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Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 1164 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - METODO INDUTTIVO - Omessa dichiarazione - Movimentazioni bancarie - Scudo fiscale ex art. 13bis d.l. n. 78/2009 - Esatta corrispondenza importi - Riscontro documentale - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’utilizzo delle movimentazioni bancarie ai fini dell’accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo in assenza della prova documentale dell’adesione allo scudo fiscale e della precisa corrispondenza degli importi. La mera allegazione che le somme fossero state oggetto di scudo fiscale non è sufficiente a superare la presunzione derivante dai dati bancari.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che le somme transitate sul conto corrente non potessero essere considerate ai fini dell’accertamento perché oggetto di regolarizzazione mediante lo scudo fiscale previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 78/2009. La sentenza chiarisce che tale esclusione non opera automaticamente: occorre dimostrare sia l’esatta corrispondenza tra gli importi scudati e le somme considerate nell’accertamento, sia l’effettiva adesione alla procedura di emersione mediante idonea documentazione.

Norme richiamate

  • Art. 13-bis del decreto-legge n. 78/2009

    La procedura di emersione o scudo fiscale può impedire l’utilizzo fiscale delle somme regolarizzate solo se il contribuente dimostra documentalmente l’adesione e l’esatta riferibilità delle somme oggetto di accertamento agli importi scudati.

Massime di principio

  • In caso di accertamento basato su movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e analitica dell’origine delle somme.
  • L’invocazione di una procedura di regolarizzazione fiscale non è sufficiente da sola: devono essere provati sia l’effettivo perfezionamento della procedura sia l’esatta corrispondenza degli importi.
  • Quando il contribuente ha omesso la dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione può ricorrere al metodo induttivo e valorizzare i dati bancari, salvo prova contraria specifica e documentata.
  • La documentazione deve consentire di collegare senza ambiguità ogni somma contestata alla procedura di emersione; una corrispondenza solo parziale o generica non esclude l’accertamento.

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