Circolare numero 64 del 23-04-2013
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la CONF.A.L.P. – Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con la CONF.A.L.P. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti, valida fino al 31 dicembre 2013. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione e presentazione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i costi del servizio, nonché gli aspetti di responsabilità, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili.
Convenzione CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta con la CONF.A.L.P. – Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. La convenzione, approvata con determinazione n. 243 del 21 dicembre 2012 e firmata il 27 febbraio 2013, ha validità fino al 31 dicembre 2013.
Soggetti interessati
Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Rimane esclusa l’applicazione dell’articolo 23-octies della legge n. 485/72 ai titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma riguarda esclusivamente le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e con le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal pensionato e controfirmato dal responsabile locale della CONF.A.L.P.
Ai fini della presentazione all’INPS, è richiesto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’Organizzazione abilitati alla firma e alla consegna delle deleghe siano comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, tramite la sede locale o gli uffici centrali della CONF.A.L.P.
Decorrenza delle deleghe e modalità di presentazione
Le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, presentate alla struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello dell’acquisizione. Lo stesso criterio temporale vale per le revoche.
Le deleghe controfirmate dal responsabile o dall’incaricato abilitato devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una copia viene restituita dalla sede INPS alla CONF.A.L.P. con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca e concorrenza tra deleghe
Se il pensionato ha rilasciato più deleghe a organizzazioni sindacali diverse, ai fini della trattenuta opera la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. In tal caso prevale la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non equivale, di per sé, a revoca implicita della precedente.
Quando la revoca è comunicata direttamente dal pensionato, la struttura periferica la acquisisce e la revoca ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono le seguenti:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non oltre il doppio di tale misura;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse. I relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e la CONF.A.L.P.
I costi del servizio di riscossione, determinati sulla base della contabilità analitica per l’esercizio 2011, sono indicati come segue:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esonero da responsabilità
Con l’articolo 10 della convenzione la CONF.A.L.P. esonera l’INPS da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il pensionato soggetto alla trattenuta e l’Organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, la CONF.A.L.P. si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS I3. Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA25350, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27350, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale. Nell’allegato n. 2 sono riportate le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto e durata della convenzione
In data 27 febbraio 2013 è stata sottoscritta con la CONF.A.L.P. una convenzione, approvata con determinazione n. 243 del 21 dicembre 2012, per la riscossione dei contributi sindacali tramite trattenuta sulle pensioni. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della CONF.A.L.P. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS, tramite la sede locale o gli uffici centrali dell’Organizzazione.
Decorrenza di deleghe e revoche
Le deleghe presentate alla struttura territoriale INPS competente e le revoche producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della loro acquisizione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, di cui una viene restituita dalla sede INPS con timbro e firma per ricevuta; elenco e copia della delega fanno fede in caso di contestazione dell’avvenuta presentazione.
Revoca e concorrenza tra deleghe
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a più organizzazioni sindacali, ai fini della trattenuta vale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente, nel qual caso prevale la successiva. Il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato, la struttura periferica la acquisisce e questa ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle rate di pensione, compresa la tredicesima e esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, secondo tre aliquote progressive: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente e non oltre il doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse, con adempimenti a livello centrale tra la Direzione Generale e la CONF.A.L.P. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono indicati in: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega € 0,74; variazione (revoca più acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.
Esenzione da responsabilità
Con l’articolo 10 della convenzione la CONF.A.L.P. esonera l’INPS da ogni responsabilità per i rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, la CONF.A.L.P. si impegna a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
È assegnato il codice INPS I3. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sono istituiti i conti GPA25350, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27350, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale; nell’allegato 2 sono riportate le variazioni al piano dei conti.
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