Sentenza del 20/07/2015 n. 2722 - Comm. Trib. Prov. Bari
ICI - Ente ecclesiastico con personalità giuridica - Destinazione didattica dell'immobile - Natura commerciale priva di rilevanza reddituale - Esenzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 a un immobile appartenente a un ente ecclesiastico con personalità giuridica e destinato ad attività didattica. Il punto centrale era stabilire se tale attività avesse natura commerciale incompatibile con l'esenzione oppure se, essendo priva di effettiva rilevanza reddituale e svolta in presenza di disavanzi, integrasse una finalità religiosa e solidaristica.
La decisione
È stata riconosciuta l'esenzione ICI. La decisione ha ritenuto necessario, sul piano soggettivo, che l'ente ecclesiastico fosse munito di personalità giuridica e operasse come ente non commerciale, caratterizzato dall'assenza di lucro soggettivo e di condizioni di libera concorrenza. Sul piano oggettivo, la destinazione didattica dell'immobile è stata considerata compatibile con l'esenzione quando l'attività non produce benefici reddituali e presenta disavanzi, poiché in tal caso non assume una rilevante natura commerciale.
Norme richiamate
Art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
Esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto.
L'esenzione richiede sia un requisito soggettivo, consistente nella natura non commerciale dell'ente ecclesiastico munito di personalità giuridica, sia un requisito oggettivo, consistente nell'utilizzo dell'immobile per un'attività non commercialmente rilevante. La destinazione didattica può beneficiare dell'esenzione quando non genera utili o benefici reddituali e l'attività è svolta anche in presenza di disavanzi.
Massime di principio
- Per applicare l'esenzione ICI agli immobili degli enti ecclesiastici occorre verificare congiuntamente la natura non commerciale dell'ente e l'effettivo utilizzo dell'immobile per una delle attività agevolate.
- La sola destinazione didattica dell'immobile non è sempre sufficiente: l'attività deve essere concretamente priva di rilevanza economica o reddituale, valutando l'assenza di lucro soggettivo, la mancata distribuzione di utili e l'eventuale presenza di disavanzi.
- La presenza di entrate o di corrispettivi non esclude automaticamente l'esenzione, ma può diventare decisiva se l'attività opera secondo logiche di mercato, in concorrenza e con produzione di utili.
- La personalità giuridica dell'ente ecclesiastico costituisce, secondo la decisione riassunta, un presupposto soggettivo rilevante per l'applicazione dell'esenzione.
- In casi analoghi è opportuno documentare sia la natura e lo statuto dell'ente sia i bilanci, i costi, le modalità di finanziamento e l'effettivo utilizzo dell'immobile, così da dimostrare l'assenza di una concreta finalità lucrativa.
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