Cassazione Civile, Sentenza n. 24485/2021 del 10/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I controricorrenti avevano chiesto la condanna della Clinic Center S.p.A. al pagamento dell'indennita di vacanza contrattuale relativa al CCNL Case di Cura Private per il periodo 1/1/2006-31/8/2010. La Corte d'Appello di Napoli, riformando il primo grado, aveva accolto la domanda ritenendo che il verbale del 31/1/2013 tra AIOP e OO.SS., pur riconoscendo il diritto dei lavoratori all'una tantum, avesse subordinato la quantificazione e l'erogazione a una condizione meramente potestativa (procrastinazione basata sulla volontà datoriale e sulla crisi settoriale), con conseguente nullità della condizione ai sensi dell'art. 1355 c.c. e liquidazione dell'indennità in applicazione dei nuovi minimi tabellari (biennio 2006-2007). Clinic Center ha proposto ricorso per cassazione contestando in particolare l'erroneità dell'ermeneutica usata dalla Corte territoriale, l'introduzione di questione non dedotta dalle parti e la qualificazione della condizione come meramente potestativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Clinic Center, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati in motivazione. La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia dato un'interpretazione atomistica e letterale del verbale del 31/1/2013, estrapolando la locuzione sul "diritto inderogabile" senza considerare il contesto fattuale ed economico (crisi oggettiva del settore e rinvii alla negoziazione regionale), e abbia scorrettamente qualificato la clausola come condizione meramente potestativa. La Cassazione ha richiamato i principi di ermeneutica contrattuale (valorizzazione del contesto, criteri teleologici e sistematici e comportamento successivo delle parti) e ha anche precisato che l'accordo interconfederale (Accordo sul costo del lavoro 23/7/1993) ha natura programmatica e non crea di per sé posizioni soggettive senza recepimento nella contrattazione collettiva nazionale. La sentenza è stata quindi annullata e la questione rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4
Fondamento delle doglianze di cassazione: i motivi invocano la violazione delle norme di ermeneutica e l'omessa o falsa applicazione della legge processuale; la Corte ha esaminato la congruità della motivazione alla luce di tali rimedi di legittimità.
art. 1362 c.c.
Richiamato come principio primario di interpretazione: la comune intenzione delle parti prevale sull'elemento puramente letterale; la Corte ha richiamato la necessità di indagare anche i criteri logici e teleologici quando il testo risulti incongruente con indici esterni.
art. 1363 c.c.
Usato per sostenere l'indagine complessiva delle clausole rilevanti e la valorizzazione della connessione tra disposizioni negoziali e del comportamento successivo delle parti nel definire la volontà contrattuale.
art. 1355 c.c.
La Corte d'appello aveva invocato la nullità di una condizione meramente potestativa; la Cassazione ha invece ritenuto che non fossero ricorrenti i presupposti per qualificare la clausola come meramente potestativa quando l'evento dipende da fattori esterni (finanziamento regionale) e da valutazioni di interesse.
art. 2099 c.c.
Richiamato dalla difesa resistente in ordine alla disciplina retributiva; la Corte ha ricordato che non esiste un automatismo di ordine pubblico che imponga il rispetto dei minimi contrattuali indipendentemente da una valutazione complessiva di adeguatezza e proporzionalità del salario.
art. 36 Cost.
La Corte ha richiamato il principio costituzionale relativo al lavoro e alla retribuzione equa: l'eventuale adeguamento retributivo deve scaturire da accertamento della insufficienza e sproporzione della retribuzione complessiva, non dall'applicazione meccanica dei minimi.
Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 (Accordo interconfederale)
La Corte ha ribadito la natura programmatica/interconfederale dell'accordo: non attribuisce di per sé posizioni soggettive piene e può costituire fonte di diritto all'indennità solo se recepito dalla contrattazione collettiva nazionale.
CCNL 15/9/2010 settore sanità privata
Nel rinnovo è stata prevista la possibilità di negoziare a livello regionale l'eventuale indennità una tantum per il periodo 2006-2010; la Corte ha ritenuto centrale tale autonomia decentrata e la valutazione delle specifiche condizioni regionali nel determinare l'obbligo di corresponsione.
art. 23 comma 8-bis D.L. 28/10/2020 n.137 convertito L. 18/12/2020 n.176
Richiamato processualmente per il deposito di conclusioni del P.M.; norma citata nell'istruttoria processuale senza incidenza sul merito sostanziale della controversia.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di verbali, preamboli e accordi sindacali occorre valutare il testo nel suo contesto complessivo, valorizzando le clausole connesse e il comportamento successivo delle parti; non è permesso estrapolare locuzioni isolate per trarne effetti sostanziali contrari al contesto.
- Un accordo interconfederale o programmatico (es. Accordo sul costo del lavoro 1993) non crea automaticamente diritti soggettivi pienamente esigibili se non viene recepito o disciplinato dalla contrattazione collettiva applicabile.
- La qualificazione di una clausola come condizione meramente potestativa richiede che l'adempimento dipenda da un mero arbitrio della parte; se l'evento è esterno, oggettivo o collegato a valutazioni d'interesse (ad es. reperimento di finanziamenti regionali) la condizione può legittimamente essere di natura sospensiva e non essere nulla.
- Il giudice di merito deve considerare la situazione economica e i presupposti oggettivi (es. crisi settoriale) evocati dalle parti nel leggere la portata degli impegni negoziali decentrati.
- La tutela costituzionale della retribuzione (art. 36 Cost.) non impone l'automatico adeguamento ai minimi tabellari: occorre un accertamento complessivo sulla sufficienza e proporzionalità della retribuzione percepita.
- In sede processuale il giudice deve attenersi alle questioni dedotte dalle parti; l'intervento d'ufficio su profili nuovi è possibile solo nei limiti della legge e senza pregiudizio del diritto di difesa delle parti.
- Nelle controversie sindacali e collettive è particolarmente rilevante il criterio sistematico-teleologico di interpretazione (art. 1363 c.c.) data la complessità degli atti e l'uso di premesse e note a verbale che possono incidere sulla portata degli impegni assunti.
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