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Ordinanza

Ordinanza n. 2601/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro gli atti relativi a opere edilizie realizzate senza titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, deducendone l’erroneità. La controversia riguarda opere realizzate in confessata assenza di titolo edilizio: cinque casette mobili in legno, dotate di ruote e destinate a servizi sanitari; una fossa settica a loro servizio; una recinzione con pali e rete metallica; trentacinque pali infissi al suolo, senza plinti in cemento armato, destinati all’illuminazione mediante pannelli solari; la pavimentazione di una parte dell’area con betonelle e la stesura di brecciato. L’appellante ha inoltre dedotto, in termini ritenuti assolutamente generici, la sussistenza delle condizioni di conformità urbanistico-edilizia delle opere ai fini della loro sanatoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Pur rinviando ogni approfondimento alla fase di merito, ha ritenuto che non emergessero prima facie profili di erroneità della sentenza appellata, considerato che le opere erano state realizzate in assenza di titolo edilizio. Ha inoltre rilevato che la dedotta conformità urbanistico-edilizia delle opere da sanare era stata prospettata in modo assolutamente generico, senza offrire un supporto sufficiente alla domanda cautelare. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune appellato non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare proposta in appello per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado non può essere concessa quando, allo stato degli atti e salva la successiva cognizione di merito, non emergano prima facie profili di erroneità della decisione impugnata.
  • La realizzazione confessata di opere edilizie in assenza di titolo costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della plausibile fondatezza delle censure contro la sentenza che abbia respinto il ricorso.
  • La deduzione della conformità urbanistico-edilizia delle opere ai fini della sanatoria deve essere specifica; una prospettazione assolutamente generica non è sufficiente a sostenere la domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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