Ordinanza n. 1809/2026 - Firenze, Sezione 4
ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. ed artt. 39 e 63 c.p.a. per l’accertamento dello stato dei luoghi e delle cause che hanno condotto al dissesto strutturale della banchina e dei piazzali della Calata Assab nella Darsena Uno del Porto di Livorno, delle connesse responsabilità e dell’idoneità della soluzione progettuale fatta elaborare da LTM, nonché per la conciliazione della controversia fra LTM e la concedente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di accertamento tecnico preventivo sul dissesto della banchina Calata Assab e dei piazzali retrostanti, sulle cause del degrado, sulle responsabilità connesse e sull'idoneità e sui costi degli interventi di ripristino
Esito
La controversia
La concessionaria ha proposto ricorso per ottenere un accertamento tecnico preventivo sullo stato di conservazione della banchina Calata Assab, del fondale e dei piazzali retrostanti, nonché sulle cause e sull'evoluzione temporale dei dissesti, sull'efficacia degli interventi urgenti eseguiti nel 2013, sulla necessità di ulteriori interventi di manutenzione e sull'idoneità e sui costi della soluzione progettuale predisposta per ripristinare la funzionalità della banchina. L'accertamento è funzionale a un eventuale giudizio di merito di accertamento negativo, nel quale la concessionaria intende sostenere di non essere responsabile dei dissesti e di non essere debitrice verso l'Autorità portuale per inadempimenti agli obblighi concessori, oltre che a favorire una conciliazione. L'Autorità portuale si è costituita condividendo l'interesse all'accertamento, ma ha formulato quesiti in parte diversi, volti anche a verificare l'incidenza dell'erosione causata dalle eliche delle navi e le misure di monitoraggio e prevenzione eventualmente esigibili dall'utilizzatore dell'accosto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile la richiesta di accertamento tecnico preventivo. Ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva perché la controversia riguarda un rapporto di concessione di beni pubblici, e ha reputato utilizzabile lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo nel processo amministrativo ai sensi dell'art. 64, comma 5, c.p.a. Ha inoltre rilevato, anche in considerazione della posizione concorde delle parti, l'urgenza di accertare lo stato dei luoghi prima del giudizio, così da consentire eventuali interventi di ripristino senza pregiudicare le ragioni di credito, e la ricorrenza dei presupposti per l'accertamento e la determinazione dei crediti contrattuali o da fatto illecito anche in funzione conciliativa. Ha nominato un consulente tecnico d'ufficio e delegato il relatore a riceverne il giuramento, a precisare i quesiti nel contraddittorio delle parti e a ricevere la nomina dei consulenti di parte. Ha fissato la camera di consiglio al 28 ottobre 2026. Non ha deciso le responsabilità sostanziali delle parti né la fondatezza delle rispettive pretese di credito.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
Rileva preliminarmente il Collegio che nella specie si verte in ambito di rapporto di concessione di beni pubblici, come tale rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., che esclude da tale ambito giurisdizionale solo le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi e quella attribuite ai Tribunale della Acque pubbliche.
Le controversie inerenti a un rapporto di concessione di beni pubblici rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa, salvo le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi e quelle attribuite ai Tribunali delle acque pubbliche.
art. 64, comma 5, c.p.a.
La richiesta avanzata – nomina di CTU per accertamento tecnico preventivo – risulta altresì ammissibile, giusto il disposto dell’art. 64, comma 5, c.p.a., a mente del quale “il giudice può disporre anche l’assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento”, trattandosi peraltro di strumento ritenuto da questo T.a.r. ammissibile nel processo amministrativo anche prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (cfr. TAR Toscana, sez. I: ord. 20 dicembre 1996, n. 783; ord. 16 luglio 2012, n. 1330).
Nel processo amministrativo è ammissibile l'accertamento tecnico preventivo quale mezzo di prova previsto dal codice di procedura civile, nei limiti indicati dall'art. 64, comma 5, c.p.a.
art. 696-bis c.p.c.
Il Collegio rileva altresì che sussistono nella specie, come peraltro pacifico tra le parti, i presupposti di cui all’art. 696 bis c.p.c., cioè l’urgenza di verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, stante la necessità di consentire alle parti eventuali interventi di ripristino senza perdere le connesse ragioni di credito.
L'accertamento tecnico preventivo è ammissibile quando occorre verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi o la condizione delle cose e l'accertamento è necessario per consentire interventi di ripristino senza pregiudicare le connesse ragioni di credito.
art. 696-bis c.p.c.
Sussistono pure i requisiti di cui all’art. 696 bis c.p.c. ai fini dell’accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, anche in una possibile logica conciliativa secondo quanto previsto dalla norma stessa e ventilato dalle parti.
Lo strumento può essere utilizzato anche per accertare e determinare crediti derivanti dall'inadempimento o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali, oppure da fatto illecito, e può svolgere una funzione conciliativa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo è ammissibile l'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 696-bis c.p.c., in quanto riconducibile ai mezzi di prova che il giudice può assumere ai sensi dell'art. 64, comma 5, c.p.a.
- Nei rapporti di concessione di beni pubblici, le controversie inerenti al rapporto rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta eccezione per quelle relative a indennità, canoni e altri corrispettivi e per quelle attribuite ai Tribunali delle acque pubbliche.
- L'accertamento tecnico preventivo può essere disposto prima del giudizio quando l'urgenza di verificare lo stato dei luoghi o la condizione delle cose richieda di consentire interventi di ripristino senza pregiudicare le connesse ragioni di credito; può inoltre essere diretto all'accertamento e alla determinazione di crediti contrattuali o derivanti da fatto illecito, anche in funzione conciliativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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