Circolare numero 61 del 23-04-2013
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 27 febbraio 2013 con la CONF.I.L. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2013. Vengono definiti i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di rilascio e presentazione, la decorrenza di deleghe e revoche, la misura del contributo in percentuale sull’importo lordo della pensione e gli aspetti finanziari e contabili. Sono inoltre indicati l’esonero di responsabilità dell’INPS nei rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale e il codice INPS assegnato alla CONF.I.L.
Convenzione INPS-CONF.I.L. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-CONF.I.L. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 27 febbraio 2013 con la CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori, già approvata con determinazione n. 244 del 21 dicembre 2012, per la riscossione, mediante trattenuta sulle pensioni, dei contributi sindacali degli iscritti. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2013 e disciplina sia i profili sostanziali della delega sia gli aspetti finanziari, contabili e di responsabilità.
Soggetti legittimati alla delega
L’articolo 1 della convenzione richiama l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono aderire al servizio. Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo dell’assicurazione medesima, gestito dall’INPS.
Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la disciplina riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere resa su un modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati l’importo del contributo e le autorizzazioni al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal pensionato e controfirmato dal responsabile locale della CONF.I.L.
Ai fini operativi, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione sindacale autorizzati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto dalla sede locale o dagli uffici centrali della CONF.I.L.
Decorrenza delle deleghe e delle revoche
Le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione e presentate alla struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Lo stesso criterio temporale si applica alle revoche.
Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia resta agli atti mentre l’altra viene restituita dall’INPS alla CONF.I.L. con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Regole in caso di più deleghe e revoca
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di due o più organizzazioni sindacali, prevale la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in tal caso produce effetti la delega successiva.
La circolare precisa inoltre che il rilascio di una nuova delega non equivale a revoca implicita della precedente. Se la revoca viene comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica la acquisisce e la revoca diventa efficace dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sulle singole rate lorde di pensione, comprensive della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono differenziate per scaglioni:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione regolano i rapporti finanziari e gli adempimenti connessi, affidati a livello centrale alla Direzione Generale e alla CONF.I.L.
I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2011, sono indicati come segue:
- € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
- € 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
- € 0,74 per revoca delega;
- € 1,48 per variazione, intesa come revoca e acquisizione di nuova delega;
- € 0,04 per gestione delega.
Esonero di responsabilità e disciplina delle controversie
Con l’articolo 10, la CONF.I.L. esonera l’INPS da ogni responsabilità connessa ai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, la CONF.I.L. si obbliga a ristorare l’Istituto di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali controversie.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla CONF.I.L. è attribuito il codice INPS I6. Per la rilevazione contabile delle trattenute sindacali effettuate sulle pensioni sono istituiti due conti:
- GPA25352, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27352, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale, mentre nell’allegato n. 2 sono riportati i conti contabili istituiti.
Punti principali
Ambito e durata della convenzione
È stata sottoscritta una convenzione con la CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori, approvata con determinazione n. 244 del 21 dicembre 2012, per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di tale assicurazione, gestito dall’INPS. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale della CONF.I.L. I nominativi dei soggetti abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali dell’organizzazione sindacale. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla sede INPS con timbro e firma per ricevuta; elenco e copia della delega valgono, in caso di contestazione, come prova dell’avvenuta presentazione.
Decorrenza delle deleghe e delle revoche
Le deleghe rilasciate da persone già titolari di pensione, presentate alla struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Lo stesso criterio vale per le revoche. Se risultano più deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, ha effetto la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in tal caso prevale la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica procede all’acquisizione e la revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sulle singole rate lorde di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio dello stesso; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e la CONF.I.L. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono fissati in: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca delega; € 1,48 per variazione (revoca più acquisizione nuova delega); € 0,04 per gestione delega.
Esonero di responsabilità
Con l’articolo 10, la CONF.I.L. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la CONF.I.L. si impegna a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla CONF.I.L. è assegnato il codice INPS I6. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti i conti GPA25352, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27352, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
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