Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 62 del 23-04-2013

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI – A.I.C., per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 15 febbraio 2013 tra INPS e Associazione Italiana Coltivatori (A.I.C.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti, valida fino al 31 dicembre 2013. Vengono indicati i pensionati che possono rilasciare delega, le modalità di sottoscrizione e trasmissione, la decorrenza di deleghe e revoche, la misura del contributo, i costi di gestione a carico della convenzione, le regole di esonero da responsabilità, il codice INPS attribuito e le istruzioni contabili con i relativi conti.

Convenzione INPS-A.I.C. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-A.I.C. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 15 febbraio 2013 tra INPS e Associazione Italiana Coltivatori (A.I.C.), approvata con determinazione n. 241 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni degli iscritti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013 e disciplina in modo puntuale soggetti ammessi, modalità di delega, decorrenza, revoca, misura del contributo, aspetti finanziari e contabili.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 riguarda esclusivamente prestazioni pensionistiche derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere redatta sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e controfirmato dal responsabile locale dell’A.I.C.

I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale o degli uffici centrali dell’A.I.C.

Decorrenza della delega e della revoca

Le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione e presentate alla Struttura territoriale INPS competente producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello dell’acquisizione, così come le revoche.

Le deleghe controfirmate devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla Sede INPS all’A.I.C. con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, unitamente alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.

Se un pensionato ha rilasciato più deleghe a organizzazioni sindacali diverse, è produttiva di effetti la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in tal caso vale la delega presentata successivamente. È inoltre precisato che il rilascio di una nuova delega non comporta revoca implicita della precedente. Qualora l’INPS riceva direttamente dal pensionato una comunicazione di revoca, la Struttura periferica la acquisisce e la revoca acquista efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I rapporti finanziari sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e i relativi adempimenti sono svolti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’A.I.C.

I costi del servizio di riscossione, determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2011, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega: € 0,74;
  • variazione, intesa come revoca e acquisizione di nuova delega: € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità

Con l’articolo 10 della convenzione, l’A.I.C. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, l’A.I.C. si impegna a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS I7.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti due conti:

  • GPA25346, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27346, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale, come richiamato dalla circolare.

Punti principali

Ambito soggettivo e soggetti ammessi alla delega

Possono avvalersi della trattenuta sindacale i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, perché la disciplina riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio, firma e presentazione della delega

La delega deve essere resa sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale dell’A.I.C. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto dalla sede locale o dagli uffici centrali dell’A.I.C.

Decorrenza delle deleghe e disciplina delle revoche

Le deleghe presentate alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, così come le revoche, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe controfirmate devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dall’INPS all’A.I.C. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, prova l’avvenuta presentazione in caso di contestazione. Se un pensionato ha rilasciato deleghe a più organizzazioni sindacali, vale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. La nuova delega non costituisce mai revoca implicita della precedente. Se il pensionato comunica direttamente all’INPS la revoca, la Struttura periferica la acquisisce e la revoca ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono articolate per scaglioni: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente tale importo e non oltre il doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte che eccede il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, costi e rimesse

Gli aspetti finanziari sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gli adempimenti sono svolti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’A.I.C. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono fissati in: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca delega; € 1,48 per variazione (revoca + acquisizione nuova delega); € 0,04 per gestione delega.

Esonero da responsabilità

Con l’articolo 10 della convenzione l’A.I.C. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’A.I.C. si impegna a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS I7. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA25346, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27346, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.