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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10441/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il PM impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello cautelare contro il provvedimento del GIP che aveva chiesto il sequestro preventivo di un'area 'wellness' di un albergo 5 stelle (56 m x 2,8 m, 3066 m3) realizzata in zona paesaggisticamente vincolata. Il PM contestava la qualificazione dell'area come 'vano accessorio' (scomputabile dalla superficie utile lorda) e sosteneva la sussistenza del fumus e del periculum in mora ai fini del sequestro per ipotesi di violazioni edilizie e paesaggistiche (art. 44, lett. b) TU Edilizia e art. 181 c.1-bis D.lgs. n.42/2004). Inoltre denunciava carenza/mancata motivazione in ordine alla buona fede degli indagati e alla configurabilità dell'abuso, rilevando consistenti difformità giuridiche e materiali tra progetto e opere realizzate nonché ulteriori abusi connessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del PM fondato. Ha condiviso che l'intervento (ampia area wellness articolata in più locali) non può essere qualificato come 'vano accessorio' alla luce del d.P.C.M. 20/10/2016 e della normativa regionale (DGR Veneto n.807/2014 e connessa disciplina), e che la difformità e la consistente dimensione dell'opera rendono non pacifica la buona fede degli indagati. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame nella parte in cui aveva valutato il fumus (profili su cui il riesame non avrebbe dovuto pronunciarsi) e ha rinviato al Tribunale di Verona perché valuti, nei limiti devoluti dall'appello cautelare, la sussistenza del periculum in mora. In sostanza il ricorso del PM è stato accolto e la materia rinviata per nuova decisione sul periculum.

Norme richiamate

  • D.P.C.M. 20 ottobre 2016 (Regolamento edilizio tipo), allegato a), punto 15

    "Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima..." (elenco esemplificativo di spazi accessori: portici, ballatoi, cantine, depositi, parti comuni, ecc.)

    Il regolamento definisce in termini restrittivi la 'superficie/accessorio': esempi e natura di servizio. La Corte lo usa come parametro oggettivo per escludere che un'ampia area wellness articolata e fruibile abitativamente possa essere considerata vano accessorio.

  • Art. 61 NTA (Norme Tecniche di Attuazione), n.7

    "non si computano nella superficie utile lorda i piani seminterrati ....quando siano adibiti a vani accessori"

    Il progetto comunale aveva invocato tale esclusione per scomputare la wellness dalla SUL; la Corte ha osservato che l'invocazione è tautologica se non dimostra che i locali hanno i requisiti oggettivi di accessoricità previsti dalla normativa sovraordinata.

  • DGR Regione Veneto n. 807 del 2014 (attuativa della L.R. Veneto n.11/2013), allegato a), art.7

    cite riferimenti ai limiti di altezza dei vani accessori e classificazione dei servizi (punto 55-18 per area wellness)

    La deliberazione regionale distingue tipologie di locali obbligatori per un hotel 5 stelle e disciplina limiti e requisiti; la Corte rileva che le aree wellness previste in tali atti non sono assimilabili alla categoria dei vani accessori scomputabili dalla SUL.

  • DGR Regione Veneto n. 1578 del 2018

    contenente definizioni e parametri igienico-sanitari di locali accessori (incluso riferimento ad aree benessere per strutture preesistenti)

    Atto che tratta requisiti igienico-sanitari e menziona le aree benessere ma con ambito limitato (strutture preesistenti); non legittima per sé la qualificazione di nuovi ampi locali come accessori non computabili.

  • D.lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 1-bis

    Norma in materia di tutela paesaggistica che è stata richiamata per le ipotesi di interventi eseguiti in area vincolata; rilevante per l'accertamento di eventuali abusi paesaggistici oltre che edilizi.

  • Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R./D.Lgs.), art. 44 lett. b) e art. 10, comma 1, lett. a)

    Art.44 lett. b) richiamato nella contestazione delle violazioni edilizie; art.10 lett. a) conferma che il mutamento di destinazione d'uso che incide sul carico urbanistico richiede il permesso di costruire, a prescindere dall'esecuzione di opere materiali.

  • Codice di procedura penale: art. 125, art. 173 disp. att., art. 325

    Art.125 v. contestazione di carenza motivazionale; art.173 disp.att. e art.325 c.p.p. regolano limiti di motivazione e ammissibilità delle censure in cassazione. La Corte ha ritenuto ammissibili le censure giuridiche del PM e ha censurato il Tribunale per aver valutato profili non oggetto dell'appello cautelare.

Massime di principio

  • La nozione di "vano/accessorio" va interpretata restrittivamente; locali di ampia consistenza, articolati in più ambienti e fruibili abitativamente (palestra, sale relax, cabine ecc.) difficilmente rientrano nella categoria degli accessori scomputabili dalla SUL.
  • La qualificazione giuridica (accessorio vs. locale abitabile) si valuta con riferimento alla normativa sovraordinata (d.P.C.M. regolamento tipo, norme regionali) e alla funzione effettiva del locale: se la destinazione aumenta il carico urbanistico occorre il permesso di costruire.
  • La buona fede degli autori dell'opera non può essere riconosciuta se la difformità è 'macroscopica' e rilevabile oggettivamente (dimensioni, funzione, visibilità delle opere): in tali casi la buona fede è dubbia e non esclude l'elemento soggettivo.
  • In sede di sequestro preventivo sono necessari sia il fumus che il periculum in mora; il Tribunale del riesame deve rispettare i limiti devolutivi dell'appello cautelare: se l'appello riguarda il periculum, il giudice non può decidere d'ufficio solo sul fumus tralasciando la questione devoluta.
  • Il rilascio di titoli amministrativi (permessi, autorizzazioni paesaggistiche) non esclude automaticamente responsabilità penali: va valutato valore probatorio dell'affidamento rispetto alla conoscenza oggettiva delle caratteristiche dell'opera.
  • In casi analoghi è opportuno documentare compiutamente la destinazione d'uso, le caratteristiche funzionali e i calcoli di carico urbanistico nel progetto: l'assenza di una chiara corrispondenza tra progetto e opere realizzate espone al rischio di contestazioni e misure cautelari.

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