Circolare numero 63 del 23-04-2013
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la S.AL.P.I. (Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati e Imprenditori), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 7 marzo 2013 con S.AL.P.I., valida fino al 31 dicembre 2013, per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono precisati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione e presentazione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi del servizio, oltre alle indicazioni contabili e al codice INPS assegnato.
Convenzione INPS-S.AL.P.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-S.AL.P.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 7 marzo 2013 tra INPS e S.AL.P.I. (Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati e Imprenditori), approvata con determinazione del Presidente n. 246 del 21 dicembre 2012 e valida fino al 31 dicembre 2013. La disciplina riguarda la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali degli iscritti, con indicazioni operative, finanziarie e contabili per le strutture INPS.
Soggetti legittimati e ambito di applicazione
Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La circolare ribadisce che l’art. 23 octies della legge n. 485/72 non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, perché la norma si riferisce espressamente alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono già indicate la misura del contributo e le autorizzazioni al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal pensionato e controfirmato dal responsabile locale S.AL.P.I. Abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe sono i rappresentanti e gli incaricati dell’organizzazione sindacale comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalle sedi locali o dagli uffici centrali della S.AL.P.I.
Decorrenza delle deleghe e della revoca
Le deleghe presentate alla struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione, così come le revoche, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe controfirmate devono essere presentate con un elenco in duplice copia; una copia è restituita dall’INPS alla S.AL.P.I. con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Priorità tra deleghe concorrenti e revoca
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, è efficace la prima pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente; in quest’ultimo caso vale la delega successiva. È espressamente escluso che una nuova delega comporti revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica la acquisisce e la revoca produce effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono differenziate per scaglioni: 0,50% entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 0,40% sulla parte eccedente tale minimo e fino al doppio del trattamento minimo FPLD, 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale INPS e la S.AL.P.I. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono indicati puntualmente: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione, € 0,74 per nuova delega su pensione esistente, € 0,74 per revoca delega, € 1,48 per variazione (revoca più nuova delega) ed € 0,04 per gestione delega.
Esenzione di responsabilità e tutela dell’INPS
Con l’art. 10 della convenzione la S.AL.P.I. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la S.AL.P.I. si impegna a ristorare l’Istituto di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice convenzione e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS I2. Per la contabilizzazione delle trattenute sindacali sono istituiti due conti: GPA25353, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27353, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Le ulteriori variazioni al piano dei conti sono richiamate nell’allegato n. 2.
Punti principali
Ambito soggettivo della delega
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’art. 23 octies della legge n. 485/72 riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere redatta secondo il testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale S.AL.P.I. I nominativi dei soggetti abilitati a firmare e presentare le deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto dalle sedi locali o dagli uffici centrali dell’organizzazione sindacale.
Decorrenza delle deleghe e delle revoche
Le deleghe e le revoche producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione da parte della struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione. Le deleghe controfirmate devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dall’INPS alla S.AL.P.I. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca e priorità tra deleghe concorrenti
Se un pensionato rilascia deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, assume efficacia la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in tal caso prevale la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non vale come revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica la acquisisce con effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione degli assegni/trattamenti di famiglia comunque denominati: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo ma non oltre il doppio del trattamento minimo FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
I rapporti finanziari e gli adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale INPS e S.AL.P.I. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega € 0,74; variazione (revoca + nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.
Esenzione di responsabilità e tutela dell’INPS
Con l’art. 10 della convenzione S.AL.P.I. esonera l’INPS da qualsiasi responsabilità nei rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’organizzazione si obbliga a ristorare l’Istituto di ogni eventuale effetto negativo derivante dalla contestazione.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS I2. Per la rilevazione contabile delle trattenute sindacali sono istituiti i conti GPA25353 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27353 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Le variazioni al piano dei conti sono richiamate nell’allegato n. 2.
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