Sentenza del 22/11/2021 n. 36003 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF per il 2007 notificato il 22/07/2016 ritenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di accertamento per decorrenza del termine (mancato raddoppio previsto dall'art. 43 DPR 600/1973) in quanto non era stata presentata denuncia penale prima della scadenza del termine ordinario; inoltre la CTR aveva ritenuto assenti elementi specifici a carico del contribuente e aveva fatto riferimento alla mancata condanna penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati i motivi che censuravano la decisione per errore di diritto e carenza di motivazione. La Corte ha affermato che, ratione temporis, il raddoppio dei termini (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972) si fonda sull'obbligo di denuncia penale (art. 331 c.p.p.) e non richiede l'effettiva presentazione della stessa; ha inoltre ribadito l'autonomia del giudice tributario rispetto al penale e la possibilità di valutare autonomamente le prove raccolte in sede penale. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione, con condanna alle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3
Il raddoppio dei termini di accertamento si applica se è sorto l'obbligo di denuncia penale per reati fiscali (seri indizi), essendo sufficiente l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e non la concreta presentazione della denuncia; va applicato ratione temporis alla fattispecie esaminata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3
Analoga disciplina per l'IVA rispetto al raddoppio dei termini: il raddoppio opera in presenza di seri indizi di reato che obbligano alla denuncia, secondo la versione applicabile ratione temporis.
Legge n. 208 del 2015 (commi 130-132) e disposizioni transitorie
commi 130-132, disposizioni transitorie
Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati relativi a periodi d'imposta anteriori al 31/12/2016 per effetto della disciplina transitoria; pertanto non ostano all'applicazione del raddoppio nella fattispecie.
D.Lgs. n. 74 del 2000
normativa sui reati tributari
I reati fiscali previsti determinano l'obbligo di denuncia che, se sussistono seri indizi, giustifica il raddoppio dei termini di accertamento.
Codice di procedura penale, art. 331
Individua l'obbligo di denuncia da parte delle autorità; la Corte interpreta che la sussistenza dell'obbligo, e non l'effettiva presentazione, è ciò che rileva ai fini del raddoppio dei termini.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Richiamati in relazione ai criteri di motivazione delle decisioni delle commissioni tributarie: la sentenza d'appello deve esporre le ragioni per le quali respinge i motivi di gravame, non può limitarsi ad aderire acriticamente al primo grado.
Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 118
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiama i principi di motivazione delle sentenze di merito; la Corte sottolinea l'obbligo della CTR di motivare specificamente le critiche mosse in appello.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 (richiamato)
Rilevanza della disciplina del ruolo e delle imposte sui redditi nella valutazione delle presunzioni e dell'onere della prova nell'accertamento tributario.
Codice civile, artt. 2697 e 2729
Riferimento agli oneri probatori: la Corte osserva che, in casi di 'cartiere' e amministratore di fatto, può operare una presunzione che l'amministratore abbia incamerato i proventi dell'evasione e che pertanto spetti al contribuente fornire la prova contraria.
Codice di procedura penale, art. 654
Richiamato nelle censure dell'Agenzia; la Corte evidenzia comunque l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale e la possibilità di utilizzare atti d'indagine penale come elementi di prova nel processo tributario.
Codice di procedura civile, art. 132 e art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)
art. 132 c.p.c.; art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4
Strumenti procedurali invocati per censurare carenza di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondati i rilievi relativi a motivazione insufficiente e errata interpretazione della normativa sul raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Per i periodi d'imposta anteriori al 31/12/2016 il raddoppio dei termini di accertamento opera ratione temporis: rileva l'obbligo di denuncia per reati tributari (art. 331 c.p.p.), non la concreta presentazione della denuncia.
- Il giudice tributario è autonomo rispetto al giudice penale: non è vincolato all'esito del procedimento penale e può valutare autonomamente le prove raccolte dagli organi inquirenti.
- La presenza di indagini della Guardia di Finanza e l'apertura di procedimenti penali possono costituire elementi idonei a fondare il raddoppio dei termini e a giustificare un accertamento fiscale, purché adeguatamente considerati e motivati dall'Amministrazione e dal giudice tributario.
- In ipotesi di società 'cartiere' l'amministratore di fatto può essere presuntivamente ritenuto titolare dei proventi dell'evasione e quindi gravato dall'onere di fornire la prova contraria.
- Le decisioni delle commissioni tributarie d'appello devono motivare specificamente il rigetto dei motivi di gravame: la mera adesione alla motivazione di primo grado senza propria analisi è vizio rilevante e comporta cassazione.
- Verificare sempre la disciplina transitoria delle modifiche legislative in materia di termini di accertamento per stabilire quale testo normativa sia applicabile ratione temporis.
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