Sentenza del 28/03/2017 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Costi ed altri oneri - E' onere del contribuente fornire la prova del sostenimento di un costo e della sua inerenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità ai fini IRAP e la detraibilità ai fini IVA dei costi fatturati dalla ditta individuale M.M. per servizi di facchinaggio, carico, scarico e movimentazione merci svolti nel 2008. Secondo l'Ufficio, la società non aveva dimostrato né l'effettivo sostenimento dei costi né la loro inerenza e coerenza economica con l'attività d'impresa. Le fatture erano generiche, mancavano contratti, corrispondenza, documenti di trasporto e altri elementi attestanti le prestazioni; inoltre, la società non aveva fornito prova dei pagamenti, sostenendo che fossero avvenuti in contanti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza della C.T.P. che aveva accolto il ricorso della società. Ha stabilito che la sola fattura, anche se registrata in contabilità, non prova l'effettività e l'inerenza del costo. La società avrebbe dovuto fornire una prova concreta mediante pagamenti tracciabili o documentati, contratti, corrispondenza, ordini, documenti di trasporto o altra documentazione idonea. È rimasto quindi valido il recupero a tassazione, ridotto in sede di accertamento con adesione a euro 16.950,00, con le conseguenti rettifiche dei redditi dei soci. La società è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate euro 600,00 per le spese del grado d'appello e euro 600,00 per il primo grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986, art. 75, comma 6
La disposizione è stata abrogata.
L'abrogazione non elimina l'onere del contribuente di dimostrare concretamente i costi dedotti; amplia soltanto i mezzi di prova utilizzabili, consentendo di dimostrare il costo anche con elementi diversi dalle scritture contabili tradizionali.
D.P.R. 633/1972, art. 21, comma 2
Le fatture devono contenere gli elementi richiesti dalla legge.
Fatture generiche o prive di indicazioni sufficienti sull'oggetto e sulle modalità delle prestazioni possono non essere idonee a dimostrare l'effettività dell'operazione e il diritto alla detrazione IVA.
Principi giurisprudenziali su inerenza, effettività e coerenza economica dei costi
La deduzione fiscale richiede che il contribuente provi sia l'effettivo sostenimento del costo sia la sua inerenza all'attività d'impresa e la coerenza economica dell'operazione. La registrazione contabile e il pagamento, considerati isolatamente, possono non essere sufficienti se mancano ulteriori elementi probatori.
Massime di principio
- L'onere di provare l'esistenza, l'ammontare e l'inerenza di un costo dedotto grava sul contribuente.
- Una fattura regolarmente registrata non dimostra da sola che la prestazione sia stata realmente eseguita; è opportuno conservarne il supporto documentale, come contratto, ordine, corrispondenza, rapporti di attività, documenti di consegna o altra evidenza concreta.
- I pagamenti tracciabili sono particolarmente importanti: il pagamento in contanti, soprattutto per costi rilevanti o ricorrenti, può essere ritenuto insufficiente se non è accompagnato da ulteriori prove.
- Il collegamento astratto tra il costo e l'oggetto sociale non basta: occorre dimostrare che la spesa sia stata effettivamente sostenuta e funzionale all'attività esercitata.
- L'abrogazione di una specifica regola sulle modalità di prova non comporta l'esonero dall'onere probatorio, ma consente di utilizzare una pluralità di elementi documentali e presuntivi coerenti e concordanti.
- Quanto maggiore è l'incidenza del costo sull'attività o sulla struttura dei costi dell'impresa, tanto più rigorosa può essere la valutazione della documentazione disponibile.
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