Cassazione Civile, Ordinanza n. 23213/2026 del 14/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto nel 2015 le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e incompleta attuazione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, che imponevano una adeguata remunerazione per i medici frequentanti le scuole di specializzazione. Sostenevano di non aver percepito alcun compenso durante la specializzazione e di avere diritto al risarcimento. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di alcuni ministeri, rigettato la domanda del medico specializzato in neurofisiopatologia perché quella specializzazione non era compresa tra quelle contemplate dalle direttive, e rigettato le altre domande per prescrizione. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto per prescrizione. In cassazione venivano proposti quattro motivi: 1) erronea individuazione del dies a quo della prescrizione nel 27 ottobre 1999, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 2) censura di un obiter dictum della sentenza d'appello; 3) omessa pronuncia sull'appello del medico specializzato in neurofisiopatologia, che sosteneva l'equipollenza della propria specializzazione; 4) motivo assorbito, relativo alla stessa posizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché contrastante con un orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999; ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiamando anche una precedente pronuncia della Corte di giustizia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché diretto contro un obiter dictum. Quanto al terzo motivo, la Corte ha riconosciuto l'omessa pronuncia del giudice d'appello, ma ha ritenuto che la censura fosse comunque inammissibile perché non decisiva e perché il motivo d'appello sottostante era manifestamente infondato: la neurofisiopatologia non era una specializzazione prevista dalle direttive e dunque non sussisteva il diritto alla remunerazione/risarcimento. Il quarto motivo è stato assorbito. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di somme ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando abuso del processo.
Norme richiamate
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato della Corte.
art. 100 c.p.c.
È inammissibile il motivo privo di interesse, come quello diretto contro un mero obiter dictum.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia integra un vizio denunciabile, ma la sua rilevanza va valutata alla luce della decisività della questione non esaminata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per denunciare il vizio di omessa pronuncia.
art. 384 c.p.c.
La Corte di cassazione può decidere nel merito quando accoglie il ricorso e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; il principio è richiamato per spiegare che, in caso di omessa pronuncia su questioni infondate in diritto, sarebbe possibile una decisione nel merito.
art. 360-bis n. 2 c.p.c.
Il motivo è inammissibile se la denuncia del vizio processuale non evidenzia una violazione dei principi regolatori del giusto processo e non mostra un concreto pregiudizio.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o abusivi può giustificare la condanna al pagamento di una somma equitativa.
art. 96, primo comma, c.p.c.
Richiamato in via alternativa come possibile base della condanna per dolo o colpa grave.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Richiamato per la maggiorazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Direttiva 75/362/CEE
Costituisce, insieme alle direttive collegate, la base dell'obbligo di prevedere una remunerazione per i medici specializzandi in scuole riconosciute.
Direttiva 75/363/CEE
Come sopra, rileva per individuare le specializzazioni coperte dall'obbligo di remunerazione.
Direttiva 82/76/CEE
Ha introdotto l'obbligo di adeguata remunerazione per i medici specializzandi; il suo tardivo recepimento fonda la pretesa risarcitoria.
legge 8 agosto 1991, n. 257
Individuata come tardiva e parziale attuazione delle direttive richiamate.
legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
Ha riconosciuto una borsa di studio solo a favore di chi era già munito di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; da tale data la Corte fa decorrere il termine di prescrizione decennale.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive europee si prescrive, in difetto di diversa disciplina speciale, nel termine ordinario decennale decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto dell'Unione sia già stata risolta in modo univoco e la Corte di giustizia si sia già pronunciata su una fattispecie identica.
- In materia di prescrizione dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri possono opporre termini ragionevoli purché non rendano eccessivamente difficile l'esercizio del diritto; tale limite non è violato quando il ritardo nell'azione dipende dall'inerzia del titolare e non da un comportamento dello Stato che abbia determinato la tardività della domanda.
- È inammissibile il motivo di ricorso diretto contro un mero obiter dictum, poiché manca l'interesse ad impugnare una statuizione non decisiva per la decisione.
- Nel vizio di omessa pronuncia, la censura è scrutinabile solo se la questione non esaminata è decisiva e non manifestamente infondata; altrimenti la cassazione con rinvio sarebbe inutile e contraria alla ragionevole durata del processo.
- La specializzazione medica non compresa tra quelle previste dalle direttive comunitarie non fonda il diritto alla remunerazione o al correlato risarcimento per tardiva trasposizione, anche se in sede nazionale sia stata poi considerata equipollente ad altre branche.
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