Cassazione Civile, Sentenza n. 24486/2021 del 10/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla legittimità di più contratti di lavoro a termine stipulati tra il Di Pietro e la Provincia di Chieti (e la Regione Abruzzo). Nei contratti era omessa l'indicazione delle ragioni giustificative del termine, in presunta violazione del d.lgs. n. 368/2001 e della direttiva 1999/70/CE. In primo grado il lavoratore aveva chiesto accertamento di illegittimità dei termini e risarcimento; la Corte d'appello, accogliendo in parte, dichiarò privo di effetto il termine del primo dei contratti e condannò la Provincia al risarcimento in misura equivalente a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La Provincia impugnava in Cassazione contestando, tra l'altro, la sussistenza di una domanda risarcitoria e la legittimità della liquidazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della Provincia di Chieti sia il ricorso incidentale del Di Pietro. Ha ritenuto fondato il principio per cui, in presenza di reiterazione illegittima di contratti a termine nel pubblico impiego, opera una presunzione di danno agevolatrice (richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite e l'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010) che esonera il lavoratore dall'onere probatorio pieno dell'esistenza del danno, consentendo così la condanna risarcitoria anche in assenza di specifiche allegazioni. Ha confermato altresì che la conversione del rapporto a tempo indeterminato nel settore pubblico è esclusa per legge (art. 36 d.lgs. 165/2001) e che la normativa regionale non può derogare all'obbligo, imposto dal d.lgs. n. 368/2001, di indicare le ragioni del termine nel contratto scritto. Di conseguenza è stato confermato l'operato della Corte territoriale e la condanna per il risarcimento (quantificata in 20 mensilità), con compensazione delle spese di Cassazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 2 (e riferimenti agli artt. 4, 5 nel ricorso incidentale)
La mancata indicazione, nel contratto scritto, delle ragioni che giustificano il termine rende nulla la clausola di apposizione del termine; norma imperativa che non può essere derogata dalla legislazione regionale.
Nel pubblico impiego la violazione della disciplina sui contratti a termine non dà luogo alla conversione in rapporto a tempo indeterminato ma a conseguenze risarcitorie; la norma è applicata unitamente alla giurisprudenza che individua la misura e il meccanismo risarcitorio.
Prevede un risarcimento predeterminato entro un minimo e un massimo che può esonerare il lavoratore dall'onere della prova del danno in caso di reiterazione illecita di contratti a termine nel pubblico impiego.
Direttiva 1999/70/CE (Accordo quadro allegato)
La clausola 5 richiede misure dissuasive contro gli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine; giustifica l'adozione di misure agevolatrici probatorie e riparatorie per il lavoratore.
Costituzione, art. 97
Il principio dell'accesso mediante concorso giustifica la disciplina differenziata del pubblico impiego e la scelta legislativa che esclude la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato.
Cass. Sez. Un. n. 5072/2016 (giurisprudenza)
Ha affermato il principio per cui, in caso di illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, opera una presunzione di danno che giustifica la liquidazione risarcitoria senza piena prova del danno, richiamata e applicata dalla Corte nel caso di specie.
Massime di principio
- Se una pubblica amministrazione stipula più contratti a termine successivi senza specificare nel testo scritto le ragioni della temporaneità si configura un'illegittima reiterazione che può dar luogo a responsabilità risarcitoria.
- In presenza di reiterazione illegittima di contratti a termine nel pubblico impiego opera una presunzione legale di danno (c.d. agevolazione probatoria) richiamata dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010 e dalla giurisprudenza di legittimità; il lavoratore è così esentato dall'onere di provare integralmente il danno subito, salvo che provi danni ulteriori.
- La mancata allegazione dettagliata del danno nelle conclusioni può essere superata se il giudice interpreta complessivamente l'atto introduttivo del giudizio: la parte espositiva può integrare la domanda e consentire al giudice di pronunciarsi sul risarcimento quando le condizioni di legge e di giurisprudenza lo giustificano.
- Nel pubblico impiego la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per la violazione delle norme sui contratti a termine è in linea di massima esclusa (art. 36 d.lgs. 165/2001); il rimedio è risarcitorio e non la conversione, anche quando l'assunzione è avvenuta mediante graduatorie o procedure selettive.
- La normativa regionale non può derogare alle disposizioni imperative del d.lgs. n. 368/2001: le amministrazioni devono indicare e poter provare le ragioni oggettive dei contratti a termine e delle loro proroghe per evitare la nullità della clausola di termine.
- Per le amministrazioni pubbliche la strada più sicura per evitare contenziosi è inserire nei contratti a termine la causale specifica richiesta dalla legge e conservare idonea documentazione probatoria delle ragioni oggettive e temporanee dell'assunzione o della proroga.
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