento alla legge del 2007 con quello alla legge regionale sul dibattito pubblico e la partecipazione del 2013.
Tenuta di San Rossore e aree protette
Per la gestione della Tenuta di San Rossore si rafforza il contenuto informativo del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio dell’ente parco. I documenti devono evidenziare in sezioni specifiche:
- ricavi e costi di esercizio connessi alla Tenuta;
- investimenti sui beni della Tenuta;
- fonti di finanziamento;
- coerenza con i programmi urbanistici e di utilizzo.
Nelle norme sulle aree protette si introducono inoltre:
- la possibilità di proporre modifiche alla perimetrazione delle aree protette tra le competenze della Consulta tecnica;
- l’invio immediato del bilancio di esercizio alla comunità del parco e alla Giunta regionale per il parere;
- l’aggiornamento del termine al 31 ottobre per taluni adempimenti di vigilanza e coordinamento;
- l’inclusione della città metropolitana tra i soggetti competenti per l’istanza di nulla osta e lo studio di incidenza.
Parco regionale delle Alpi Apuane
Le disposizioni transitorie del piano del Parco regionale delle Alpi Apuane vengono corrette per i territori dei Comuni di Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio, Camporgiano e Coreglia Antelminelli.
In particolare:
- per Coreglia Antelminelli è ripristinato l’originario perimetro dell’area contigua;
- i territori di Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio e Camporgiano sono esclusi dal piano del parco;
- il Consiglio direttivo deve effettuare le modifiche cartografiche entro 60 giorni dall’entrata in vigore del comma modificato.
Panificazione
Nel subingresso nell’attività di panificazione si chiarisce che il passaggio di gestione è soggetto a comunicazione ai sensi della disciplina generale sul procedimento amministrativo toscano.
Ricerca e innovazione, beni culturali e attività culturali
In materia di ricerca e innovazione vengono abrogati alcuni punti del preambolo della legge regionale di settore.
Nella disciplina dei beni e delle attività culturali si rafforza il ruolo programmatorio della Giunta regionale, che definisce le modalità operative nei limiti del bilancio e in coerenza con il DEFR. Viene inoltre esplicitato che gli interventi regionali comprendono anche quelli in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, e attività culturali. La Regione “attua” tali interventi, in luogo del precedente verbo “svolge”.
Tirocini non curriculari
Tra i soggetti ammessi ai tirocini non curriculari viene eliminato il riferimento al previo assolvimento dell’obbligo di istruzione, ampliando la platea dei potenziali partecipanti secondo la disciplina regionale.
Taxi, noleggio con conducente e trasporto pubblico locale
Per il ruolo dei conducenti nei servizi pubblici non di linea vengono inclusi anche i conducenti di velocipedi.
La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli viene ridefinita nelle sue funzioni, che comprendono:
- verifica della regolarità delle domande;
- formazione degli elenchi degli ammessi all’esame;
- accertamento dell’idoneità professionale;
- controllo delle dichiarazioni sui requisiti;
- vigilanza sul permanere dei requisiti degli iscritti.
I ruoli provinciali sono pubblici e trasmessi entro 30 giorni agli enti camerali competenti. Sono inoltre previste forme di pubblicità dell’esame e delle esclusioni.
Per il trasporto pubblico locale si conferma la vendita a bordo dei biglietti di corsa semplice, ma si introduce un limite: la vendita può essere esclusa o limitata per motivi di sicurezza, antifrode o per obbligo di prenotazione.
Tutela sanitaria dello sport
La normativa regionale sulla tutela sanitaria dello sport viene aggiornata ai decreti ministeriali vigenti e alla disciplina statale più recente.
Per le certificazioni:
- quelle per attività non agonistica possono essere rilasciate dai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti in medicina dello sport o medici della Federazione medico sportiva italiana operanti in strutture autorizzate;
- quelle per attività agonistica sono rilasciate dalle strutture delle ASL o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport.
L’anagrafe regionale dei soggetti sottoposti a visita viene estesa anche al non agonistico e gli ambulatori autorizzati che rilasciano tali certificazioni vengono ricompresi nel sistema informativo.
Si aggiorna anche il regime autorizzativo e sanzionatorio richiamando la l.r. 51/2009 sulla qualità e sicurezza delle strutture sanitarie.
Estetica, tatuaggio e piercing
Nei percorsi e requisiti formativi per estetica e tatuaggio/piercing la competenza passa dalla camera di commercio alla struttura regionale competente.
Servizio sanitario regionale, governo clinico e organizzazione sanitaria
La legge interviene sull’assetto di governo del servizio sanitario regionale, tra cui:
- la conferenza aziendale dei sindaci;
- la nomina e il rapporto di lavoro del direttore generale;
- le cause di decadenza e revoca;
- le strutture regionali del governo clinico;
- l’Organismo toscano per il governo clinico e l’Osservatorio per le professioni sanitarie;
- la rete formativa per la formazione continua.
In particolare, è introdotta la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di disporre, per motivate esigenze organizzative e gestionali, la mobilità del direttore generale presso altra azienda o ente del SSR o presso un’area vasta come direttore per la programmazione di area vasta, senza indennizzo e con invarianza retributiva, anche per i rapporti già in essere, purché permangano i requisiti per la nomina.
La Conferenza regionale permanente viene ridefinita: una componente viene abrogata, un’altra è aggiornata al referente sanitario regionale per le grandi emergenze, e la verifica della rappresentatività di alcuni organismi è prevista con cadenza biennale.
Per i servizi sociali di ambito zonale si stabilisce che partecipano alla conferenza zonale dei sindaci tutti i sindaci dell’ambito o chi ne eserciti temporaneamente le funzioni.
Accreditamento delle strutture sociali e Fondazione Monasterio
L’accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi alla persona ha validità quinquennale dalla data di rilascio. Per il rinnovo occorre apposita istanza alla Giunta regionale; nelle more, la struttura continua a operare in proroga.
La disciplina transitoria chiarisce che tale regola si applica anche alle strutture già accreditate, a decorrere dalla comunicazione prevista dalla norma.
Per la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio si ridefinisce il regime del personale:
- al personale dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico del SSR;
- gli incarichi apicali sono esclusivi e incompatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina;
- per i dipendenti pubblici è prevista l’aspettativa senza assegni o il fuori ruolo;
- sono disciplinati gli oneri contributivi e i rimborsi tra Fondazione e amministrazioni di appartenenza.
Interventi contro la violenza di genere
Nel comitato o organismo previsto dalla disciplina finanziaria regionale sulla violenza di genere viene sostituito un componente, prevedendo due rappresentanti designati dal CAL.
Sanzioni amministrative
Viene abrogata la legge regionale del 1995 sulle competenze dei dirigenti in materia di tributi propri e sanzionamento amministrativo.
La disciplina generale sulle sanzioni amministrative viene aggiornata stabilendo che la Regione esercita le funzioni sanzionatorie nelle materie di propria competenza, comprese quelle trasferite ai sensi del riordino delle funzioni provinciali.
È chiarito che:
- all’applicazione delle sanzioni provvedono i dirigenti regionali competenti;
- gli stessi curano anche la fase giudiziale dell’opposizione, potendo delegare funzionari;
- resta ferma la facoltà di avvalersi dell’Avvocatura regionale.
Sviluppo rurale, caccia e governo del territorio
Sono abrogate due leggi regionali in materia di produzioni biologiche animali e controlli sulle produzioni agricole biologiche, ormai superate.
In materia venatoria e urbanistica si introduce una disciplina organica dei manufatti per esigenze venatorie, precisando che:
- per il ritrovo e l’organizzazione delle squadre di caccia al cinghiale possono essere realizzati manufatti e interventi sul patrimonio esistente secondo la l.r. 65/2014;
- tali manufatti non costituiscono appostamenti fissi;
- la normativa urbanistica regionale viene adeguata per ricomprendere tali manufatti tra gli interventi soggetti a titolo edilizio o SCIA;
- il regolamento attuativo dovrà definire le condizioni per la loro realizzazione.
La legge regionale sulla caccia prevede inoltre che l’ufficio con funzioni di centrale unica di committenza acquisisca la qualificazione prevista dal codice dei contratti pubblici, o in alternativa l’iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti; fino a tale momento, ciascun ATC provvede direttamente agli affidamenti.
Commissione regionale per il paesaggio
La commissione regionale per il paesaggio viene ridisegnata nella composizione e nel funzionamento.
La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da membri di diritto e da tre membri esperti, scelti tra soggetti di comprovata professionalità ed esperienza. La durata della carica è di cinque anni.
È previsto che:
- il Presidente costituisca la commissione entro 15 giorni dal ricevimento delle designazioni;
- in caso di inerzia dei soggetti designanti, la costituzione avvenga comunque decorsi i termini previsti;
- nella prima seduta la commissione nomini il presidente fra i membri di diritto e approvi il regolamento interno;
- la durata della commissione, originariamente prevista in sei anni, sia ridotta a cinque.
È inoltre stabilito che, in prima applicazione, il Presidente avvii il procedimento di nomina entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge e che, fino alla nuova nomina, restino prorogate le funzioni della commissione precedente.
Entrata in vigore e obsolescenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 13 dicembre 2017. Poiché si tratta di un atto di manutenzione normativa, con numerosi interventi su discipline ancora settorialmente rilevanti ma molte disposizioni ormai riferite a profili organizzativi e transitori del 2017, l’atto non è da considerarsi deprecato nel suo complesso.
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