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Circolare

Circolare numero 60 del 19-04-2013

Si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la SI.NA.L.P. (Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola dei propri iscritti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione della convenzione con la SI.NA.L.P. per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono indicate le regole per la validità della delega, gli obblighi dell’organizzazione sindacale, le modalità di gestione delle trattenute e dei rimborsi, il costo del servizio e gli adempimenti contabili. È inoltre precisata la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2013 e la procedura per il rinnovo annuale.

Convenzione INPS-SI.NA.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-SI.NA.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 7 marzo 2013 tra INPS e SI.NA.L.P., approvata con determinazione del Presidente n. 19 del 25 gennaio 2013, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono disciplinati i requisiti della delega, le modalità di trattenuta e riversamento, gli effetti di revoca o annullamento della prestazione, nonché gli aspetti economici, contabili e organizzativi connessi all’accordo.

Ambito della convenzione e delega

La convenzione riguarda le trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, inserita nel modulo di domanda della prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato e reca il timbro dell’associazione stipulante e la firma del rappresentante. La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. Le deleghe trasmesse dopo la presentazione della domanda non sono prese in considerazione dall’INPS.

Identificazione dell’organizzazione e misura del contributo

Sulle deleghe l’organizzazione sindacale deve essere indicata con la sigla SI.NA.L.P.. L’importo del contributo sindacale dovuto a favore dell’associazione stipulante deve essere espressamente riportato nell’atto di delega.

Revoca, annullamento e recupero delle somme

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’associazione si impegna a rimborsarle su semplice richiesta dell’INPS. Nel caso di trattenute attribuite erroneamente a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate sono regolati direttamente tra le stesse.

Servizi informativi, periodicità dei versamenti e responsabilità

L’INPS mette a disposizione delle associazioni di categoria, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell’organizzazione sindacale. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, sul conto corrente che verrà indicato con successivo messaggio. L’INPS viene espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale.

Oneri economici e costo del servizio

Il costo del servizio è fissato in 0,74 euro per singola delega. Sono inoltre a carico della SI.NA.L.P. tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, relativo alla convenzione.

Durata e rinnovo della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. La richiesta di rinnovo annuale deve essere presentata dall’associazione all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA25357, destinato all’imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA11357, destinato alla rilevazione del debito verso la SI.NA.L.P. da movimentare in contropartita del conto GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042. Il saldo eventualmente risultante a fine esercizio sul conto GPA11357 deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Sede dell’organizzazione

La sede della SI.NA.L.P. è indicata in Roma, via Francesco Benaglia n. 13.

Punti principali

Sottoscrizione della convenzione e ambito di applicazione

In data 7 marzo 2013 è stata sottoscritta la convenzione con la SI.NA.L.P. (Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati), approvata con determinazione del Presidente n. 19 del 25 gennaio 2013. La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola.

Delega sindacale e condizioni di efficacia

La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo di domanda della prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato, recare il timbro dell’Associazione stipulante e la firma del rappresentante. Essa produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. Le deleghe pervenute successivamente alla domanda non saranno prese in considerazione dall’INPS.

Revoca, annullamento e restituzioni

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Inoltre, qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’Associazione si impegna a rimborsarle a semplice richiesta dell’INPS.

Indicazioni identificative e misura del contributo

Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla SI.NA.L.P.. La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione sindacale stipulante deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.

Servizi informativi e gestione delle trattenute

L’INPS metterà a disposizione delle Associazioni di categoria, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell’organizzazione sindacale. In caso di erronea attribuzione della trattenuta a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate saranno definiti direttamente tra le stesse.

Costo del servizio e oneri a carico dell’Associazione

Il costo del servizio è stabilito in 0,74 euro per singola delega. Oltre alle spese, sono a carico della SI.NA.L.P. anche tutti gli altri oneri, compresi quelli fiscali, inerenti la convenzione.

Responsabilità dell’INPS

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni soggette a ritenuta sindacale e l’organizzazione sindacale cui gli stessi risultano iscritti.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. La richiesta di rinnovo annuale deve essere inviata dall’Associazione all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni operative e contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti alla SI.NA.L.P. sono istituiti i conti GPA25357, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA11357, per la rilevazione del debito verso la Confederazione, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11357, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione sul conto corrente che sarà successivamente comunicato. L’eventuale saldo del conto GPA11357 a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Sede della SI.NA.L.P.

La sede della SI.NA.L.P. è indicata in Roma, via Francesco Benaglia n. 13.

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