Sentenza del 02/03/2016 n. 1164 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - METODO INDUTTIVO - Omessa dichiarazione - Movimentazioni bancarie - Scudo fiscale ex art. 13bis d.l. n. 78/2009 - Esatta corrispondenza importi - Riscontro documentale - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’utilizzo delle movimentazioni bancarie ai fini dell’accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo in assenza della prova documentale dell’adesione allo scudo fiscale e della precisa corrispondenza degli importi. La mera allegazione che le somme fossero state oggetto di scudo fiscale non è sufficiente a superare la presunzione derivante dai dati bancari.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che le somme transitate sul conto corrente non potessero essere considerate ai fini dell’accertamento perché oggetto di regolarizzazione mediante lo scudo fiscale previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 78/2009. La sentenza chiarisce che tale esclusione non opera automaticamente: occorre dimostrare sia l’esatta corrispondenza tra gli importi scudati e le somme considerate nell’accertamento, sia l’effettiva adesione alla procedura di emersione mediante idonea documentazione.
Norme richiamate
Art. 13-bis del decreto-legge n. 78/2009
La procedura di emersione o scudo fiscale può impedire l’utilizzo fiscale delle somme regolarizzate solo se il contribuente dimostra documentalmente l’adesione e l’esatta riferibilità delle somme oggetto di accertamento agli importi scudati.
Massime di principio
- In caso di accertamento basato su movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e analitica dell’origine delle somme.
- L’invocazione di una procedura di regolarizzazione fiscale non è sufficiente da sola: devono essere provati sia l’effettivo perfezionamento della procedura sia l’esatta corrispondenza degli importi.
- Quando il contribuente ha omesso la dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione può ricorrere al metodo induttivo e valorizzare i dati bancari, salvo prova contraria specifica e documentata.
- La documentazione deve consentire di collegare senza ambiguità ogni somma contestata alla procedura di emersione; una corrispondenza solo parziale o generica non esclude l’accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 17 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 119 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 446 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 567 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 1160 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →