Sentenza n. 1957/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decisione di oscurare parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e diniego parziale di accesso alla documentazione della gara per la gestione del nido d’infanzia “Il Delfino” per l’anno educativo 2026/2027, inclusi gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ricorrente, partecipante alla gara e non aggiudicataria, ha impugnato la comunicazione di aggiudicazione del 16 settembre 2026, la determinazione di oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, gli atti della procedura e il diniego, anche implicito, di accesso integrale. Con istanza del 24 settembre 2026, ai sensi della l. 241/1990 e degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, aveva chiesto la versione non oscurata dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, i verbali relativi ai Piani economici finanziari, le comunicazioni tra stazione appaltante e aggiudicataria, nonché la documentazione prodotta da quest’ultima dopo la scadenza delle offerte, anche in relazione al soccorso istruttorio. Ha dedotto l’illegittimità dell’oscuramento perché fondato su una dichiarazione generica, non idonea a individuare segreti tecnici o commerciali, e l’illegittimità della mancata ostensione degli atti richiesti. Ha inoltre domandato l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Il Comune di Fivizzano ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ricondotto la controversia al rito speciale ultra-accelerato dell’art. 36, commi 4, 7 e 8, d.lgs. 36/2023: la comunicazione di aggiudicazione già richiamava la decisione di pubblicare l’offerta oscurata e l’atto espresso di oscuramento, individuato successivamente nella determinazione del RUP del 14 settembre 2026, era comunque compreso nell’impugnazione degli atti presupposti anche non conosciuti. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità, salvo quanto relativo agli atti dichiarati inesistenti, poiché la richiesta individuava sufficientemente la documentazione. Nel merito, ha accolto la censura sull’oscuramento: la dichiarazione dell’aggiudicataria, riferita genericamente a know-how, metodologie, modelli e procedure, non individuava puntualmente le informazioni segrete né dimostrava i requisiti di segretezza, rilevanza economica e adeguate misure di protezione previsti dall’art. 98 del d.lgs. 30/2005. La stazione appaltante, inoltre, aveva motivato l’accoglimento dell’opposizione con il solo laconico richiamo alla “validità” delle ragioni addotte, senza adeguata istruttoria e motivazione. La circostanza che anche la ricorrente avesse oscurato parti della propria offerta non comportava reciprocità né rinuncia preventiva alla contestazione. La domanda è stata respinta per i verbali sui PEF e per gli altri documenti che l’Amministrazione ha dichiarato, assumendosene la responsabilità, inesistenti, non emergendo elementi che smentissero tale dichiarazione. È stata invece accolta per tutte le comunicazioni effettivamente esistenti tra stazione appaltante e aggiudicataria, comprese quelle relative alla valutazione del PEF, non potendo l’accesso essere ristretto ai soli verbali di gara. Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con annullamento degli atti nei limiti dell’interesse all’accesso e ordine ai Comuni di consentire entro 30 giorni l’accesso a tutti gli atti richiesti ed effettivamente esistenti. Comuni e controinteressata sono stati condannati ciascuno a pagare alla ricorrente € 2.000, oltre IVA e CAP, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 36, commi 4, 7 e 8, d.lgs. 36/2023
Avendo parte ricorrente compiutamente articolato censure pienamente applicabili anche all’atto espresso di segretazione di parte dell’offerta tecnica della controinteressata, deve pertanto concludersi, sulla base delle stesse esigenze di piena tutela del richiedente d’accesso e generale celerità della procedura, per la piena applicabilità alla fattispecie del rito speciale cd. “ultra-accelerato”, previsto dall’art. 36, commi 4, 7 e 8 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
Il rito speciale ultra-accelerato si applica quando la decisione di oscuramento è riconoscibile e impugnata con censure riferibili anche all’atto espresso di segretazione, pur se quest’ultimo viene individuato in giudizio dopo la proposizione del ricorso.
art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023
A questo proposito, la Sezione non può, infatti, mancare di rilevare come la prospettazione dell’Amministrazione comunale di Carrara tendente a restringere l’ostensione ai solo “verbali” di gara sia del tutto infondata alla luce della previsione di cui all’art. 36, 1° comma del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che espressamente individua gli atti oggetto di accesso nell’”offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario,… (nei)verbali di gara…(e in tutti) gli atti, ..dati e … informazioni presupposti all’aggiudicazione”
L’accesso disciplinato dall’art. 36 comprende, oltre all’offerta dell’aggiudicatario e ai verbali, anche gli atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione; non può quindi essere circoscritto ai soli verbali.
art. 35, comma 1, d.lgs. 36/2023
Anche alla luce della precisazione di cui all’art. 35, 1° comma del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 in ordine alla ricomprensione, nel diritto di accesso, anche degli atti “di esecuzione dei contratti pubblici”, la residua parte della domanda di parte ricorrente deve pertanto trovare accoglimento e deve essere affermato l’obbligo delle resistenti di permettere l’accesso della ricorrente a tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e controinteressata, comprese quelle relative alla valutazione del P.E.F. dell’aggiudicataria e sicuramente esistenti, in quanto ammesse dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Carrara.
Il diritto di accesso si estende anche agli atti della fase di esecuzione del contratto e, nel caso deciso, alle comunicazioni tra stazione appaltante e aggiudicataria relative alla valutazione del PEF, purché esistenti.
art. 98 d.lgs. 30/2005
La dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta
L’opposizione all’accesso per segreto commerciale richiede una dichiarazione motivata e comprovata che individui informazioni segrete e dotate di rilevanza economica, sottoposte a misure di protezione ragionevolmente adeguate; una generica rivendicazione di know-how o peculiarità dell’offerta non è sufficiente.
art. 116 c.p.a.
Come ampiamente noto, la materia è stata recentemente interessata da importante intervento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 9 settembre 2026, n. 8) che, in applicazione del criterio fondamentale dell’interpretazione restrittiva delle previsioni prevedenti eccezioni al rito processuale “ordinario” (in questo caso, da individuarsi nel rito ex art. 116 c.p.a.), ha ristretto l’applicabilità del rito cd. “super-accelerato al “solo caso in cui sia integrata pienamente la fattispecie legale per quei profili informativi che sono alla base dell’attivazione del rito super-accelerato e che ne rappresentano il presupposto giustificativo …..(con la conseguenza che), nei casi di mancata pubblicazione in piattaforma delle informazioni obbligatorie (art. 36, commi 1 e 2) e di omessa tempestiva ostensione della decisione sulle istanze di oscuramento (art. 36, comma 3), si riespande il rito di cui all’art. 116 c.p.a., con il relativo termine decadenziale di trenta giorni” (Cons. Stato, ad. plen., 9 settembre 2026, n. 8, punti 2.4 e 3.2 della motivazione).
Il rito dell’art. 116 c.p.a. resta applicabile quando non ricorrono integralmente i presupposti informativi del rito speciale previsto dall’art. 36; la pronuncia qui applica invece il rito ultra-accelerato perché la decisione di oscuramento era stata comunicata e specificamente impugnata.
Massime di principio
- L’oscuramento di parti di un’offerta di gara per segreti tecnici o commerciali è legittimo solo se l’operatore individua in modo puntuale le specifiche informazioni da mantenere riservate e dimostra i requisiti di segretezza e rilevanza economica, nonché l’adozione di misure di protezione ragionevolmente adeguate; non basta richiamare genericamente know-how, modelli organizzativi o peculiarità dell’offerta.
- La stazione appaltante deve verificare concretamente la sussistenza dei requisiti del segreto tecnico o commerciale e motivare in modo adeguato la decisione di accogliere l’opposizione all’accesso; un generico richiamo alla validità delle ragioni addotte non soddisfa gli obblighi di istruttoria e motivazione.
- L’accesso negli appalti pubblici non è limitato ai verbali di gara: comprende gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione e, secondo la disciplina applicabile, anche gli atti di esecuzione del contratto, inclusi gli scambi comunicativi effettivamente esistenti tra amministrazione e aggiudicatario.
- Quando l’amministrazione dichiara, assumendosene la responsabilità, che i documenti richiesti non esistono e non emergono elementi istruttori contrari, la domanda ostensiva relativa a tali documenti va respinta per mancanza del suo oggetto.
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